Disegno di legge: sanzioni sul pareggio 2017-2019

 

Le nuove regole confermano gli adempimenti del monitoraggio e della certificazione finale, mentre modificano il sistema di sanzioni e premi, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della Legge n. 243/2012 rubricata Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.  e come modificata dalla LEGGE 12 agosto 2016, n. 164 (in G.U. 29/08/2016, n.201) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 9, comma 1;(con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 9;(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 9, comma 2;(con l'art. 1, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 9; (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 9, comma 4.)

Quest'ultimo stabilisce che" 4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi".

La violazione dei vincoli comporta cinque misure sanzionatorie.

1) Nel triennio successivo a quello di inadempienza, l'ente locale è soggetto ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale da operare in quote costanti fino al raggiungimento dell'importo corrispondente allo scostamento; in caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare allo Stato le somme residue, entro l'anno di competenza.
2) Nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo impegnato l'anno precedente ridotto dell'1%; la sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi, perciò gli importi sono calcolati al netto sia di quelli riferiti a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, sia degli impegni relativi ai versamenti allo Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica.
3) il blocco dell'indebitamento;
4) il blocco delle assunzioni: la novità, in questo caso, riguarda la possibilità per gli enti sanzionati di procedere comunque ad assunzioni di personale a tempo determinato - con contratti di durata massima fino al 31 dicembre dello stesso anno - necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa.
5) Nell'anno successivo a quello di inadempienza, infine, il Presidente, il Sindaco e i componenti della Giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.
Sanzioni più morbide per gli enti che registrano inadempienze per importi inferiori al 3% degli accertamenti delle entrate finali: il tetto degli impegni è pari all'importo dell'anno precedente, il divieto di assumere si limita al personale a tempo indeterminato ed i tagli alle indennità degli amministratori scendono al 10%

Art. 9 LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali 

Art. 9 (ANTE MODIFICA) Art. 9 (come modificato dalla L. 12 AGOSTO 2016, N. 164)
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, ((conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10)).
  ((1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.
A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali)).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.
((2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato puo' prevedere differenti modalita' di recupero)).
3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalita' previste dall'articolo 10. 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164)).
4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro. ((4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi)).
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

3-nov-16


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