Corte di cassazione n. 21692/2016
Nel caso di società per azioni a capitale prevalentemente pubblico, va esclusa la soggezione dell'Amministratore delegato alla giurisdizione contabile, mentre l'azione di responsabilità per danno erariale si può configurare nei confronti dei soci Enti Pubblici che non abbiano esercitato diligentemente i loro poteri e diritti sociali

Per i giudici di legittimità, dunque, non solo non è configurabile alcun rapporto di servizio tra l'ente pubblico partecipante e l'amministratore della società partecipata, il cui patrimonio sia stato leso dall'atto di mala gestio, ma neppure sussiste in tale ipotesi un danno qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della suindicata società sia socio, trattandosi di danno sofferto da un soggetto privato – la società riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci pubblici i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione.
Pertanto, risolvendosi il pregiudizio patrimoniale arrecato dalla asserita mala gestio nelle S.p.A. a partecipazione pubblica in un vulnus gravante in via diretta esclusivamente sul patrimonio societario non sono ravvisabili i presupposti per affermare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dell'Amministratore Delegato, soggetto, dunque, alla giurisdizione del giudice ordinario.

Le Sezioni Unite della Cassazione ritengono invece che l'azione di responsabilità per danno erariale ben può configurarsi nei confronti di chi "quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, in caso di comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse pubbliche, o da arrecare così direttamente pregiudizio al suo patrimonio".

Corte di Cassazione, SS.UU., 13/4/2016 n. 7293
La qualificazione della societa' come organismo di diritto pubblico rileva solo sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti è pertanto essclusa la giurisdizione del giudice contabile

la rilevanza della mancanza sostanzialmente della ricorrenza di tutti e tre i requisiti su indicati non potrebbe essere elisa postulando che la giurisdizione contabile sarebbe affermabile sulla base della evocazione della nozione di "organismo di diritto pubblico", atteso che e' stato gia' da tempo rilevato che la qualificazione della societa' come organismo di diritto pubblico rileva solo sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti ad evidenza pubblica e non come indice giustificativo della giurisdizione contabile (Cass. sez. un. n. 3692 del 2012)

Cass. 23306 del 13 novembre 2015
Riparto di giurisdizione in merito all'azione di risarcimento del danno subito da una società a partecipazione pubblica, per effetto di condotte illecite dei dipendenti.

La corte ha richiamato i principi precedentemente enunciati dalle Sezioni Unite in ordine alla giurisdizione per cui "sull'azione di risarcimento del danno subito da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite dei dipendenti"  quale può conoscere il solo giudice ordinario, "in quanto l'autonomia patrimoniale di essa esclude ogni rapporto di servizio tra agente ed ente pubblico danneggiato e impedisce di configurare come erariali le perdite che : restano esclusivamente della società, che è regolata nel caso come ogni altro . soggetto sovrapersonale di diritto privato" (fra le varie S.U. 22.1.2015 n. 1159; S.U. ord. 7.1.2014 n. 71; S.U. 25.3. 2013 n. 7374; S.U. 22.12.2011 n. 23829). Pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario; con la conseguente declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti".
Pertanto, sulla base dell'indagine relativa all'assetto organizzativo di Alitalia S.p.a., la società non puo' essere inclusa nel novero di quelle partecipate per cui, vista la natura speciale dello statuto legale, può sussistere la giurisdizione contabile, e nemmeno possa essere qualificata come società in house providing, in difetto dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, in quanto la suddetta società "svolge un'attività economica e commerciale in regime di libero mercato e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica".

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La giurisdizione penale e civile, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale.

Per i danni cagionati ad una società in house, la corte di cass. SSUU ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti nelle azioni di responsabilità promosse nei confronti degli organi sociali responsabili di quei danni, ma è necessario, secondo la Corte, richiamare il principio, già in passato enunciato, secondo cui la verifica dei requisiti propri della società in house – la cui esistenza occorre sia consacrata nello statuto sociale e costituisce, come detto, il presupposto per l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società – deve esser svolta avendo riguardo al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita (cfr. Sez. un. n. 27993 del 2013 e n. 7177 del 2014, alle cui motivazioni di rinvia). Petanto, nel caso in esame, in cui sono in discussione comportamenti tenuti da soggetti privati i quali, nel momento in cui li realizzarono, non potevano essere ad alcun titolo considerati agenti pubblici ed il cui operato è stato ipoteticamente fonte di danno per il patrimonio di una società avente anch’essa (a quel tempo) natura di soggetto privato, la giurisdizione della Corte dei conti non sarebbe neppure in astratto configurabile: tanto meno, quindi, se ne può trarre argomento per escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;

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Corte di Cassazione, SS.UU., 26/3/2014 n. 7177.
Sulla sussistenza della giurisdizione contabile in materia di responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house.

La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Nel caso di specie, l'ente locale aveva, all'epoca dei fatti, nulla più dell'ordinario potere codicistico di nominare il Presidente del Cda ed il Presidente del Collegio dei Sindaci, restando all'Assemblea (composta dal socio unico o dai soci- enti locali) la nomina degli altri amministratori. Nulla di più, dunque, che ordinari strumenti contrattuali di verifica della esecuzione della convenzione tra Comune e società partecipata, ma nessun meccanismo di ingerenza diretta e puntuale sulla gestione della partecipata da parte dell'Ente partecipante, attraverso suoi dirigenti o funzionari. Pertanto, non sussiste la giurisdizione contabile, in quanto all'epoca della condotta ascritta agli odierni intimati, non esistevano i complessivi requisiti per far ritenere che i danni al patrimonio della società partecipata potessero essere oggetto di azione di responsabilità da parte della Procura Generale della Corte dei Conti.

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Cass. sez. un. n. 5491 del 2014

citata, come da altre decisioni conformi) con l'affermazione (reiterativa di quanto gia' enunciato da Cass. sez. un. n. 26283 del 2013) del principio di diritto secondo cui: "La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilita' degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della societa' solo quando possa dirsi superata l'autonomia della personalita' giuridica rispetto all'ente pubblico, ossia quando la societa' possa definirsi "in house", per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o piu' enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la societa' esplichi statutariamente la propria attivita' prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attivita' accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalita' e intensita' di comando non riconducibili alle facolta' spettanti al socio ai sensi del codice civile.".

 

- ha attribuito alla Corte dei Conti la giurisdizione sui danni arrecati al patrimonio sociale delle società in house da parte di amministratori e dipendenti.

La Corte di Cassazione SS.UU. n. 26283 del 25 novembre 2013, ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa contabile nei confronti degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house (per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o piu` enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici). Non essendo possibile configurare un rapporto di alterità tra l'ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità. Dal che discende che, in questo caso, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all'ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l'attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.

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Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2013, n. 10299 per la quale “Considerata l’autonoma personalita` giuridica della societa` a partecipazione pubblica, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti dalla societa` a causa di condotte illecite ascrivibili agli amministratori o ai dipendenti

Con riferimento alle società a partecipazione pubblica: Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2013, n. 10299 per la quale “Considerata l’autonoma personalita` giuridica della societa` a partecipazione pubblica, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti dalla societa` a causa di condotte illecite ascrivibili agli amministratori o ai dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalita` giuridica della societa`, ne ́ un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, ne ́ un danno direttamente arrecato all’amministrazione pubblica controllante, idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti e, pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; Conforme Ord Cass. SSUU 5 lugio 2011 n. 14655 che nel caso esaminato (relativo alla affermata giurisdizione contabile della Corte dei Conti nei confronti del Presidente e di alcuni componenti del cda di una societa` pubblica che gestiva i servizi autostradali nella regione Friuli Venezia Giulia per comportamenti del tutto irrazionali da essi svolti nell’ambito e a danno della medesima societa` . Di conseguenza, condannava detti amministratori al risarcimento del danno erariale) stabilisce che “Non sussistendo nel caso in specie, un rapporto di servizio tra gli amministratori di detta societa` e gli enti pubblici ad essa partecipanti, questi ultimi debbono rispondere per mala gestio del patrimonio nei confronti della societa` , dei soci, dei creditori e dei terzi, solo a norma del codice civile (artt. 2449, co. 3, 2392-2395 c.c.). Di conseguenza la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice ordinario“.

 

Corte dei conti, Cerimonia del 14 febbraio 2014, inaugurazione dell'anno giudiziario 2014, La relazione del procuratore generale si sofferma sul problema della possibile estensione della giurisdizione stessa sulle società in house che costituiscano, nella realtà, articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano.

 

 

Danno diretto al socio pubblico: il danno all’immagine

La Cassazione individua nel danno all’immagine dell’ente pubblico partecipante un danno direttamente arrecato al socio pubblico ed in questo caso riconosce la giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo che tale danno abbiano arrecato.

In questo caso, la Cassazione prescinde dal rapporto di servizio

 

Corte dei conti Lombardia/20/2015/PRSE

Censura dei comportamenti dell'ente pubblico in qualità di socio, che hanno fatto prevalere, nell'ambito della gestione societaria, il perseguimento esclusivo di interessi pubblici legati al patto, ma in netto contrasto con gli interessi sociali (nel contesto di una situazione contrattuale suscettibile di più di qualche critica in termini di regole di finanza pubblica) legati alla conservazione del patrimonio e all'equilibrio economico di lungo periodo.
La Sezione di controllo, con la trasmissione degli atti alla Procura della Corte per l'individuazione di possibili profili di danno erariale, lancia un importante monito agli enti locali che vogliano, come spesso negli ultimi anni, utilizzare le (poche) partecipate dotate di cassa per garantirsi incassi straordinari utili per il rispetto del patto e alleviare crisi di liquidità.

Danno diretto al patrimonio sociale

Il meccanismo di tutela del socio pubblico, dunque, è quello dell’esercizio ( da parte del legale rappresentante ) della azione sociale di responsabilità alle condizioni di cui all’art. 2393-bis.

Se tale azione non viene esercitata scatta la responsabilità amministrativa per danno erariale.(cass 26806 del 2009)

Art. 16-bis DL 248 del 31 dicembre 2007
((Responsabilita' degli amministratori di societa' quotate
partecipate da amministrazioni pubbliche))

 

(( 1. Per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati,
con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre
amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento,
nonche' per le loro controllate, la responsabilita' degli
amministratori e dei dipendenti e' regolata dalle norme del diritto
civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla
giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo
periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.))

 

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