La sentenza n. 152/2025 della Corte costituzionale, emessa il 16 ottobre 2025, ha respinto il ricorso della Regione Campania contro la legge di bilancio 2025. La Corte ha dichiarato non fondate le censure relative al contributo richiesto alle Regioni ordinarie per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ma ha sollecitato una revisione di tale contributo
IL CONTRIBUTO RICHIESTO ALLE REGIONI COME CONCORSO AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA È SOSTENIBILE SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI «La totale preclusione per l’intero quinquennio dell’impiego per investimenti da parte delle regioni in disavanzo risulta, in effetti, potenzialmente idonea a determinare, al termine del periodo di applicazione del contributo alla finanza pubblica, eccessivi divari infrastrutturali tra i territori, a causa di una discriminazione tra le regioni che si può riflettere in un pregiudizio al principio di eguaglianza sostanziale. La Corte ha ritenuto necessario sollecitare il legislatore, per le annualità successive a quella in corso, a rivedere, in una fisiologica dialettica con le regioni orientata al bene comune, l’eccessiva rigidità del meccanismo, consentendo anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento». La Corte nella sentenza numero 152 ha deciso il ricorso della Regione Campania avverso l’articolo 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), dichiarando non fondate tutte le censure della regione, che riguardavano la legittimità della misura, le modalità e la durata del contributo richiesto alle regioni a statuto ordinario come concorso agli obiettivi di finanza pubblica, stabiliti dalla legge di bilancio 2025. Ha tuttavia sollecitato il legislatore su un duplice versante. Da un lato a rivedere la rigidità della preclusione, per le regioni in disavanzo, all’utilizzo del contributo per la spesa di investimento. Dall’altro a coinvolgere la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto già auspicato dalla sentenza numero 195 del 2024, perché tale coinvolgimento deve ora «ritenersi certamente indefettibile» in occasione della manovra di bilancio per il 2026, in quanto è funzionale a salvaguardare l’assetto costituzionale, e cioè a scongiurare l’adozione di “tagli al buio”, i quali oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali, «con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede parlamentare». Gli importi del contributo richiesto alle regioni sono, infatti, considerevoli e impattano in modo significativo sull’autonomia finanziaria delle regioni, «la cui voce deve, necessariamente, essere almeno sentita nelle sedi appositamente preposte dall’ordinamento, anche al fine di poter fornire al Parlamento gli indispensabili elementi istruttori necessari per assumere le decisioni». Altrimenti è forte il rischio che si scarichino eccessivamente sulle autonomie regionali le esigenze di contenimento della spesa pubblica, «frustrando così la stessa loro possibilità di porsi in termini generativi all’interno di quel pluralismo istituzionale che la Costituzione mira a garantire»
DIFFERITO AL 28 FEBBRAIO 2025 IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025
Nella seduta del 18 dicembre 2024 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso parere favorevole (ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) al differimento del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 al 28 febbraio 2025 su richiesta ANCI e UPI.
La proroga consente, in particolare, di giungere alle quadrature di bilancio conoscendo la quota corretta di contributo alla finanza pubblica a carico di comuni, province e città metropolitane annunciato dalla Manovra 2025, la cui quantificazione è prevista con l’emanazione di specifico decreto entro il 31 gennaio 2025.
18 febbraio 2016 – Sezione delle Autonomie - Delibera n. 6/2016/SEZAUT/INPR
Controlli interni, questionari da trasmettere alla Corte dei conti entro il 31 maggio 2016Nei questionari volti a verificare il corretto funzionamento dei controlli interni degli enti locali, i dati richiesti dalla Corte dei conti in base alla deliberazione n. 6/2016/ riguardano: numero degli atti esaminatI e delle irregolarità rilevate; numero e qualifica del personale impiegato; frequenza dei report; e ancora tasso medio di copertura dei costi dei servizi, tasso medio di realizzazione degli obiettivi affidati per il 2015 a ciascun organismo partecipato, periodicità con cui si è proceduto alla misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni. »»»»»
18 febbraio 2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2016: DIFFERITI AL 30 APRILE PER I COMUNI E AL 31 LUGLIO PER CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCERinviati al 30 aprile i bilanci di previsione dei Comuni e al 31 luglio quelli di Città metropolitane e Province. Il via libera definitivo al differimento è arrivato oggi 18 febbraio 2016 dalla Conferenza Stato-Citta', riunitasi al Viminale.
La Stato-Città di oggi ha anche risolto il problema della natura del termine per l'approvazione dell'aggiornamento del Dup, fissato al 29 febbraio prossimo, chiarendo che trattasi di termine meramente ordinatorio. Sempre sul punto relativo al Dup, la delegazione dell'Anci, ha auspicato "un alleggerimento e una semplificazione degli adempimenti formali contenuti nel Documento di Programmazione che rischiano di essere replicati in altri allegati obbligatori al bilancio di previsione", riscontrando una sostanziale condivisione da parte del Governo.»»»»»»
Con sentenza 10 del 2016 la corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali nella parte in cui stabiliscono tagli alle risorse stanziate a favore delle province in quanto sussiste l'obbligo di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate
L'esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge determina la necessità dell'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte. Verrebbe altrimenti "disatteso un obbligo costituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa" (sentenza n. 51 del 2013)»»»»»»»
Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Corte dei conti sez Aut Deliberazione n. 31/SEZAUT/2015)
Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra
entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL;
entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, comma 3 ter, lett. d);
entrate con vincolo di destinazione generica.
Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa.(Corte dei conti sez Aut Deliberazione n. 31/SEZAUT/2015)
Corte dei conti, Sezione delle autonomie. Questione di massima sulla nota informativa crediti/debiti fra enti locali e partecipate
Il quesito posto alla Sezione delle autonomie riguarda la corretta interpretazione della normativa disciplinante la nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti fra enti e società partecipate o altri enti strumentali, imposta, fino al 2014. In particolare, se la predetta nota informativa da allegare ai rendiconti "debba essere asseverata dal solo organo di revisione dell'ente locale socio o anche dall'organo di revisione (collegio sindacale o revisore contabile) della società partecipata ovvero, in assenza di quest'ultimo, da altro competente organo, preventivamente individuato dall'ente locale socio, della società o dell'ente strumentale". Ad avviso della Sezione, l'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate "è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi".
(Corte dei Conti, Sez. Autonomie, Delib. 19 gennaio 2016, n. 2/QMIG)
Enti locali, dal CNDCEC uno schema di parere sulla proposta di bilancio 2016-2018
Contabilizzazione dell'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita
Al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa [Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., delibera del 10.11.2015, n. 396].
Interpello – Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalle banche nell’ambito del Servizio di Tesoreria
(RISOLUZIONE N. 84/E - Roma, 16 settembre 2014 ). Rileva che vista la peculiarità del rapporto che si instaura tra l'ente locale e il tesoriere, come disciplinato dal TUEL, si ritiene che lo stesso non possa essere assimilato al rapporto che si instaura tra l'ente gestore, che svolge attività bancaria, finanziaria o assicurativa, e la propria clientela. Conseguentemente, in relazione ai rapporti di conto corrente e di custodia di titoli e valori strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all'articolo 209 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non trova applicazione l'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della citata Tariffa. 6-ott-14
Equilibri di bilancio solo per gli enti che hanno approvato il bilancio entro la fine di agosto 2014.
Servizio di illuminazione votiva
- Il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica e a domanda individuale. Cons. di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2716
Il Ministero dell ́Economia e delle Finanze con decreto del 30 maggio 2014 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.133 del 11.6.2014 ha provveduto a disciplinare le modalita ́ di accesso alla banca dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) 18-Ago-2014
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI DI FINE ED INIZIO MANDATO
L’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 e il D.L. n. 174/2012 stabiliscono l’obbligo di predisposizione di una relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale che descriva la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente, nonché la misura dell'indebitamento dell'ente, rappresentato nella sua specificità. La scadenza è identificata dalla norma in novanta giorni dalla data di inizio mandato del sindaco (o presidente della provincia) (14-Ago-2014).
MODIFICHE AL LIMITE DI INDEBITAMENTO PER GLI ENTI LOCALI: LIMITI MENO RESTRITTIVI INTRODOTTI DALLA L 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) E DALL'ART. 5 DEL DL 16/2014 e modalità di calcolo - CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE - Deliberazione n. 311/2013/SRCPIE/PAR
Bilanci di previsione 2014 - via libera al rinvio al 30 settembre1-ago-14
PARERE AL BILANCIO 2014 1-ago-14
Tabprev2014.xls1-ago-14
DECRETO MILLEPROROGHE- D.L. 29-12-2011 n.
216 Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative ( Pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302) ...........leggi
NOVITA' MILLE
PROROGHE PER GLI "ENTI LOCALI"..........leggi
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MANOVRA FINANZIARIA da 24, 9 miliardi in due anni. E'stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo coordinato del decreto legge n.78/2010 con la legge di conversione n.122/2010. Le modifiche in vigore dal 31 luglio 2010....leggi
Dal 1° luglio per i trasferimenti immobiliari è obbligatoria, a pena di nullità dell'atto, la redazione tecnica di conformità catastale (art.19.c.14) e forme di collaborazione degli Enti locali ai fini dell’avvio dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, con accessibilità gratuita da parte degli Enti ....leggi
L''istituzione dei Consigli tributari quali forme di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali (art. 18) ............leggi
Possibilità di utilizzare i crediti
vantati dal contribuente per forniture ed appalti quali mezzo di
pagamento di somme iscritte a ruolo (art. 31 del D.L. 78/2010).....leggi