Art. 81. AGGIORNAMENTO CON L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

VERSIONE PRECEDENTE DELL' Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

 

Art. 117. AGGIORNAMENTO CON L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

 

La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie....
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici (VEDI DLGS 118/11); perequazione delle risorse finanziarie;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

Sono materie di legislazione concorrente quelle rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;........coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ......... Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 

Art. 97. AGGIORNAMENTO CON L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1 recante "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale".

La Legge Costituzionale n. 1/12 – rubricata “Introduzione del principio del ‘Pareggio di bilancio’ nella Carta Costituzionale” – ha riformulato gli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, attuando il Patto “Euro Plus”; con esso gli Stati membri sono impegnati ad adottare misure volte a perseguire gli obiettivi della sostenibilità delle finanze pubbliche, della competitività, dell’occupazione e della stabilità finanziaria, e in particolare a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell’Unione europea fissate nel Patto di stabilità e crescita, ferma restando “la facoltà di scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale” cui ricorrere, purché avente “una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio, Costituzione o normativa-quadro)” e tale da “garantire la disciplina di bilancio a livello sia nazionale che subnazionale”.

A sua volta, la Direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (Direttiva 2011/85/Ue), ha stabilito le regole comuni atte a garantire una disciplina uniforme di bilancio negli Stati membri.

Infine, con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria (meglio noto come “Fiscal Compact”), viene affermato che “gli Stati contraenti, all’art. 3, comma 2, si sono impegnati a recepire le regole del ‘Patto di bilancio’ ‘tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio’”. Con il Trattato le parti contraenti si impegnavano, in particolare, ad introdurre ed applicare, tra l’altro, la regola secondo cui il bilancio della Pubblica Amministrazione deve essere in pareggio o in avanzo.

Dunque, le modifiche alla Costituzione rispondono alle finalità e agli obblighi previsti in sede europea e nella sostanza comportano l’introduzione del principio dell’equilibrio tra entrate e spese, riferito non al singolo Ente ma al complesso di tutte le Pubbliche Amministrazioni.

L’art. 117 della Costituzione è stato modificato, sancendo che la materia della “armonizzazione dei bilanci pubblici” rientra negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale e non più nelle materie di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni; in proposito, è da ricordare che la Corte Costituzionale ha costantemente affermato che di regola i princìpi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato, nell’esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica, si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, in quanto essi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle Amministrazioni pubbliche ed anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai princìpi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

A chiusura del sistema, l’art. 5, comma 2, lett. b), della Legge Costituzionale n. 1/12 rimette ad una legge rinforzata la disciplina della facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’art. 119, comma 6, della Costituzione. A questa legge è anche affidata l’individuazione di una serie di elementi, tra cui le norme fondamentali ed i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle Pubbliche Amministrazioni, e le modalità attraverso le quali gli Enti concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle Pubbliche Amministrazioni.

In effetti, la Legge rinforzata poi emanata – la n. 243/12 – ha disciplinato, al Capo IV, l’applicazione del Principio dell’equilibrio complessivo tra entrate e spese nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali (artt. da 9 a 12), fissando la nuova regola, rispetto al previgente Patto di stabilità, del raggiungimento di un unico saldo di “Pareggio”, che deve essere “non negativo”, precisando, con l’art. 9, comma 1, che la regola contabile dell’equilibrio di bilancio si applica anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome, e con l’art. 10, comma 1, che le condizioni di ricorso all’indebitamento si applicano anche nei confronti delle Autonomie speciali.

ART 119 Cost

 

Nell’art. 119 della Costituzione, poi, al comma 1, dopo il riconoscimento dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, è stata aggiunta la seguente specificazione: nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, nonché l’inciso “e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Ue”. Al secondo periodo del comma 6 – secondo cui le Autonomie “possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento” – è stato poi aggiunto l’inciso “con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli Enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio”. A proposito di quest’ultima disposizione, nei lavori parlamentari della Legge Costituzionale, si chiarisce che il Principio del “Pareggio di bilancio” viene riferito alla singola Autonomia territoriale, ma che, con la novella del comma 6, assume rilievo l’equilibrio complessivo dell’aggregato regionale degli Enti Locali, atteso che il debito è possibile solo se compensato dall’equilibrio del contesto regionale di cui il singolo Ente fa parte; l’indebitamento, non solo deve finanziare spese di investimento, ma è condizionato, oltre che alla contestuale definizione di piani di ammortamento, al rispetto di tale equilibrio.

E’ alla luce di questo principio fondamentale che vanno lette le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge Costituzionale n. 1/12. In particolare, l’art. 97, comma 1, della Costituzione, secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Ue, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”, rinvia ad una nozione unitaria di Pubblica Amministrazione.

 

 

 

 

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