Rapporti tra indennità di turno e disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 24 del CCNL del 14.09.2000.

 

L'operatore di polizia locale che presta servizio in turno in un giorno festivo infrasettimanale non ha diritto ad un riposo compensativo ma solo ad una maggiorazione retributiva. Lo ha ribadito il Ministero delle finanze con il parere n. 51662 del 2014 indirizzato al comune di Merate. La questione del turno festivo infrasettimanale dei vigili è controversa e gli orientamenti delle stesse amministrazioni non univoci.

MEF - RGS - Prot. 51662 del 16/06/2014 - Ministero dell’Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico Ufficio XIV Rif. prot. entrata nn. 22569; 42051

Si fa riferimento alla richiesta di parere del 14 marzo 2014, reiterata in data 9 maggio 2014, con la quale la città di Merate ha chiesto chiarimenti in merito al rapporto tra l’indennità di turno di cui all’art. 22, comma 5, del CCNL del 14.09.2000 e le disposizioni di cui all’art. 24, comma 2, del medesimo CCNL. Codesto Ente afferma di riconoscere al personale turnista del Corpo della Polizia locale, che svolge attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, la mera maggiorazione oraria festiva secondo la disciplina prevista dal citato art. 22, comma 5; tuttavia fa presente che la sentenza n. 1102/2013 della Corte di Appello di Milano ha accertato il diritto del personale all’applicazione del citato art. 24, comma 2. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 24, comma 2, del CCNL del 14.09.2000 disciplina l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, che dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario ID: 202753 MEF - RGS - Prot. 51662 del 16/06/2014 La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo; l’art. 22, comma 5, invece, determina l’indennità corrisposta al personale turnista, avente come finalità di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro. Ciò posto, tenuto conto dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul tema, questo Dipartimento ritiene, conformemente ai pareri espressi dall’ARAN, che al personale turnista che rende la propria prestazione lavorativa in giorno festivo infrasettimanale spetti solo il compenso previsto dall’art. 22, comma 5, seconda alinea del CCNL del 14.9.2000 - maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c) del medesimo CCNL, sostituito oggi dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006 -, con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso, anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta, in quanto ipotesi non contemplate, né consentite dalla disciplina contrattuale. I contenuti della citata sentenza n. 1102/2013 della Corte di Appello di Milano sono noti. Tuttavia, preme sottolineare che le indicazioni applicative suesposte trovano conforto in diverse pronunce della Corte di Cassazione intervenute sul tema (v. sentenze n. 8458/2010, n. 28888/2012 e n. 22799/2012), nonché nella giurisprudenza di merito (v. sentenze del 3.10.2013 del Tribunale di Napoli e quella n. 949/2011 della Corte di Appello di Firenze). Pertanto, questo Dipartimento non ha motivo per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consolidato e dai pareri dell’ARAN.

Ufficio XIV Rif. prot. entrata nn. 22569; 42051

si veda anche

Polizia municipale – Lavoro festivo: maggiorazione oraria e indennità di turno