- Corte dei conti  sez  umbria par n. 64/16

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere ad una assunzione nell'anno 2016 utilizzando i resti assunzionali del triennio precedente.

I magistrati contabili dell'Umbria, con la deliberazione 64/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 settembre, hanno ricordato che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 228 della legge 208/2015) ha introdotto una forte limitazione alla possibilità di turn-over ridefinendo la capacità assunzionale degli enti locali per gli anni 2016, 2017 e 2018 nella misura del 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

Resta tuttavia salva la possibilità per gli enti locali di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, secondo la disciplina contenuta nell'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, nel testo modificato dall'articolo 4, comma 3, del d.l. 78/2015 (in tal senso, Corte dei conti, sez. Molise, del. 63/2016).

Pertanto, nell'anno 2016 sono utilizzabili i "resti" del precedente triennio (2013-2015), secondo l'accezione dinamica adottata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/2015.

C conti sez. Sardegna Deliberazione n.54/2016/PAR

 

Secondo la richiamata interpretazione nell'anno 2015 erano liberamente utilizzabili i resti non utilizzati del budget assunzionale del triennio precedente (ovvero i resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2012-2014, per cessazioni intervenute nel triennio 2011-2013), mentre per l'anno 2016 (resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2013-2015, per cessazioni intervenute nel triennio 2012-2014) potranno essere liberamente utilizzati solamente i resti assunzionali calcolati sulle cessazioni degli esercizi 2012 e 2013, dal momento che i resti non utilizzati sulle cessazioni dell’esercizio 2014 (budget 2015) sono vincolati per legge per le assunzioni del personale degli enti di area vasta.

La delibera 63/2016 della Corte dei conti, sezione di controllo per il Molise.
I resti del triennio 2013-2015 (ovvero antecedente al 2016) possono essere utilizzati oppure la disposizione della legge di stabilità ha annullato implicitamente tale possibilità?

La deliberazione 28/2015 della sezione Autonomie ha indicato come «dinamico» il triennio precedente. Di fatto, ogni anno, si perdono i resti della capacità assunzionali anteriori al triennio precedente, scorrevole con riferimento all'esercizio di competenza. La legge 208/2015, poi, al comma 228, ha riscritto totalmente le percentuali del turn-over prevedendo un generalizzato limite al 25% rispetto alla spesa dei cessati dell'anno precedente.

la Corte dei conti Molise evidenzia che, sul piano letterale, la nuova disposizione introdotta dal comma 228 sembra modificare unicamente la percentuale del turn-over lasciando, pertanto, impregiudicate le restanti disposizioni del Dl 90, tra cui quella che consente l'utilizzo dei resti assunzionali. Guardando poi alla ratio della disposizione, appare che le limitazioni introdotte siano finalizzate unicamente alla riduzione o al contenimento della spesa per personale. Ne consegue che questo risparmio, nell'ammontare complessivo previsto anno per anno, resta già conseguito e, pertanto, l'obiettivo non risulta pregiudicato dal riutilizzo dei resti assunzionali non ancora utilizzati.
Ovviamente, la possibilità di agire autonomamente con assunzioni è ancora collegata al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta, ma la programmazione degli enti locali non può attendere e con questo chiarimento è possibile iniziare a quantificare correttamente le capacità assunzionali ordinarie da mettere in gioco non appena arriverà lo sblocco.

 


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