FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

 

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

VERIFICA DELLA CONGRUITA'

 

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

  1. a)  nel bilancio in sede di assestamento;

  2. b)  nell’avanzo,inconsiderazione dell’ammontare dei  residui attivi degli esercizi precedenti e  di quello dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

    L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Adeguamento dle fondo

Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:
a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.
A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell’avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

B.3 Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondi spese e rischi futuri
Nell’ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3 viene disciplinato il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio finanziario, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e nel corso della gestione, sono:

  1. Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste
  2. Fondi speciali (solo per le regioni e le Province autonome)
  3. Fondo contenziosi
  4. Fondo perdite società partecipate
  5. Altri fondi spese e rischi futuri.

 


Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali(circ Mef n. 5 del 10 febbraio 2016):

a) in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non considerano tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità destinato a confluire nel risultato di amministrazione

b) Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il Fondo crediti di dubbia esigibilità non sono considerati tra le spese finali.
Ciò amplia la capacità di spesa degli enti permettendo, ad esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità - esclusivamente per la quota non finanziata dall’avanzo e per i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione destinati a confluire nell’avanzo di amministrazione - l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio. La possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio, permetterà di avere effetti positivi sugli investimenti.

Nel predisporre il bilancio 2016/2018 gli enti dovranno tener conto del fatto che l'introduzione graduale del fondo, che aveva consentito nel 2015 di accantonare l'importo minino del 36%, prevede un incremento di tale quota nella misura:
del 55% per il 2016,
del 70% nel 2017,
dell'85% nel 2018,
del 100% dal 2019.

 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità nel preventivo

Un aspetto fondamentale per la redazione del bilancio di previsione è il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, che nasce da un’esigenza di trasparenza e da quella di far emergere nel bilancio tutte le poste e le transazioni contabili.
Sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada e i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, a fronte delle quali nella spesa viene inserito il Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde).

Il calcolo dell’ammontare
L'ammontare del fondo è determinato in considerazione:
• della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio;
• della loro natura;
• dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).


Il principio contabile prevede che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:
- crediti verso altre Pa;
- entrate assistite da fideiussione;
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa;
- entrate riscosse per conto di un altro ente locale;
- altre entrate secondo la valutazione motivata dell'Ente.

Le alternative per gli enti
È facoltà dell’ente determinare il Fcde anche a un livello inferiore rispetto a quello riportato nel bilancio (singolo capitolo di entrata), anche se la quantificazione viene comunque evidenziata nel prospetto allegato al bilancio per tipologia.
L‘ente locale è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità, in relazione alle quali quantificare il fondo, distinguendole da quelle certe, motivando la relativa scelta. Il calcolo del Fcde deve essere effettuato considerando la media delle riscossioni con riferimento al quinquennio precedente, tenendo in considerazione gli esercizi chiusi al momento della predisposizione del bilancio di previsione.
La percentuale determinata in base alle regole del principio contabile si applica a tutte e tre le annualità considerate dal bilancio di previsione (per esempio nel 2018-2020). Determinate le percentuali di non riscosso sulle singole tipologie di entrata si quantifica l'importo minimo da accantonare nel Fcde. Il fondo, comunque, deve essere monitorato nel corso dell'esercizio in base all'andamento delle entrate, almeno una volta in sede di verifica degli equilibri di bilancio. La normativa, tuttavia, prevede un inserimento graduale del Fondo crediti dubbia esigibilità all'interno del bilancio di previsione, riconoscendo la possibilità di non accantonare integralmente nel fondo l'intero importo determinato con la media quinquennale, ma una percentuale dello stesso, peraltro recentemente così modificata dalla legge di bilancio 2018: il 1° anno (2018) una quota pari al 75%; il secondo (2019) una quota pari all’85% e il terzo anno (2020) una quota pari al 95%.
I metodi di calcolo del Fcde sono:
A) media semplice:
- media fra totale incassato e totale accertato;
- media dei singoli rapporti annui;
B) rapporto tra la somma degli incassi di ciascun anno ponderati (0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio del quinquennio di riferimento) e la sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con questi pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi contabili (di norma il 2017) la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in conto competenza e in conto residui e agli accertamenti del primo quadriennio ; al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'ultimo anno del quinquennio.
Tale applicazione è utilizzata anche negli anni successivi. Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime è determinato in base alla media, calcolata come media semplice, tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti nel quinquennio precedente. Peraltro è anche possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza ed i relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. In questo caso è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno. Il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità è un punto cardine per la corretta valutazione delle entrate all'interno del proprio bilancio di previsione.

 


 

 

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