Premessa
Nella riunione della Conferenza Stato-Città del 10 luglio scorso, è stato espresso parere favorevole ad una proroga del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2014 al 30 settembre, anche a seguito della sollecitazione inviata nei giorni precedenti dal Presidente dell’Anci Piero Fassino al Ministro dell’Interno Alfano.
Il comunicato del Ministero dell’Interno del 15 luglio u.s., disponibile all’indirizzo internet https://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com150714.html, formalizza la suddetta proroga nelle more dell’approvazione di un apposito Decreto Ministeriale.
Il provvedimento di proroga si è reso necessario poiché sono ancora numerosi i Comuni che non hanno predisposto il bilancio di previsione a causa della perdurante difficoltà di disporre in maniera completa dei dati in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, per effetto delle seguenti incertezze:
- le molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare;
- la necessità di tener conto delle recenti disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevedono un ulteriore concorso delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica ed i cui criteri applicativi saranno noti soltanto a seguito di una procedura di certificazione curata dal Ministero dell’Interno, il cui termine (riaperto per le modifiche introdotte in sede di conversione) è fissato al 25 luglio prossimo;
- l’attuale mancata conoscenza delle assegnazioni di diversi ulteriori fondi per oltre un miliardo di euro, attualmente in corso di elaborazione presso il Ministero dell’Economia: 625 milioni di euro ex dl 16/2014, articolo 1, comma 1, lettera d), a titolo di ristoro degli effetti del passaggio IMU-TASI; 116,5 mln. ex comma 711 della Legge di stabilità del il 2014 per la copertura del minor gettito derivante dall’esclusione dall’IMU dei fabbricati rurali strumentali e dalla riduzione dei moltiplicatori dei terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli
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professionali iscritti alla previdenza agricola; 348 mln. a titolo di conguaglio IMU 2013 ex dl 133/2013, articolo 1, comma 7).
Tali riparti sono attesi entro il mese di luglio.
A causa delle citate incertezze il normale iter che conduce all’approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, (parere del Collegio dei revisori per il quale occorrono 15 giorni e discussione consiliare per la quale sono necessari almeno 20 giorni), avrebbe reso quanto mai difficoltosa l’approvazione entro il 31 luglio. Tali difficoltà risultano inoltre accentuate per gli oltre 4000 Comuni che hanno rinnovato il Consiglio comunale ed il Sindaco nel mese di maggio 2014.
Effetti del differimento del termine dei bilanci di previsione
Si ricorda, in primo luogo, che la proroga al 30 settembre p.v. determina automaticamente l’autorizzazione all’esercizio provvisorio (articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 2000); durante tale periodo, gli enti possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo della somma prevista nel bilancio definitivamente deliberato (che resta quello del 2013).
Sono escluse le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (tasse, oneri ammortamento muti ecc.).
Non possono essere effettuate le spese con carattere di novità, rispetto all’anno precedente, non legate alla gestione ordinaria, ad esempio i nuovi investimenti.
La gestione provvisoria è comunque limitata:
- all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali diventati esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse. In generale, la gestione provvisoria è limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.
In proposito, va anche considerata l’ulteriore esigenza di prudenza nella gestione “in
dodicesimi” relativa alla prospettiva di possibili riduzioni nelle risorse complessivamente 2
disponibili rispetto al 2013 (ad esempio per effetto dei tagli disposti in corso d’anno con il dl 66/2014, non ancora ripartiti tra i singoli enti), sulla quale si è espressa recentemente la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, delibera n. 18 del 12 giugno 2014, pubblicata sulla GU 155 del 7 luglio 2014.
Per quanto riguarda la verifica del permanere degli equilibri di bilancio di pertinenza dell’organo consiliare che – in base all’articolo 193, comma 3, del Tuel – dovrà essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno (di fatto coincidendo per il 2014 con il termine di approvazione dei bilanci preventivi), si ritiene che la proroga del bilancio disposta per il 2014 non comporti particolari elementi ostativi, dal momento che la delibera con cui si dà atto del permanere degli equilibri potrebbe essere svolta dal Consiglio contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione.
La proroga del termine del bilancio di previsione ha effetti sui termini generali entro i quali il Comune può deliberare modifiche alle aliquote o tariffe dei tributi propri,
In linea generale, il nuovo termine per la deliberazione del bilancio costituisce termine ultimo per la determinazione delle aliquote o tariffe dei tributi o servizi comunali, come stabilito ordinariamente dall’articolo 1, comma 169 della legge n.296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Per quanto riguarda l’IMU, si coglie in proposito l’occasione per ricordare che vale dal 2014 il termine per l’invio al Mef, per via telematica delle deliberazioni di modifica, fissato al 21 ottobre dall’articolo 13 comma 13-bis del dl 201/2011, quale termine ultimo di efficacia delle modifiche per l’intero anno.
Per quanto riguarda la TASI, invece, il termine per l’invio delle deliberazioni al Ministero dell'Economia resta comunque fermo al 10 settembre 2014, ai fini della pubblicazione sul sito dello stesso Mef entro il 18 settembre, che ha diretti riflessi sull’efficacia delle delibere stesse. Il termine è stabilito dal comma 688 della Legge di stabilità 2014, come modificato dal dl 16/2014, che va considerata norma “speciale” con specifico riferimento alla TASI. Sotto il profilo operativo, del resto, lo spostamento del termine in questione determinerebbe ulteriori motivi di incertezza sul pagamento dell’acconto fissato al 16 ottobre per i Comuni che non abbiano deliberato in materia entro lo scorso 23 maggio.
Per quanto riguarda la TARI, infine, il termine del 30 settembre rappresenta il termine ultimo entro il quale approvare le tariffe ed i regolamenti, i quali dovranno essere inviati al Dipartimento delle finanze entro il 30 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del dl n. 201/2011.