CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 19 gennaio 2018 n. 1408.

Qualora l'esercizio dell'attività amministrativa violi i criteri di economicità ed efficacia, viene in rilievo il disposto normativo di cui all'art. 1 della L. 241/90, e pertanto, si è al di fuori dell'ipotesi della semplice non sono sindacabili da parte del giudice contabile.

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SENTENZA sul ricorso 22330-2015 proposto da: BURATTI UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO RIGHI e GIUSEPPE MORBIDELLI; - ricorrente

- contro - PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; - controricorrente -

nonchè contro PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA; - intimata -

avverso la sentenza n. 276/2015 della CORTE DEI CONTI - I^ SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 20/04/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato Roberto Righi.

FATTI DI CAUSA Umberto Buratti, sindaco del Comune di Forte dei Marmi, ha proposto ricorso per ragioni di giurisdizione avverso la sentenza n 276/2015 della Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti, con la quale è stato condannato a risarcire il danno cagionato all'ente territoriale per la gestione dello spazio espositivo del locale Palazzetto dello Sport, pregiudizio pecuniario concretizzatosi nella concessione delle relative aree,- per gli anni 2008-2011- a condizioni non eque , in quanto il canone concordato sarebbe stato inferiore al costo sostenuto dal Comune per i relativi allestimenti, con corrispondente perdita patrimoniale per l'ente pubblico. La sezione centrale di appello, aveva in particolare respinto il motivo Ric. 2015 n. 22330 sez. SU - ud. 26-09-2017 -2- relativo alla giurisdizione - proposto in relazione alla ritenuta insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione, attinenti alle concrete modalità di gestione dell'utilizzo del Palazzetto dello Sport, asseritamente rientranti nella "riserva di amministrazione" non sindacabile nel merito, giusta quanto stabilito dall'art 1, comma 1°, della legge 14 gennaio 1994 n.20, -siccome novellato dall'art 3 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996 n. 639- argomentando in contrario che la insindacabilità nel merito sancita dall'anzidetta norma non avrebbe comunque privato la Corte contabile della possibilità di controllare la conformità a legge dell'attività posta in essere dagli amministratori, anche sotto il profilo funzionale, vale a dire in relazione alla congruità dei singoli atti compiuti , rispetto ai fini imposti dal legislatore, giusta quanto disposto in via generale dall'art 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1 - Parte ricorrente denuncia il mancato rispetto dei limiti della giurisdizione contabile, derivato dalla violazione dell'art 1, comma primo, della legge 14 gennaio 1994 n.20, come modificato dall'art 3 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito con legge 20 dicembre 1996 n. 639, assumendo che il giudice contabile avrebbe compiuto un non consentito sindacato ex post della scelta compiuta dal Comune in relazione all'utilizzo con finalità espositive del Palazzetto dello Sport, attraverso un'analisi "pura e semplice" della economicità di tale scelta, ponendo a raffronto i costi sostenuti dal Comune per i relativi allestimenti e le somme corrisposte dagli organizzatori degli eventi con riferimento agli anni 2008-2011 , senza dunque considerare i riflessi positivi che, giusta perizia depositata nel giudizio contabile, sarebbero derivati in termini di "promozione del territorio e delle attività artistico-culturali ivi presenti ". Rileva il ricorrente che nella fattispecie si sarebbe al di fuori dell'ipotesi di Ric. 2015 n. 22330 sez. SU - ud. 26-09-2017 -3- attività estranea ai fini istituzionali dell'ente che, giusta in prevalente indirizzo di legittimità - richiamato dallo stesso giudice contabile - costituisce il limite esterno, oltrepassato il quale si attiva il sindacato amministrativo-contabile esteso anche alle attività discrezionali dell'ente pubblico.

2 - Giudica il Collegio che la logica sottesa al motivo in esame è viziata da intima contraddizione logica là dove assume, sia pure in via teorica, la censurabilità di scelte discrezionali dell'amministrazione pubblica, a condizione che la valutazione tra azioni intraprese e fini perseguiti venga ad essere compiuta al momento della emissione del provvedimento - e dunque: ex ante - salvo poi ad argomentare il concreto "rientro" economico della concessione dello spazio espositivo a costo "zero" per i privati, in ragione della maggiore visibilità turistica e culturale del territorio, dunque introducendo una prospettiva ex post.

3 - Più in generale deve darsi adesione all'indirizzo di queste Sezioni unite , a mente del quale "( "L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte di Conti, non ne comporta la sottrazione a ogni possibile controllo. L'insindacabilità nel merito sancita all'art. 1, comma 1, I. n. 20 del 1994, infatti, non priva la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell'attività amministrativa, verificandola anche sotto l'aspetto funzionale, in ordine, cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione è l'esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. La Corte dei conti, quindi, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico. Se da un lato, infatti, l'esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall'altro, l'art. 1, comma 1, I. n. 241 del 1990, stabilisce che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia, costituenti specificazione del più generale principio costituzionale di cui all'articolo 97 cost., e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità della azione amministrativa. ..."così Cass. Sez. Un. 25 maggio 2016 n. 10814. A ciò si aggiunga che la sentenza della Corte contabile non ha sottoposto a critica la scelta del Comune di assegnare spazi ed aree di proprietà pubblica per l'organizzazione di fiere ed esposizioni da parte di private, quanto l'astratta idoneità della stessa a realizzare gli interessi della comunità, ponendo a raffronto le modalità esecutive in passato adottare con quelle oggetto di indagine , evidenziando : a - per l'anno 2008 e per l'anno 2010, che una delle imprese (per il 2008: l'unica impresa) aggiudicatarie si sarebbero costituite dopo l'aggiudicazione; b - per gli eventi del 2011 che l'aggiudicazione era avvenuta in favore degli aggiudicatari dell'anno precedente ( per il predetto anno accertamenti della Guardia di Finanza avevano evidenziato l'assenza di altre offerte, in risposta all'invito ad offrire emanato dal Comune); c - che una società che si era aggiudicata l'area - per un anno- avrebbe visto come socio costituente un componente del Consiglio comunale.

4 - In questa prospettiva la valutazione che, certo essendo il mancato introito determinato in passato dal canone concessorio, sarebbe stato del tutto aleatorio il ritorno sperato, costituiva solo l'emergenza storica della eterogenesi dei fini perseguiti rispetto a quelli istituzionali.

5 - Il ricorso pertanto deve dirsi inammissibile in quanto avente ad oggetto un'attività di valutazione che rientra appieno nell'ambito cognitivo della Corte Contabile

6 - Alla declaratoria di inammissibilità non consegue una pronunzia sulle spese, essendo la Procura Generale contabile parte solo in senso formale. Dal momento che il ricorso è stato notificato il 14 settembre 2015, dunque oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012 n 228 che ha modificato l'art 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento di somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, in applicazione dell' art.13, comma 1 quater, del citato d.P.R. n.115/2002.

P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 26 settembre 2017 nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Il Consigliere estensore Dr. Bruno Bianchini Il Presidente

 

 

 

 

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