le questioni di legittimità costituzionale vanno sollevate "nel corso di un giudizio" (sentenza 19 del 1995)

Va rilevato che il "giudizio sui conti", come tale e con tale denominazione regolato dagli artt. 27 e seguenti r.d. 3 agosto 1933, n. 1038, inizia con il deposito del conto nella Segreteria della competente Sezione giurisdizionale, e, per effetto di tale deposito, l'agente dell'Amministrazione va considerato "costituito in giudizio" (art. 45, primo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214).
I compiti funzionali attribuiti al magistrato relatore consistono nel "procurare, se del caso, la parificazione del conto, nell'esaminare il conto sulla base dei documenti allegati e degli altri che il relatore possa avere comunque acquisiti e nel correggere eventuali errori materiali" (art. 28 citato r.d. del 1933)". Segue la comunicazione di una sua relazione al Presidente della Sezione con le conclusioni che possono essere o pel discarico del contabile o per la sua condanna o per la rettifica dei resti ovvero per provvedimenti interlocutori. A parte l'ipotesi in cui il relatore proponga il discarico del contabile, e con tale proposta concordi il visto del Procuratore Generale e l'avviso del Presidente della Sezione, nel qual caso è quest'ultimo che provvede con decreto, è sufficiente che il relatore proponga la condanna o un provvedimento interlocutorio, perché si dia necessariamente luogo alla iscrizione del conto nel ruolo di udienza (artt. 30, 31, 32 e 33 citato r.d. del 1933).

 

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