Rapporto tra l’articolo 48-bis e l’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973

L’agente della riscossione beneficia di una procedura esecutiva esattoriale molto più snella ed efficace rispetto a quella ordinaria, potendosi risolvere, inaudita altera parte, solamente con il pagamento, da parte del terzo, delle somme o cose pignorante direttamente all’agente della riscossione. In particolare la disciplina di cui al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 consente all’agente della riscossione di potersi avvalere, in alternativa alla ordinaria procedura prevista dal Codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi , di una speciale procedura. Originariamente, tale speciale procedura di pignoramento era prevista solo per fitti o pigioni. Nel 2005, con l’art. 3, 40° comma, lett. b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, il legislatore tributario ha introdotto, nel d.p.r. n. 602 del 1973, l’art. 72-bis, rubricato “Pignoramento dei crediti verso terzi” Tale norma è stata interamente sostituita dall’ art. 2, 6° comma, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, che ne ha ampliato la portata applicativa alla generalità dei crediti, fermo restando l’applicazione della disciplina contenuta nel Codice di procedura civile in caso di inottemperanza all’ordine di pagamento diretto

 

La Pubblica Amministrazione nella veste di terzo pignorato (ex artt. 72-bis e 48-bis d.p.r. n. 602 del 1973)

Con l’art. 48- bis del d.p.r. n. 602 del 1973 il legislatore tributario ha introdotto una fattispecie di sospensione dei pagamenti della P.A., strumentale al pignoramento presso terzi, effettuato secondo le speciali modalità di cui all’art. 72-bis.

 

Secondo quanto disposto dall'art 48 bis, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica – “prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro” , sono tenute a verificare, in forza dell’ art. 48- bis del d.p.r. n. 602 del 1973, se il beneficiario sia “ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo” . In caso di verifica positiva, i suddetti soggetti devono sospendere il pagamento e segnalare “la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”

In comma 1 bis della citata disposizione stabilisce che "Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro"

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I pignoramenti ex articoli 72 e 72 bis del Dpr 602/1973 (dal 1 gennaio 2027 nuovo art. 170 del D.Lgs. 33/2025)

I pignoramenti normati dagli art. 72 e 72 bis D.P.R. n. 602/1973 consentono all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione o agenti privati) di pignorare crediti del contribuente senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria.

L’atto di pignoramento può essere redatto da dipendenti dell’agente e contiene l’ordine al terzo di versare le somme dovute direttamente all’agente entro sessanta giorni le somme maturate prima della notifica e alle scadenze quelle future. L’omesso pagamento comporta l’applicazione procedimento ordinario con citazione del terzo e del debitore (art. 72 del D.P.R. 602/1973).

L’articolo prevede che la notifica dell’atto produce effetto immediato; eventuali vizi possono essere fatti valere con l’opposizione prevista dagli art. 617 e 619 c.p.c.

Pertanto, l’agente della riscossione, per effetto dell’ordine di pagamento e/o di consegna formulato nei confronti del terzo, può ottenere il soddisfacimento del credito erariale, senza l’intervento del giudice dell’esecuzione.

Il pagamento spontaneo da parte del terzo pignorato determina il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all’agente della riscossione procedente, con l’estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell’esecutato, nonchè l’immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute.

La procedura ex art. 72‑bis è una vera esecuzione forzata e in mancanza di versamento il creditore dovrà procedere con un nuovo pignoramento ordinario

 

Il pignoramento presso terzi nel processo esecutivo ordinario
Nel processo esecutivo ordinario il pignoramento presso terzi è disciplinato dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile (c.p.c.). L’atto di pignoramento cita il terzo a comparire innanzi al giudice dell’esecuzione, gli impone di dichiarare la sussistenza del credito e gli vieta di soddisfare il debitore. L’efficacia del pignoramento dura novanta giorni dalla notificazione ai sensi dell’art. 497 c.p.c., salvo rinnovazione. La dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. accerta l’obbligazione e, se positiva, consente l’assegnazione del credito al creditore.
L’art. 545 c.p.c. stabilisce i limiti di pignorabilità dei crediti da lavoro: una quota impignorabile pari a tre volte l’assegno sociale, un limite di un quinto (o un decimo se i debiti sono diversi da alimenti) per salari e pensioni e l’impignorabilità di somme destinate a borse di studio o assegni sociali. Nella riforma Cartabia tali limiti sono stati precisati e integrati dal nuovo art. 171 del testo unico sulla riscossione approvato con D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (il quale sostituisce l’art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973). L’art. 171 prevede che gli stipendi fino a 2.500 euro siano pignorabili nella misura del decimo e quelli tra 2.500 e 5.000 euro per un settimo . Per importi superiori restano applicabili i limiti del c.p.c.

 

In caso di inottemperanza all’ordine di pagamento e/o di consegna nei termini normativamente predeterminati, l’agente della riscossione dovrà procedere secondo l’ordinaria procedura di cui al codice di rito mediante citazione a comparire davanti al giudice dell’esecuzione

 

 

Nella ipotesi, però, in cui il terzo non esegua il proprio obbligo ovvero costui si dichiari estraneo da ogni rapporto con il debitore, la Amministrazione o il proprio Concessionario altra soluzione non avranno che agire ai sensi dell'art. 543 c.p.c., dunque incardinando un pignoramento presso terzi "ordinario" dinanzi al Tribunale del luogo ove è residente il contribuente anche al !ne, se del caso, di richiedere in detto procedimento l'accertamento dell'obbligo del terzo af!nchè si possa de!nire giudizialmente se detto soggetto sia effettivamente debitor debitoris.

 

Nel caso in cui venga accertata la non debenza della somma versata all’agente della riscossione, l’unico soggetto legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito esercitata dal contribuente è l’agente della riscossione stessa

Ciò in quanto nell’indebito oggettivo, disciplinato dall’art. 2033 c.c., l’azione restitutoria, avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta, e cioè solo tra le stesse parti del rapporto precedente (in tal senso, da ultimo, Cass. civ., 26 settembre 2023, n. 27421).

 

 

La sospensione può derivare da: provvedimenti del giudice (ad esempio in caso di opposizione all’esecuzione ex art. 624 e 626 c.p.c.), disposizioni legislative speciali (rateizzazioni, rottamazioni, misure protettive previste dal Codice della crisi), accordi stragiudiziali o piani di ristrutturazione del debito. Le conseguenze variano a seconda del tipo di procedura – ordinaria o esattoriale – e dei beni pignorati

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)  ed Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) 

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Contesta il diritto del creditore di agire in via esecutiva (es. pignoramento oltre i limiti di legge, impignorabilità del credito). Deve essere proposta nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del pignoramento o prima del primo incanto. Con l’opposizione si chiede al giudice di sospendere l’esecuzione. La sospensione può essere concessa quando l’opposizione appare fondata; il giudice può subordinare la sospensione alla prestazione di cauzione.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Contesta vizi formali dell’atto di pignoramento o degli atti successivi (es. notifica irregolare, mancanza di requisiti). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. Anche in tal caso il giudice può disporre la sospensione e fissare l’udienza di merito.

 

Sospensione dell'esecuzione da parte dei giudice

 

Durante la pendenza dell’opposizione, il giudice dell’esecuzione può sospendere il processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c.; se la sospensione è disposta successivamente, gli atti compiuti restano validi ma l’esecuzione non può proseguire.

L’art. 624 c.p.c. attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di sospendere l’esecuzione su istanza del creditore, del debitore o del terzo pignorato quando ricorrono gravi motivi e previo deposito di cauzione.

L’art. 626 c.p.c. disciplina gli effetti della sospensione:

  1. Blocco degli atti esecutivi – Non possono essere compiuti nuovi atti di esecuzione (p.es. vendita dei beni pignorati, assegnazione del credito, ordinanza di assegnazione). Nel pignoramento esattoriale l’agente non può richiedere al terzo ulteriori versamenti.
  2. Effetto ex nunc – Gli atti compiuti prima della sospensione restano validi; la sospensione non travolge le misure già adottate (es. notifica, vincolo sui crediti). Pertanto, se il terzo ha già versato somme prima della sospensione, tali pagamenti restano utilmente imputati al debito.
  3. Atti urgenti e conservativi - sono consentiti atti urgenti o conservativi, come la vendita di beni deteriorabili

Durata e revoca della sospensione – La sospensione può avere durata determinata (fino alla decisione sull’opposizione, fino all’esito della definizione agevolata) o indeterminata. Può essere revocata dallo stesso giudice su istanza di parte o in caso di cessazione del motivo (es. mancato pagamento della rata).

La sospensione può essere totale o parziale

Il giudice decide sulla sospensione in udienza. Contro l’ordinanza che respinge o accoglie l’istanza è ammesso reclamo al collegio ex art. 669‑terdecies c.p.c. In mancanza di pronuncia sulla sospensione, il rimedio è il reclamo; non è possibile proporre separata opposizione agli atti esecutivi .

 

L'ipotesi del pignoramento "diretto" civilistico. Laddove, invece, un pignoramento ex art. 72 o 72 bis D.P.R. n. 602/1973 sia formato al !ne di riscuotere un credito della P.A. di natura civilistica (per esempio una sanzione amministrativa o i contributi previdenziali) la competenza a conoscere della impugnazione è esclusivamente riservata al Giudice Ordinario e, dunque, al Tribunale, a cui sono demandate le cause esecutive e di opposizione ai pignoramenti ai sensi dell'art. 9 c.p.c. La competenza territoriale del Tribunale è da individuare in ordine alla residenza del debitore (art. 27 c.p.c.). Le azioni da promuovere, dunque, saranno quelle disciplinate dagli art. 615, II Comma e 617, II Comma, c.p.c. a seconda che sia da esperire una opposizione all'esecuzione (da incardinare quando si contesti il diritto a procedere in executivis, circostanza che attiene, in sostanza, alle ipotesi in cui sia invalsa una causa di estinzione della pretesa creditoria, come la già citata prescrizione) o una opposizione agli atti esecutivi (quando si contesta la regolarità formale del pignoramento o della precedente progressione noti!catoria, dunque rilevando di non aver ricevuto il titolo o l'avviso di intimazione). L'azione di opposizione agli atti esecutivi è da esperire entro 20 giorni dalla noti!ca del pignoramento, pena la inammissibilità di essa, mentre la impugnazione all'esecuzione è incardinabile in ogni momento, sino a che i beni pignorati non vengano alienati all'asta o assegnati al creditore.

 

 

 

La sospensione può essere disposta non solo per decisione del giudice ma anche quando la legge stabilisce una sospensione automatica.


Casi in cui la legge prevede la sospensione del pignoramento
Oltre ai provvedimenti del giudice, il pignoramento può essere sospeso per legge o per effetto di atti dell’agente della riscossione:

  1. Rateizzazione del debito (art. 19 del D.P.R. 602/1973). La sospensione interviene dopo il versamento della prima rata e il pignoramento viene revocato tramite comunicazione al terzo. L’agente della riscossione notifica al terzo la revoca che libera le somme non ancora versate.
  2. Rottamazione (definizione agevolata). Se il contribuente paga la prima rata, l’agente revoca il pignoramento e restituisce le somme non ancora versate dal terzo; se non viene pagata la prima rata, la sospensione perde efficacia e l’esecuzione riprende automaticamente.
  3. Misure protettive nel Codice della crisi e nella composizione negoziata – Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), le procedure di sovraindebitamento ex legge 3/2012 e la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) prevedono misure protettive e cautelari che sospendono le azioni esecutive. La sospensione dura fino all’omologazione del piano o alla chiusura della procedura .

 

 

Fine del pignoramento e revoca dell’atto

Sentenza che accoglie l’opposizione – Se il giudice accoglie l’opposizione dichiarando l’illegittimità del pignoramento (es. per impignorabilità del credito o per vizi dell’atto), tutti gli atti esecutivi successivi sono inefficaci; le somme eventualmente percepite devono essere restituite al debitore.

Pagamento del debito o rateizzazione 

Definizione agevolata (rottamazione)

Misure protettive 

Inefficacia per mancato pagamento – Nel pignoramento esattoriale, se il terzo non paga entro 60 giorni, il pignoramento diventa inefficace e l’agente deve promuovere un nuovo pignoramento

 

 

 

Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario

Le Sezioni Unite, con l'ordinanza in commento n.7822/2020, alla luce del dispositivo della Consulta (Corte Cost. n.114/2018),hanno concluso che è ammissibile la tutela ex art. 615 c.p.c.,qualora la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione riguardi vicende della pretesa esecutiva tributaria rappresentate da fatti successivi alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento così intendendo riferirsi ad una valida e incontestata notifica di detti atti.

Precisamente, a parere delle Sezioni Unite, " il dispositivo, proprio considerando l'espresso riferimento della motivazione ad una esclusione nell'opposizione a sensi dell'articolo 615 c.p.c., con una funzione recuperatoria della tutela recuperatoria della tutela esperibile davanti alla giurisdizione tributaria, deve, altresì, intendersi nel senso che la possibilita' di esperimento della detta opposizione resta ammessa quando essa si fondi su fatti estintivi o comunque incidenti sulla pretesa tributaria oggetto di esecuzione forzata che si verifichino in una situazione di mancanza, inesistenza o nullita' della notifica della cartella e, dunque, di avvenuta conoscenza di tali atti solo a seguito del compimento di un atto esecutivo, allorquando, pero, il contribuente per dedurre detti fatti non abbia bisogno, al fine di dimostrarne la verificazione, di sostenere che essa dipenda dalla mancata notiticazione della cartella, dalla inesistenza della sua notificazione o dalla nullita' della sua notificazione pur avvenuta"
Più nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno precisato che il fatto deducibile con l'opposizione all'esecuzione deve dedursi come rilevante e, pertanto, come verificatosi secondo la fattispecie normativa regolatrice della pretesa tributaria, non gia perchè è mancata, è stata inesistente o nulla la notificazione della cartella o dell'intimazione ma, piuttosto, a prescindere dalle suddette evenienze.
Alla luce di quanto emendato dal Giudice delle Leggi, la Corte di Cassazione ha fissato il discrimen tra la giurisdizione tributaria e la giurisdizione ordinaria nel seguente modo:

il discrimen tra la giurisdizione tributaria e la giurisdizione ordinaria nel seguente modo:
"a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);

b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - al'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Pertanto, sulla legittimità del pignoramento presso terzi deciderà il giudice
dell'esecuzione sulla sussistenza di possibili vizi formali. Successivamente, solo se necessario, interverrà la commissione tributaria per la valutazione nel merito della pretesa.

 

 

 

 

 


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