____________________________


AUTOTUTELA: IL MANCATO ESERCIZIO E' FONTE DI RESPONSABILITA' EX ART. 2043 c.c.  (Cass. sez. III 19 gennaio 2010, n. 698)

La responsabilità  della P.A. permane ed è innegabile qualora il provvedimento di autotutela non venga  tempestivamente  adottato, al punto di costringere il privato ad  affrontare  spese  legali  e  d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere  per  questa  via  l'annullamento dell'atto la responsabilità della P.A. permane ed è innegabile.

L’omesso esercizio del potere di autotutela, così come la mancata conciliazione di una controversia, potrebbe configurare una responsabilità amministrativo-contabile. Infatti, la  pubblica amministrazione deve esercitare la propria attività entro i limiti posti non solo dalla legge, ma  anche dalla norma primaria del neminem laedere /Cass. SS.UU. 29 aprile 1999 n. 722),  e pertanto alla stessa è applicabile l'art. 2043 c.c.. Per  la sussistenza  della   responsabilità,   è   necessario   provare: il danno subito; l’elemento soggettivo consistente nel comportamento doloso  o  colposo del funzionario; il nesso di causalità tra la condotta del danneggiato ed il danno. Il  giudice  può valutare la corretta applicazione dei  principi  della  correttezza,  della imparzialità  e  buona  amministrazione  in  quanto  limiti  esterni   alla discrezionalità amministrativa (Cass. SS.UU. 26 marzo 1999 n. 500). In altri termini, operando  una  netta inversione rispetto ai  passati  orientamenti,  la  risarcibilità  è  stata estesa anche agli interessi legittimi.

 

nota sentenza Dr. Forgione Gianluca