CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV, 29 febbraio 2016, n. 853 -
Sussiste la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie aventi ad oggetto gli atti
immediatamente e direttamente incidenti sugli aspetti tributari del rapporto giuridico e quindi direttamente determinativi un aspetto fondamentale della obbligazione tributaria.

Nel caso esaminato i decreti del presidente dell’Autorità portuale (con cui viene disposto l’aumento del 100% della tassa portuale per le voci merceologiche) hanno la caratteristica di essere atti direttamente impositivi in quanto determinano in via immediata un elemento essenziale della obbligazione tributariaatti ed atti autoesecutivi, immediatamente lesivi, e non necessitanti di alcun ulteriore atto specificativo (l’importo dell’imposta dovuta discende unicamente dal dato quantitativo riposante nelle merci movimentate).»»»»»»»»

Cass. sentenza n. 3783/2016, depositata il 26 febbraio.
Se Equitalia non invia la raccomandata a/r con il preavviso di ipoteca, l'iscrizione ipotecaria non è valida e deve essere annullata dal giudice.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dinanzi ad essa presentato da Equitalia con l'intento di far dichiarare che il provvedimento di iscrizione ipotecaria può essere adottato senza necessità di procedere a notificazione dell'intimazione ad adempiere, trattandosi di un atto riferito a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, mutando, quindi, un precedente orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n 24823 del 9 dicembre, secondo la quale "non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l'amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, salvo non sia previsto per legge". »»»»»»»»

 

Con la circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015 l'Agenzia delle Entrate commenta le novità introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015 di riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.

La conciliazione giudiziale diventa esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.
L'istituto del reclamo/mediazione viene esteso e diventa obbligatorio anche per le controversie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Dlgs n. 446/1997, oltre che per liti – di valore indeterminabile – in materia catastale.
La disciplina della tutela cautelare si allarga fino ad abbracciare tutte le fasi del processo, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
A decorrere dal 1° giugno 2016 diventano immediatamente esecutive le sentenze tributarie non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10mila euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.
Viene previsto che il giudizio di ottemperanza è l'unico strumento per l'esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all'ordinaria procedura esecutiva.
Il valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato, viene innalzato dagli attuali 2.582,28 euro a 3mila euro.
La categoria dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica viene ampliata. In questa trovano spazio i dipendenti dei Caf, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti.

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – NOVITÀ del D.L. 90/2014 (22-Ago-2014 )

 

Gli atti di accertamento posti in essere da una società alla quale il Comune ha affidato l'attività di accertamento sono nulli per illegittimità derivata nel caso di illegittimità del procedimento di affidamento del servizio e sono nulli in quanto privi di sottoscrizione nel caso in cui non siano stati firmati dal funzionario responsabile bensì da un funzionario della società (CTP Avellino sentenza 634/2015)

 

Cassazione civile sez VI 4 marzo 2015 n. 4435.
ATTESA LA SUA NATURA ESSENZIALMENTE TRIBUTARIA, È INAMMISSIBILE LA DOMANDA DI EQUA RIPARAZIONE PER LA DURATA IRRAGIONEVOLE DEL PROCESSO FORMULATA IN RELAZIONE AD UN GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO L’IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REVOCA EX LEGE N. 765/1967 DEI BENEFICI FISCALI A CAUSA DI ABUSI EDILIZI NELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO

 

Non e’, infatti, la natura pecuniaria delle obbligazioni a rendere sempre e comunque applicabile il richiamato articolo 6 della Convenzione, ma solo il carattere civile delle stesse, cui si contrappongono le obbligazioni di natura pubblicistica, le quali derivino dall’applicazione di tributi o traggano in ogni caso origine da doveri pubblici, onde la conclusione secondo cui, rientrando la materia fiscale “ancora nel nocciolo duro delle prerogative attinenti alla sovranita’ statale ed (essendo) sotto questo profilo tuttora dominante la qualifica pubblicistica del rapporto obbligatorio di imposta tra Stato sovrano e contribuente”, il contenzioso tributario non rientra nell’ambito dei diritti e delle obbligazioni di carattere civile, malgrado gli effetti patrimoniali che esso necessariamente produce nei confronti dei contribuenti (sentenza del 12 luglio 2001, Ferrazzini contro Italia; v. anche, le sentenze 23 luglio 2002, Janosevic contro Svezia, e 23 novembre 2006, lussila contro Finlandia).

Vi fanno eccezione le cause riguardanti sanzioni tributarie assimilabili a sanzioni penali per il loro carattere afflittivo (v. Cass. n. 510/14), che sia a tal punto significativo da farle apparire alternative a una sanzione penale ovvero a una sanzione che, in caso di mancato adempimento, sia commutabile in una misura detentiva (Cass. n. 13322/12); e quelle che pur essendo riservate alla giurisdizione tributaria sono riferibili alla “materia civile”, in quanto riguardanti pretese del contribuente che non investano la determinazione del tributo ma solo aspetti consequenziali (v. Cass. n. 19367/08, che esemplifica richiamando il giudizio di ottemperanza ad un giudicato tributario Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 70, o quello vertente sull’individuazione del titolare di un credito di imposta non contestato nella sua esistenza; conforme, Cass. n. 3270/11), ovvero le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell’area delle obbligazioni privatistiche.

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità introdotte dal D.L. 40/2010 e dal D.L. 78/2010 (c.d. manovra finanziaria) Contenimento della durata dei processi tributari  nei  termini di durata ragionevole dei processi,  previsti  dalla  Convenzione europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell’uomo  e   delle   libertà fondamentali (art. 3 comma 2 bis del D.L. 40/2010, integrato dall'art. 48-ter del D.L. 78/2010).  

 

NORMATIVA

GIURISPRUDENZA

  • GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: CONFERMATI I LIMITI della giurisdizione   (Cass. sez. trib. 5 agosto 2010, n. 18208). La   facoltà    concessa all'amministrazione finanziaria di sospendere il  pagamento  di  un  proprio debito nei confronti  del  contribuente  a  garanzia  di  eventuali  crediti vantati a diverso titolo nei confronti di quest'ultimo, prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, (cosiddetto  "fermo  amministrativo")  può essere esercitata nel corso del giudizio di  cognizione  avente  ad  oggetto l'accertamento della pretesa restitutoria vantata dal contribuente,  ma  non nel giudizio di ottemperanza alla sentenza  favorevole  a  quest'ultimo.  Il giudizio  di  ottemperanza,  infatti,  non   consente   al   giudice   altro
    accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza  di cui si chiede l'esecuzione, con la conseguenza che è inibito a quel  giudice prendere in esame. L'applicabilità   della  compensazione  civilistica,  alla quale  è  preordinato  l'istituto  del  fermo  amministrativo......
    leggi
  • OMESSA DENUNCIA ICI. La sanzione si applica per tutte le annualità  d'imposta (Cass.sez. trib. n. 14 aprile 2010 n. 8849) Qualora la dichiarazione (o denuncia) sia stata omessa in relazione ad una annualità  di imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità  successiva, sicchè la sanzione può essere evitata solo con la presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità è considerata.....leggi

PRASSI

  • AUTOTUTELA: IL MANCATO ESERCIZIO E' FONTE DI RESPONSABILITA' EX ART. 2043 c.c.  (Cass. sez. III 19 gennaio 2010, n. 698) La responsabilità  della P.A. permane ed è innegabile qualora il provvedimento di autotutela non venga  tempestivamente  adottato, al punto di costringere il privato ad  affrontare  spese  legali  e  d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere  per  questa  via  l'annullamento dell'atto .........leggi. Circ. n. 20/IR del 22 luglio 2010 - Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Diniego  di  autotutela   e   responsabilita'  civile   dell'amministrazione finanziaria leggi-


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