Corte di conti sezione giurisdizionale per la regione Lazio, sentenza 888/2012

La sentenza in argomento è stata richiamata a supporto dalla Suprema corte, - sentenza 16258- , per discostarsi dai pareri del ministero delle Infrastrutture, l'ultimo datato 2015 (n.2074), e respingere, quindi, il ricorso di un automobilista contro la decisione del Tribunale che aveva affermato la legittimità della multa inflitta al ricorrente che aveva lasciato l'auto nelle strisce blu un'ora in più rispetto al tempo indicato. Secondo il ricorrente chi paga il ticket senza integrare il versamento nelle ore successive non trasgredisce il Codice della strada ma solo l'obbligazione contrattuale, che sorge nel momento in cui si "compra" il ticket, regolata dal Codice civile.
Per la Suprema corte: in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell'art. 7, comma 15, del codice della strada. Infatti, poiché l'assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta

Sent. n. 888/2012 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati: Salvatore NOTTOLA

Pina Maria Adriana LA CAVA Chiara BERSANI

ha pronunciato la seguente

Presidente Consigliere relatore Consigliere

SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 71020/R del registro di Segreteria, promosso

dal Procuratore Regionale per il Lazio nei confronti della società A.J. MOBILITA' S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante, con Sede legale in Capranica (VT), in via Charles Thierry, n. 1, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'aw. Filippo Satta, unitamente agli aW.ti Anna Romano e Raffaele Fragale, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Satta & associati in Roma, Foro Traiano 1/A;

uditi, nella pubblica udienza del 5 luglio 2011, con l'assistenza del segretario dotto Sarina Anna Ponturo, il Vice Procuratore Generale Rosa Francaviglia per la Procura Regionale e l'aw. Raffaele Fragale per parte convenuta;

esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione all'esame la Procura Regionale per il Lazio ha convenuto la

Società in epigrafe -nella persona del suo legale rappresentante e in qualità di soggetto mandatario dell'Associazione Temporanea di Impresa, concessionaria del Comune di Velletri per la gestione del sistema integrato della sosta in ambito comunale- di fronte a questa

Sezione Giurisdizionale per il Lazio per ivi sentirsi condannare, a titolo di responsabilità amministrativa, al pagamento a favore dell'Erario statale e, segnatamente, del suddetto Comune di Velletri, dell'importo di euro 11.940,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e spese di giudizio.

La vicenda, che trae origine da una segnalazione alla Procura contabile pervenuta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, si riferisce ad una ipotesi di danno erariale causato dal comportamento della convenuta società circa la ammissione a "regolarizzazione" del mancato pagamento del ticket scaduto entro 24 ore dall'accertamento e dell'emissione di apposito "awiso" da parte dell'ausiliario del traffico, anziché procedere immediatamente alla dovuta contestazione della relativa sanzione prevista dal codice della strada.

Quanto ai fatti di causa, la Procura attrice nell'atto rappresenta che dalla relativa istruttoria è emerso che, nell'ottobre 2006, effettivamente il servizio di accertamento del mancato pagamento di quanto dovuto per la sosta negli appositi spazi a pagamento era organizzato in modo tale che l'ausiliario del traffico, che accertava la scadenza del ticket, non prowedeva alla contestazione della sanzione pecuniaria prevista dal codice della strada, ma lasciava un "awiso di scadenza tickef' sul veicolo, nel quale era espressamente prevista la facoltà di "regolarizzazione del ritardato pagamento" entro 24 ore dall'accertamento mediante versamento dell'integrazione tariffaria maturata fino al momento del pagamento. Conseguentemente -si sostiene- tutti i casi di regolarizzazione corrispondono ad un mancato introito della sanzione amministrativa non contestata per un totale di n. 1194 infrazioni del codice della strada, per ciascuna delle quali era prevista la sanzione di 21 euro. Per cui, considerato che al concessionario spettava, per ogni infrazione, un compenso di 11 euro, ne è risultata la quantificazione del danno nell'importo dianzi indicato.

Per la Procura attrice, che ha espletato la procedura dell'invito a dedurre, del suddetto danno deve rispondere la Società concessionaria del servizio, in quanto mandataria

dell'Associazione temporanea di impresa che ha consentito la procedura irregolare in contrasto con il vigente ordinamento che non consente all'Amministrazione, né tantomeno al Gestore, di rinunciare al potere-dovere sanzionatorio loro attribuito.

Si è costituita la Società convenuta, con atto depositato in data 15 giugno 2011 a cura dei difensori e con il quale si eccepisce, preliminarmente, il difetto di contraddittorio atteso che la gestione del servizio è stata affidata alla ATI A.J. Mobilità S.r.l.-Società Cooperativa Integrata Alfa, mentre nel presente giudizio la citazione riguarda solo la prima società e non anche la seconda. Peraltro, puressendo la prima mandataria dell'ATI, tale posizione dovrebbe operare solo in relazione agli atti dell'appalto e dell'esecuzione dello stesso, mentre non potrebbe sortire effetti nel presente giudizio tenendo conto della natura "personale" della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione di questa Corte.

Si argomenta, poi, sulla razionalità della procedura di regolarizzazione, riservata alla ipotesi di scadenza del ticket e che rappresenterebbe una situazione completamente diversa e meno gravosa, rispetto alla ipotesi di totale mancanza di ticket, espressione di un preciso ed effettivo inadempimento.

Si rappresenta, inoltre, che la procedura di regolarizzazione della sosta è stata seguita da tutti i precedenti gestori del servizio di sosta e non è stata mai contestata dal Comune e si sostiene, comunque, che tratlasi di procedura che consente il completo pagamento della tariffa e rientra nelle azioni di "recupero delle evasioni tariffarie", secondo la previsione della relativa normativa, oltre ad essere conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale che consente al Gestore l'esercizio di azioni necessarie per il recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti.

Conclusivamente -richiamando anche la circostanza che il procedimento penale attivato nel 2006 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri è stato archiviato per insussistenza di profili di responsabilità penale, si chiede, in via principale, l'assoluzione della società convenuta anche sotto l'aspetto della inesistenza del danno e, in via subordinata, di

tener conto ai fini di una congrua riduzione dell'addebito dei vantaggi conseguiti in tal caso dalla "comunità amministrata", avendo i cittadini beneficiato di un servizio più equo, riservando la sanzione ai reali inadempimenti degli utenti, e più efficiente, rispondendo alle esigenze dell'utenza impossibilitata a volte di prevedere i reali tempi di sosta.

Nella odierna pubblica udienza sia il P.R. che il difensore di parte convenuta presente hanno ribadito, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, le argomentazioni, le eccezioni e le conclusioni già formulate in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La fattispecie all'esame di questa Sezione attiene ad una ipotesi di danno erariale

formatosi a carico del Comune di Velletri e conseguente al mancato introito di somme a titolo di sanzioni amministrative non contestate dalla società concessionaria della gestione del sistema integrato della sosta in ambito comunale, agli autori delle infrazioni per mancato completo pagamento, per ticket scaduto, previsto per la sosta dei veicoli.

Devesi, preliminarmente, rigettare l'eccezione di difetto di contraddittorio prospettata sul presupposto che la gestione del servizio è stata affidata alla ATI, composta dalla A.J. Mobilità S.r.l. e dalla Società Cooperativa Integrata Alfa, mentre nel presente giudizio è stata citata solo la prima società. Sul punto, è nota, infatti, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, non si rinvengono se non per casi particolari, ipotesi di reale "litisconsortio necessario" nel giudizio di responsabilità di cui conosce questa Corte, tanto più nella fattispecie all'esame dove proprio il rapporto di mandato intercorrente tra le società dell'ATI, impone al contraente (e all'attore) l'interlocutore diretto e unico per la piena ed esclusiva rappresentanza in tutte le sedi, anche processuali, della società mandataria e per tutti i rapporti che dall'appalto conseguono, quindi, anche in sede di responsabilità amministrativo-contabile connessa all'esercizio del servizio pubblico oggetto dell'appalto.

Peraltro, ulteriore conferma, della piena ed esclusiva legittimazione passiva nel presente giudizio della sola società qui convenuta e della compatibilità con il principio della

"natura personale" della responsabilità amministrativa, si evince dal fatto che la contestazione mossa alla società convenuta attiene all'attività svolta dalla stessa proprio secondo la ripartizione e l'attribuzione dei compiti stabiliti con l'atto notarile costitutivo dell'ATI (fermi restando i rapporti e i diritti di rivalsa interni alla associazione stessa). In detto atto, infatti, tra le due imprese si stabilisce che "la società A.J. Mobilità S.r.l.-Società a responsabilità limitata si occuperà della gestione generale del seNizio, dei rapporti con l'amministrazione del Comune di Velletri nonché di tutte le obbligazioni economiche e finanziarie, scaturenti dall'appalto del controllo delle aree di sosta, della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature, dello scassettamento e della gestione degli incassi; la Cooperativa Sociale Integrata Alfa- Società Cooperativa sociale si occuperà della gestione del personale occorrente perii controllo e perla gestione dell'ufficio".

Passando al merito, la pretesa attorea si appalesa fondata.

Premesso, infatti, quanto esposto in narrativa, devesi rilevare che l'assunto della P.R. si fonda, in sostanza, sulla corretta interpretazione e inderogabilità della normativa di riferimento che non consente la previsione di una regolarizzazione per il tardivo pagamento entro 24 ore dall'accertamento.

Ciò si evince chiaramente dal disposto di cui all'art. 7 ("Regolamentazione della circolazione nei centri abitatI"') del "Nuovo codice della strada" (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), che al comma 15 dispone nel senso che "Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è applicata perogni periodo di ventiquattro, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la

Dal tenore della suddetta disposizione non è dato evincere la possibilità -come sostiene la difesa della società convenuta- di una distinzione elo di una diversa graduazione delle violazioni (di ticket scaduto e di completa assenza di ticket) che consenta, ai fini sanzionatori dicui trattasi, la preventiva regolarizzazione nell'un caso e l'accertamento immediato della violazione nell'altro.

Si appalesa altrettanto corretto l'assunto attoreo circa il rilievo che sia stata la società qui convenuta, quale mandataria dell'Associazione Temporanea di Impresa, a prevedere e introdurre la procedura irregolare in contrasto con il vigente ordinamento che non consente né all'Amministrazione, né tantomeno al Gestore, di rinunciare al potere-dovere sanzionatorio loro attribuito.

Difatti, dal completamento dell'excursus normativo che interessa la vicenda si evince quali siano in concreto i poteri esercitabili per lo svolgimento della funzione e del servizio di cui trattasi. La legge 15 maggio 1997, n. 127 ("Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo'), al comma 132 dell'art. 17, ha espressamente previsto che "I comuni possono, con prowedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e Ibrganizzazione del relativo seNizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali':

La legge 23 dicembre 1999, n. 488 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)") all'art. 68 ("Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada') ha fornito, inoltre, una interpretazione autentica, tra l'altro, del suddetto comma 132 nel senso che ".....il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lett. e), dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del cc

Da quanto sopra si evince con chiarezza, da un parte, che la violazione della disciplina sulla sosta sottoposta a ''tickef' impone l'obbligo del recupero tariffario e dell'applicazione della relativa sanzione amministrativa, e, dall'altra, che le società autorizzate a svolgere il servizio ausiliario del traffico prowedono, sia al recupero tariffario, sia ad attivare la procedura sanzionatoria, con la contestazione immediata della violazione e la redazione del relativo verbale.

Stando a quanto sopra esposto, non può, pertanto, rawisarsi, né in capo all'Amministrazione, né, tantomeno al Gestore -come nel caso di specie e come giustamente si assume con l'atto di citazione all'esame- alcun esercizio discrezionale del potere-dovere sanzionatorio agli stessi attribuito.

Nel caso di specie, invece, prescindendo dall'assenza di rilievo penale della vicenda per intervenuta archiviazione, eccepita dalla difesa della società convenuta, perché ininfluente ai fini risarcitori della responsabilità amministrativa di cui si discute in questa sede, si rileva che il concessionario ha arbitrariamente e consapevolmente previsto una "regolarizzazione del ritardato pagamento" e la conseguente non applicazione della procedura sanzionatoria. A tal proposito risulta, dal prospetto depositato in atti relativo alla regolamentazione del servizio "Tariffe parcheggi a pagamento", approntato dalla società A. J. MOBILITA' qui convenuta, una sezione dedicata alla possibilità di "Integrazione Ticket scaduto" che espressamente ha previsto che "In caso di scadenza del ticket all'utente è consentita la regolarizzazione del ritardato pagamento entro 24 ore dall'accertamento da parte dell'ausiliario. Ciò è possibile mediante il versamento dell1ntegrazione tariffaria, fino al momento del pagamento, da effettuarsi presso I1nfopoint, sito presso il Nodo di Scambio della Stazione FS di Velletn·'.

Quanto sopra esposto si appalesa non solo in contrasto con la normativa dianzi riportata, ma non si rinviene, diversamente sempre da quanto sostenuto da parte convenuta, dagli accordi intercorsi con il Comune appaltante e dall'oggetto e dal contesto del relativo contratto di appalto e del Capitolato Speciale d'Oneri del servizio a tal fine sottoscritto. Basti, sul punto, segnalare che l'art. 2 di tale ultimo atto, tra l'altro, oltre a prevedere i diversi compiti del servizio, inequivocabilmente dispone che "L'Affidatario può, comunque, esercitare tutte le azioni necessarie per il recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il rimborso delle spese e le penali che restano di sua totale competenza"; il successivo art. 5, poi, al comma 2, espressamente prevede il conferimento al relativo personale delle "...attribuzioni di ausiliario del traffico ai sensi dell'art. 17, comma 132 legge n. 127/97 e s. m. e i. per l'accertamento delle violazioni in materia di sosta...", che deve intendersi contestuale se -come prosegue la stessa disposizione- "...tutte le procedure di formalizzazione della pratica sanzionatoria, concementi le singole contrawenzioni accertate dagli ausiliari del traffico ..... saranno seguite nel loro iter amministrativo successivo esclusivamente dal Comando di P.M. ..." con proprio personale.

Per quanto dianzi esposto, la non applicazione della suddetta procedura sanzionatoria non avrebbe potuto essere modificata, né per accordo contrattuale, né tantomeno per prassi.

Nessun dubbio, quindi, può sorgere in merito alla prospettazione attorea secondo la quale la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell'ausiliario del traffico (e della società affidataria del servizio), nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che la disposizione, senza distinzione, sanziona), configuri una ipotesi di danno erariale per il Comune per lucro cessante, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento (salva la sottrazione dell'importo dovuto alla società svolgente il servizio, come contrattualmente previsto).

E' emerso dagli atti (e, segnatamente, dalla comunicazione del 22 giugno 2010 alla P.R. da parte del Comando di Polizia Locale di Velletri e dalla relativa documentazione

allegata, depositata in data 25 giugno 2010) che il mancato introito della sanzione amministrativa non contestata ha riguardato un totale di n. 1194 infrazioni del codice della strada, per ciascuna delle quali era prevista la sanzione di 21 euro. Per cui, considerato che al concessionario contrattualmente spettavano, per ogni infrazione, un compenso di 11 euro, ne è risultata, moltiplicando il numero delle infrazioni per l'importo residuo di 10 euro per infrazione, la quantificazione del danno della citazione.

Di tale danno deve rispondere la Società mandataria dell'ATI, concessionaria del servizio, qui convenuta. Infatti, tutto quanto dianzi esposto, dà ampia contezza del convincimento di questo Collegio sulla responsabilità amministrativa e contabile che deve essere intestata in capo alla A.J. Mobilità S.r.l. in ragione della presenza di tutti gli elementi necessari ai fini dell'addebito, ivi compresi il chiaro nesso di causalità, tra le violazioni poste in essere e il pregiudizio all'erario del Comune di Velletri, e l'elemento soggettivo almeno in termini di "colpa grave", in quanto la prassi seguita configura una palese illegittimità nell'espletamento del servizio, oltre a una grave irregolarità nell'adempimento contrattuale.

Deve evidenziarsi, infatti, che l'arbitrio, o anche solo la grave superficialità, nel disattendere le puntuali procedure espressamente previste e poste a tutela del corretto ed effettivo uso del potere sanzionatorio configura un grave pregiudizio non solo delle pubbliche risorse, per le minori entrate che determinano, ma anche della finalità di deterrenza che, sia la disposizione sanzionatoria che la puntuale applicazione delle relative procedure sono volte, comunque, a realizzare per garantire il rispetto delle regole di tutti gli utilizzatori di un bene comune e destinatari del servizio pubblico.

In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, il Collegio, giudica che la società A.J. MOBILITA' S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune di Velletri, del danno erariale quantificato nella misura del suddetto importo di euro 11.940,00 (euro undicimilanovecentoquaranta/OO), comprendendovi, nell'esercizio del potere riduttivo di cui all'art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, la rivalutazione

monetaria.
Non si fa luogo, non ricorrendone i presupposti, alla richiesta applicazione dell'art. 1,

comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994, come modificato dalla legge n. 639/1996, perché non è rawisabile alcun vantaggio conseguito dall'Amministrazione. Né sarebbe immaginabile considerare, come utilitas socialmente rilevante per la "comunità amministrata", ciò che, invece, configura solo un atteggiamento parzialmente "assolutorio" da parte di soggetti non legittimati (la società concessionaria del servizio) e nei confronti di soggetti (gli utenti) che, comunque, con l'omissione di quanto dovuto, infrangono le regole del vivere comune, peraltro, con l'effetto distorto di consentire possibilità di furbizie e facili elusioni delle stesse regole (nel senso che ad un soggetto basterebbe pagare il minimo tariffario perché, se incappa nel controllo, può cavarsela, in sostanza, integrando solo ciò che avrebbe dowlo per l'intera sosta).

La suddetta società deve essere, altresì, condannata al pagamento, sul suddetto importo, degli interessi legali, questi ultimi dal momento del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. P .Q.M.

la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, per responsabilità amministrativa e contabile,

CONDANNA
la società A.J. MOBILITA' S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante, al

pagamento, in favore del Comune di Velletri, di euro 11.940,00 (euro undicimilanovecentoquaranta/OO), compresa la rivalutazione monetaria.

La predetta è, altresì, condannata al pagamento, sulla somma addebitata, degli interessi legali a decorrere dal deposito della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore, nonché delle spese di giudizio che, fino

all'originale della presente decisione, si liquidano in euro 270,63 (duecentosettanta/63). Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del5 luglio 2011

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Pina M. A. LA CAVA F.to Salvatore NOTTOLA

Depositato in Segreteria il 19/09/2012

P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA' F.to Dott. Luigi DE MAlO

Suprema Corte di Cassazione sezione II civile sentenza 3 agosto 2016, n. 16258

Ritenuto in fatto

1. – Decidendo in grado di appello, il Tribunale di Chiavari, con sentenza depositata il 20 dicembre 2012, in riforma della pronuncia di primo grado del Giudice di pace della stessa città, ha rigettato l'opposizione proposta da M.A. avverso il verbale di contestazione n. 18675/11, emesso dalla Polizia municipale di Chiavari, per la violazione dell'art. 7, comma 15, del codice della strada, per avere il M. sostato con la propria autovettura negli appositi spazi delimitati dalle strisce blu oltre il tempo stabilito, con un contrassegno attestante il pagamento del corrispettivo solo per l'ora precedente a quella dell'accertamento.
2. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 giugno 2013, sulla base di un motivo.
L'intimato Comune ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base di relazione del consigliere designato ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale ha replicato, con memoria, il ricorrente.
La VI-2 Sezione, con ordinanza interlocutoria 20 aprile 2015, n. 8012, ha rinviato il ricorso alla pubblica udienza.
In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato in diritto

1. – Con l'unico mezzo (violazione o falsa applicazione degli artt. 157, commi 6 e 8, e 7, comma 15, del codice della strada), il ricorrente sostiene che chi paga il ticket ma non integra il versamento per le ore successive non incorrerebbe in alcuna violazione del codice della strada, bensì soltanto in una violazione dell'obbligazione contrattuale sorta nel momento in cui si acquista il ticket, regolata dal codice civile.
2. – Il motivo è infondato.
Questa Corte (Sez. II, 25 febbraio 2008, n. 4847; Sez. II, 4 ottobre 2011, n. 20308) ha già statuito che l'art. 157 del codice della strada prevede, sottoponendo al comma 8 la loro violazione alla medesima sanzione, due distinte condotte, quella di porre in sosta l'autoveicolo senza segnalazione dell'orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso è espressamente previsto; ed ha precisato che l'espressione "dispositivo di controllo di durata della sosta", utilizzata dal comma 6, vale a comprendere i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda, ciò discendendo dal rilievo che tale formula è la medesima di quella usata dalla disposizione del codice della strada che consente ai Comuni, nell'ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli (art. 7, comma 1, lettera f).
La sentenza di questa Sezione 2 settembre 2008, n. 22036, ha affermato che, là dove il sindaco si sia avvalso del potere di stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe, la stessa non si sottrae all'operatività della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di sosta protrattasi in violazione dei limiti o della regolamentazione al cui rispetto essa era subordinata. A sua volta, Sez. VI-2, 9 gennaio 2012, n. 30, ha cassato la sentenza del giudice del merito che aveva escluso "che nell'ipotesi di cui all'art. 7 del codice della strada, superata l'ora scatti la medesima violazione come avviene nel caso del sistema previsto per la sosta limitata di cui all'art. 157 del codice della strada", sul rilievo – non condiviso da questa Corte di legittimità – che nel primo caso "scatti soltanto il diritto del Comune di riscuotere la tassa per l'utilizzo del parcheggio a pagamento ed in relazione alla durata stessa della sosta".
Questo orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza 19 settembre 2012, n. 888). Il giudice contabile ha infatti affermato che la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell'ausiliario del traffico (e della società affidataria del servizio) nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che il codice della strada, senza distinzioni, sanziona), configura una ipotesi di danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento.
In questo quadro giurisprudenziale, va affermato il principio secondo cui, in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell'art. 7, comma 15, del codice della strada. Infatti, poiché l'assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta.
Di tale principio il Tribunale ha fatto corretta applicazione.
3. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
4. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune contro-ricorrente, che liquida in complessivi Euro 700, di cui Euro 600 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

 

 

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