LA CORTE DEI CONTI NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE


La Costituzione definisce la Corte dei conti un organo ausiliario del Governo nel senso, deve ritenersi, che essa contribuisce ad assicurare il rispetto del principio di legalità nell'amministrazione, ma é vero altresì che la stessa Costituzione affida alla Corte dei conti la tutela giurisdizionale di diritti soggettivi e di interessi legittimi, configurandola, così, anche come un organo di giurisdizione (C. Cost. 1/1967).

Sulla libertà del legislatore di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento costituzionale, v. citate sentenze n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995

Sull'estensibilità del controllo di legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata, v. sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006.

Sulla applicabilità alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata dei controlli della Corte dei conti, concorrendo detti soggetti «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno», v. citate sentenze n. 198 del 2012 e n. 179 del 2007

Sul controllo della Corte dei conti sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali esercitato in veste di organo terzo, v. citate sentenze n. 267 del 2006 e n. 64 del 2005, al servizio dello Stato-ordinamento, v. citate sentenze n. 267 del 2006, n. 470 del 1997 e n. 29 del 1995, finalizzato a garantire il rispetto dei richiamati parametri costituzionali e degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, v. citate sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995

Sull'ascrivibilità delle norme censurate all'ambito materiale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, nel quale spetta al legislatore statale porre i principi fondamentali di riferimento, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 60/2013, 229/2011, 179/2007, 267/2006 e 29/1995. -

Sulla qualificazione delle disposizioni legislative sul patto di stabilità interno, che hanno modulato nel tempo gli obiettivi di finanza pubblica scaturenti dai vincoli europei, come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 267/2006. - Nel senso che il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dagli artt. 117, primo comma, Cost. e 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, v. la citata sentenza n. 60/2013. -

In relazione ai controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, strumentali al rispetto degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio, v. le citate sentenze nn. 266/2013, 60/2013 e 179/2007

- Sui caratteri di neutralità e di indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti, v. la citata sentenza n. 226/1976.

Nel senso che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica sono funzionali ad assicurare il rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica e a prevenire squilibri di bilancio, v. le citate sentenze nn. 104/2013, 79/2013, 60/2013, 51/2013, 28/2013 e 78/2011.

Sull'applicabilità anche agli enti ad autonomia differenziata dei principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 229/2011, 120/2008 e 169/2007.

Sulla necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), ancor più avvertita dopo che l'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, nel comma premesso all'art. 97 Cost., ha richiamato il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, v. la citata sentenza n. 60/2013.

Per l'affermazione che da un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni deriva naturalmente una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante, v., ex multis , le citate sentenze nn. 159/2008, 169/2007, 162/2007, 353/2004 e 36/2004. -

Sull'esigenza che tutte le tipologie dei controlli sugli enti territoriali disciplinati dal legislatore statale abbiano comunque natura collaborativa, ancorché quest'ultimo sia libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché abbia un fondamento costituzionale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 179/2007, 267/2006 e 29/1995.

Per l'affermazione che i controlli attribuiti dal legislatore statale alla Corte dei conti non si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dalle pertinenti norme statutarie e di attuazione, poiché sono dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali, a prevenire squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost., v., tra le tante, le citate sentenze nn. 60/2013 e 179/2007.

Sulla distinzione tra il controllo interno sulla gestione amministrativa ed i controlli attribuiti alla Corte dei conti, avuto riguardo ai parametri (artt. 81, 100, 119 e 120 Cost.) ed allo scopo (la tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica) propri di questi ultimi, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 29/1995.

Differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio e i controlli istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sul loro territorio e, più in generale, sulla finanza pubblica di interesse regionale. Mentre questi ultimi sono resi nell'interesse della Regione e delle Province autonome, quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale alle esigenze di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio, che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti. Detti controlli si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio. Cionondimeno, essi non impingono nella discrezionalità propria della particolare autonomia degli enti territoriali, né si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dalle pertinenti norme statutarie e di attuazione, poiché, venendo in rilievo il diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica, sono dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali, a prevenire squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost.

Sul principio di unicità della giurisdizione costituzionale, che non tollera deroghe o attenuazioni di alcun genere, v. le citate sentenze nn. 6/1970, 31/1961, 21/1959 e 38/1957. - Corte cost 39/2014

E' costituzionalmente illegittimo, per lesione dei parametri costituzionali e statutari posti a garanzia della potestà legislativa regionale, l'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. Il predetto comma disciplina gli interventi che gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti, ivi comprese le Regioni, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, cioè, nella specie, l'obbligo di modificare la legge di approvazione del bilancio o del rendiconto mediante i necessari provvedimenti, anch'essi legislativi. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ciò che equivale, nella sostanza, all'attribuzione, a tali omissioni e verifica negativa, di un vero e proprio effetto impeditivo dell'efficacia della legge regionale in base alla quale dovevano essere realizzati i programmi di spesa la cui attuazione è interdetta. La disposizione impugnata conferisce, dunque, alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo l'effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall'altro, di inibire l'efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo. Tali effetti non possono, tuttavia, essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della magistratura contabile trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale). La Corte dei conti, d'altro canto, è organo che - come, in generale, la giurisdizione e l'amministrazione - è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo possa avere l'effetto di inibire l'efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea all'ordinamento costituzionale e lesiva della potestà legislativa regionale. Inoltre, il controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sulle leggi regionali con le quali sono approvati i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni è diretto alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Tale controllo ha, dunque, come parametro, almeno in parte, norme costituzionali, quali gli artt. 119, sesto comma, e 81 Cost., che costituisce la garanzia costituzionale dei menzionati equilibri economico-finanziari. Il giudizio in esame si configura quindi, almeno per la parte in cui si svolge alla stregua di norme costituzionali, come un sindacato di legittimità costituzionale delle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, al quale l'impugnato comma 7 riconnette la possibile inibizione dell'efficacia di dette leggi. Tale disposizione ha così introdotto una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, alla quale l'art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione (anche regionale) attraverso pronunce idonee a determinare la cessazione dell'efficacia giuridica delle leggi dichiarate illegittime. La dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata, essendo fondata anche sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia per tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite). -

 

 

GIURISPRUDENZA

PRASSI

Art. 100 -costituzione

Il Consiglio di Stato e' organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimita'
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti
dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria
. Riferisce direttamente alle
Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.

 

Art. 103 -costituzione

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita'
pubblica
e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

 

 


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