Corte dei Conti Molise, Sez. giurisdiz., Sent., 11 febbraio 2016, n. 5.
E' connotata da colpa grave e conseguentemente fonte di danno erariale il riconoscimento (ai sensi dell'art. 194 lett e del TUEL) di debiti contratti senza il rispetto delle normali procedure di spesa, qualora trattasi di spese relative a beni e/o servizi "assolutamente ordinarie, prevedibili e quindi prive delle caratteristiche dettate dalla normativa per il ricorso alla procedura derogatoria della rigida previsione di cui all'art. 191 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267". Il giudice contabile nella determinazione del danno risarcibile deve tenere conto dell'utilitas comunque acquisita dall'ente locale in relazione ai beni e/o servizi oggetto delle spese ammesse a riconoscimento fuori bilancio


La Procura contabile ha chiamato a rispondere di danno erariale il Consiglieri comunali, il segretario comunale, il responsabile del servizio tecnico e il responsabile dei servizi finanziari, per aver posto in essere una procedura anomala di riconoscimento di debiti fuori bilancio. I giudici contabili, pur convenendo con la Procura attrice, in merito all'acquisizione di beni e servizi di natura ordinaria e tali da non generale problematiche particolari per il loro riconoscimento di debiti fuori bilancio, pur considerando la mancata rilevazione di una puntuale giustificazione di tali spese, infine anche in assenza dell'invio alla Procura di tali debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio comunale, riconoscono in ogni caso l'utilità della spesa sostenuta ponendo a carico degli interessati il danno erariale quantificato nella misura del 30% delle somme riconosciute.

 

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LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Molise
composta dai seguenti magistrati:
Prof. Michael Sciascia Presidente
Dott. Tommaso Miele Consigliere relatore
Dott. Massimo Gagliardi Consigliere
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3442/EL del registro di Segreteria, promosso ad i­stanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Molise con atto di citazione del 9 giugno 2014, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione in pari data, nei confronti dei Signori:
1) A. C., nata il Omissis a Omissis (IS), e residente in Omissis, alla Omissis, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, del Foro di Campobasso (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., le comunicazioni e le notifiche degli atti d'ufficio ivi previste vanno eseguite al numero di fax: 0874-438564, oppure all'indirizzo di posta elettronica PEC: rutaeassociati@pec.it), e con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio in Campobasso, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 23, giusta mandato a margine della memoria di costituzione del 27 marzo 2015, depositata in atti in pari data;
2) F. L., nato il Omissis a Omissis (IS), ed ivi residente alla Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Piparo, del Foro di Campobasso (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., le comunicazioni e le notifiche degli atti d'ufficio ivi previste vanno eseguite al numero di fax: 0874-778785, oppure all'indirizzo di posta elettronica PEC: avvvincenzopiparo@cnfpec.it), e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bojano (CB), alla Via dei Sanniti, n. 35, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione del 16 aprile 2015, depositata in atti in pari data;
3) A. D. C., nato il Omissis a Omissis (AQ), e residente in Omissis (IS), in Contrada da Alluoro, s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Vincenzo Colalillo unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alfredo Ricci, del Foro di Campobasso (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., le comunicazioni e le notifiche degli atti d'ufficio ivi previste vanno eseguite al numero di fax: 0874-418701, oppure all'indirizzo di posta elettronica PEC: v.colalillo@pec.giuffre.it), e con essi elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Umberto I, n. 43, presso lo stesso Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri", giusta procura a margine dell'atto di costituzione del 25 marzo 2015, depositato in atti in data 26 marzo 2015;
4) G. I., nato il Omissis a Omissis (AQ), e residente in Omissis (IS), in Contrada da Cervaro, n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Vincenzo Colalillo unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alfredo Ricci, del Foro di Campobasso (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., le comunicazioni e le notifiche degli atti d'ufficio ivi previste vanno eseguite al numero di fax: 0874-418701, oppure all'indirizzo di posta elettronica PEC: v.colalillo@pec.giuffre.it), e con essi elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Umberto I, n. 43, presso lo stesso Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri", giusta procura a margine dell'atto di costituzione del 25 marzo 2015, depositato in atti in data 26 marzo 2015;
5) G. T., nato il Omissis ad Omissis, e residente in Omissis (IS), alla Omissis, n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Vincenzo Colalillo unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alfredo Ricci, del Foro di Campobasso (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., le comunicazioni e le notifiche degli atti d'ufficio ivi previste vanno eseguite al numero di fax: 0874-418701, oppure all'indirizzo di posta elettronica PEC: v.colalillo@pec.giuffre.it), e con essi elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Umberto I, n. 43, presso lo stesso Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri", giusta procura a margine dell'atto di costituzione del 25 marzo 2015, depositato in atti in data 26 marzo 2015;
6) E. O., nato il Omissis a Omissis (IS), ed ivi residente alla Omissis, n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Vincenzo Colalillo unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alfredo Ricci, del Foro di Campobasso (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., le comunicazioni e le notifiche degli atti d'ufficio ivi previste vanno eseguite al numero di fax: 0874-418701, oppure all'indirizzo di posta elettronica PEC: v.colalillo@pec.giuffre.it), e con essi elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Umberto I, n. 43, presso lo stesso Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri", giusta procura a margine dell'atto di costituzione del 25 marzo 2015, depositato in atti in data 26 marzo 2015;
7) P. U., nato il Omissis ad Omissis, e residente in Omissis (IS), alla Omissis, n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio D'Agnone, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Petrarca, del Foro di Campobasso (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., le comunicazioni e le notifiche degli atti d'ufficio ivi previste vanno eseguite al numero di fax: 0874-418701, oppure all'indirizzo di posta elettronica PEC: fabio.dagnone@avvocatiisernia.it), e con essi elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Umberto I, n. 43, presso lo stesso Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri", giusta procura a margine dell'atto di costituzione del 25 marzo 2015, depositato in atti in data 26 marzo 2015;
8) N. R., nato il Omissis a Omissis (IS), ed ivi residente alla Omissis, s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio D'Agnone, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Petrarca, del Foro di Campobasso (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., le comunicazioni e le notifiche degli atti d'ufficio ivi previste vanno eseguite al numero di fax: 0874-418701, oppure all'indirizzo di posta elettronica PEC: fabio.dagnone@avvocatiisernia.it), e con essi elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Umberto I, n. 43, presso lo stesso Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri", giusta procura a margine dell'atto di costituzione del 25 marzo 2015, depositato in atti in data 26 marzo 2015;
9) N. I., nato il Omissis a Omissis (IS), ed ivi residente alla Omissis, s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio D'Agnone, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Petrarca, del Foro di Campobasso (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., le comunicazioni e le notifiche degli atti d'ufficio ivi previste vanno eseguite al numero di fax: 0874-418701, oppure all'indirizzo di posta elettronica PEC: fabio.dagnone@avvocatiisernia.it), e con essi elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Umberto I, n. 43, presso lo stesso Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri", giusta procura a margine dell'atto di costituzione del 25 marzo 2015, depositato in atti in data 26 marzo 2015;
10) F. A., nato il Omissis a Omissis (IS), ed ivi residente alla Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio D'Agnone, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Petrarca, del Foro di Campobasso (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., le comunicazioni e le notifiche degli atti d'ufficio ivi previste vanno eseguite al numero di fax: 0874-418701, oppure all'indirizzo di posta elettronica PEC: fabio.dagnone@avvocatiisernia.it), e con essi elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Umberto I, n. 43, presso lo stesso Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri", giusta procura a margine dell'atto di costituzione del 25 marzo 2015, depositato in atti in data 26 marzo 2015;
Visti l'atto introduttivo del giudizio, l'atto di costituzione in giudizio e gli scritti difensivi dei convenuti e tutti gli atti e i documenti del fascicolo di causa;
Uditi all'udienza del 16 aprile 2015, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Donatella Petrollino, il Consigliere relatore, dott. Tommaso Miele, il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. gen. dott.ssa Daniela Morgante, l'Avv. Giuliana Ruzzi, per delega degli Avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, per la convenuta A. C., l'Avv. Vincenzo Piparo per il convenuto F. L., l 'Avv. Prof. Vincenzo Colalillo per i convenuti G. T., A. D. C., G. I., e E. O., e l'Avv. Fabio D'Agnone per i convenuti P. U., N. I., F. A. e N. R..
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione del 9 giugno 2014, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione in pari data, la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione i Signori A. C., F. L., A. D. C., G. I., G. T., E. O., P. U., N. R., N. I., e F. A., come in epigrafe generalizzati, nella loro qualità, rispettivamente, di consiglieri comunali del Comune di Fornelli (IS) che adottarono la delibera n. 4 del 14 maggio 2009 con la quale fu operata la regolarizzazione contabile del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, da cui trae origine il danno di cui alla richiesta risarcitoria avanzata con l'atto di citazione in epigrafe (A. D. C., G. I., G. T., E. O., P. U., N. R., N. I., e F. A.), di Responsabile del Servizio Finanziario e di Segretario Generale del Comune di Fornelli (IS) (A. C.), e di Responsabile del Settore tecnico dello stesso Comune (F. L.), per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Fornelli (IS), della somma complessiva di € 22.787,60 (Ventiduemilasettecentottantasette/60), oltre, per tutti, alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.
2. La richiesta di risarcimento viene avanzata in relazione ad una ipotesi di danno erariale che – a parere della Procura attrice – il Comune di Fornelli (IS) avrebbe subito "per effetto dell'avvenuto riconoscimento di debiti fuori bilancio per un ammontare totale di €. 22.787,60, determinato da fatture riconducibili a spese assolutamente ordinarie, prevedibili e del tutto prive delle caratteristiche dettate dalla normativa per il ricorso alla procedura derogatoria della rigida previsione di cui all'art. 191 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, delibera che – rileva il Requirente - non sarebbe mai stata inviata alla stessa Procura regionale secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002" (cfr. pag. 1 atto di citazione).
3. A sostegno della richiesta risarcitoria la Procura regionale presso questa Sezione riferisce di "(..)avere aperto istruttoria a seguito del ricevimento della deliberazione n. 78/2010/PRSP della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti che evidenziava, con riferimento alla gestione del Comune di Fornelli (IS), una serie di irregolarità, foriere di danno erariale. In particolare, - espone il Requirente - veniva evidenziato l'avvenuto riconoscimento di debiti fuori bilancio per un ammontare totale di € 22.787,60 (Ventiduemilasettecentottantasette/60), determinato da fatture riconducibili a spese assolutamente ordinarie, prevedibili e del tutto prive delle caratteristiche dettate dalla normativa per il ricorso alla procedura derogatoria della rigida previsione di cui all'art. 191 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, - rileva la Procura attrice - la delibera di riconoscimento (la n. 4 del 14 maggio 2009) non risulta essere stata inviata alla scrivente Procura, siccome prevede l'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002. L'unico adempimento istruttorio che in merito risulta essere stato operato – osserva la Procura - è l'attestazione della veridicità delle prestazioni e/o forniture delle spese senza, tuttavia, alcun vaglio circa l'ammissibilità delle stesse, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, mentre da parte del Responsabile dell'ufficio di Ragioneria, nessun adempimento risulta essere stato posto in essere. Quindi, il Consiglio, senza alcun accertamento in merito alla sussistenza dei presupposti normativi legittimanti il riconoscimento del debito, assumeva la determinazione n. 4 del 14 maggio 2009 che operava la regolarizzazione contabile del debito fuori bilancio prevista dall'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000. La deliberazione in oggetto – rileva parte attrice - è stata approvata con il voto contrario dei consiglieri Petrangelo Gino, Mazzocco, Leva e Di Carlo F. con chiaro riferimento ai pareri rilasciati e con la motivazione che la fattispecie non rientrava nella previsione dell'art. 194, comma 1, lett. e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267" (cfr. pagg. 1 e 2 atto di citazione)
4. La Procura regionale della Corte dei conti presso questa Sezione, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze del Comune di Fornelli (IS), In considerazione della circostanza che trattavasi di attività assolutamente non urgenti, non solo prevedibili, ma facilmente programmabili e realizzabili mediante il rispetto della procedura dettata dall'art. 191 per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, con distinti atti ritualmente notificati nelle forme di legge, ha invitato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994, i presunti responsabili del danno a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati entro il termine di sessanta giorni, avvertendoli, altresì, della facoltà di essere sentiti personalmente.
4.1. Nel termine assegnato i convenuti F. L., A. D. C., N. I., G. T., E. O., e N. R. hanno presentato deduzioni scritte, e il Signor G. T. ha altresì chiesto ed ottenuto di essere sentito personalmente dal pubblico ministero in apposita audizione in data 13 marzo 2014, di cui è verbale in atti.
4.2. Gli altri convenuti A. C., G. I., P. U., e F. A. non si sono avvalsi di nessuna delle due facoltà.
4.3. Le argomentazioni difensive addotte dagli invitati non hanno consentito di superare l'ipotesi di responsabilità delineata a loro carico, per cui la Procura attrice, ritenendo sussistere tutti gli elementi e i presupposti per l'affermazione della loro responsabilità amministrativa, ha emesso nei confronti degli stessi l'atto di citazione in epigrafe, con il quale – come si è detto – ha convenuto gli stessi innanzi a questa Sezione per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore delle finanze del Comune di Fornelli (IS), della somma complessiva di € 22.787,60 (Ventiduemilasettecentottantasette/60), oltre, per tutti, alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.
5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, nel rilevare come "l'odierna fattispecie ha ad oggetto un danno erariale, pari alla somma di € 22.787,60 erogata dal Comune di Fornelli mediante procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, a titolo di pagamento di fatture riconducibili a spese assolutamente ordinarie, prevedibili e del tutto prive delle caratteristiche dettate dalla normativa per il ricorso alla procedura derogatoria della rigida previsione di cui all'art. 191 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267", osserva come "l'unico adempimento istruttorio operato in merito è risultato essere l'attestazione della veridicità delle prestazioni e/o forniture delle spese, senza, tuttavia, alcun vaglio circa l'ammissibilità delle stesse da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, mentre da parte del Responsabile dell'ufficio di Ragioneria, nessun adempimento risulta essere stato posto in essere (se si eccettua un generico cenno all'utilità per l'ente). Quindi, il Consiglio, - osserva ancora il Requirente - senza alcun accertamento in merito alla sussistenza dei presupposti normativi legittimanti il riconoscimento del debito, assumeva la determinazione n. 4 del 14 maggio 2009 che operava la regolarizzazione contabile del debito fuori bilancio prevista dall'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000, con il voto contrario dei consiglieri Petrangelo Gino, Mazzocco, Leva e Di Carlo F., con chiaro riferimento ai pareri rilasciati e con la motivazione che la fattispecie non rientrava nella previsione dell'art. 194, comma 1, lett. e) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267". Più specificamente la Procura attrice rileva come nella suddetta delibera si richiama genericamente il "parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario il quale richiama, ai fini del riconoscimento, la disposizione di cui al comma 1, lett. e) del citata art. 194 del TUEL 267/00 e dato atto, al riguardo, che l'acquisizione di beni e servizi di cui al presente provvedimento è avvenuta nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'Ente e nell'ambito dell'espletamento della pubblica funzione e dei servizi di competenza dell'Ente stesso" (cfr. pagg. 3 e 4 atto di citazione).
5.1. Rileva ancora il Requirente che "tale somma veniva liquidata dall'Ente con la suddetta procedura e con la motivazione riportata, senza, tuttavia, considerare che l'imputazione alla lettera e) presa a riferimento per adottare tale eccezionale disciplina (che, infatti, il legislatore ha previsto esclusivamente per casi eccezionali, tassativamente elencati) menziona la possibilità di ricorrervi, bypassando la rigida procedura indicata, solo in presenza "di eventi eccezionali o imprevedibili (..) per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità", come si arguisce dal combinato disposto dell'art. 194 e dell'art. 191. Nel caso di specie, invece, - osserva la Procura regionale - non ricorrevano gli estremi di cui al combinato disposto succitato, che richiede indubitabilmente l'eccezionalità o imprevedibilità dell'evento ed il connesso pregiudizio alla pubblica incolumità, trattandosi di attività assolutamente non urgenti, non solo prevedibili, ma facilmente programmabili e realizzabili mediante il rispetto della procedura dettata dall'art. 191 per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese". A dimostrazione di ciò la Procura attrice riporta molto puntualmente l'elencazione delle somme – ma soprattutto degli oggetti delle forniture – dalle quali, a parere dello stesso Requirente, si evince il carattere assolutamente avulso dai criteri previsti e disciplinati per la procedura fuori bilancio (cfr. pagg. 1 e 2 atto di citazione).
6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura regionale, nel rilevare che "la somma nella misura riconosciuta quale debito fuori bilancio costituisce un indubbio danno erariale alle casse del Comune che ne ha dovuto soffrire", ritiene che del danno stesso "(..) devono essere chiamati a rispondere, oltre al Responsabile del Settore Tecnico che non ha operato alcun approfondimento, la Responsabile del Servizio Finanziario per il comportamento omissivo, avendo attestato genericamente ed acriticamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 succitato, nonché tutti i componenti del Consiglio comunale che hanno proceduto all'approvazione della delibera, attestando la sussistenza dei requisiti di riconoscibilità richiesti dalla legge, pur trovandosi di fronte a spese che (..) ben erano identificabili nella loro essenza. Si tratta, infatti, - osserva il Requirente - di spese che vanno dall'acquisto di beni annualmente acquistati in occasione della medesima commemorazione (come la ricorrenza dell'eccidio dei martiri, sicuramente prevedibile e programmabile), alla spesa per n. 16 pranzi presso un ristorante locale, passando per l'acquisto di bicchieri, salumi, acqua e cornetti" (cfr. pag. 6 atto di citazione).
6.1. "Con specifico riferimento ai componenti del consiglio, - osserva la Procura attrice - è bene precisare che non soltanto avevano la possibilità di verificare l'attinenza o meno degli oggetti delle forniture ai criteri dettati dal legislatore, ma qualora fosse residuato qualche dubbio (..), soccorreva la motivazione dell'opposizione effettuata dai consiglieri che si sono rifiutati di prestare il loro voto all'approvazione della delibera, per fugarne di qualunque tipo. E, siccome, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della legge 14 gennaio 1994, n.20, "nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole", nella presente sede sono chiamati a rispondere – secondo il Requirente - soltanto i consiglieri A. D. C., G. I., G. T., E. O., P. U., N. R., N. I., e F. A., che risultano aver approvato la delibera" (cfr. pagg. 6 – 7 citazione).
6.2. Osserva, poi, la Procura attrice che "senza nulla togliere al carico di responsabilità di coloro che hanno approvato la delibera per le motivazioni avanti esposte, si rileva quella maggiormente caratterizzata dei due vertici dei settori preposti al controllo (Caccia e Lombardi: l'uno per aver apposto il proprio visto sulle fatture in qualità di Responsabile del Settore tecnico e l'altra per aver apposto il visto di regolarità contabile, attestando genericamente l'acquisizione "nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento e nell'ambito dell'espletamento della pubblica funzione", in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario. Di non poco momento – osserva ancora il Requirente – è il fatto che la A. C. riveste anche il ruolo di Segretario Generale del Comune, che, notoriamente, è organo di collaborazione e con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle legge, allo statuto ed ai regolamenti, (..) mentre il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole reso dal F. L. (..), specie in un ente di piccole dimensioni, riveste un'importanza dirimente nell'approvazione delle delibere (..), di talché è evidente l'efficacia causativa di tale atto al danno di cui trattasi" (cfr. pagg. 7-8 atto di citazione).
7. Per quanto riguarda, poi, l'elemento soggettivo, l'organo requirente ritiene che "per costante e consolidata giurisprudenza contabile, costituisce comportamento connotato da colpa grave l'assunzione a carico del bilancio dell'amministrazione di debiti non riconoscibili in quanto contratti senza il rispetto delle normali procedure di spese e che, senza il ricorso a tale procedura, si sarebbero consolidati ad esclusivo carico del soggetto ordinatore. Ciò in quanto – rileva la Procura attrice - la totale inosservanza della normativa che disciplina l'esercizio della competenza gestionale del Comune e dell'iter procedimentale per l'affidamento di servizi in mancanza del necessario impegno preventivo e dell'attestazione della copertura finanziaria, incarna i profili della somma negligenza, imperdonabile leggerezza ed evidente incuria degli interessi pubblici (..) mentre invece, proprio gli oggetti delle spese consentivano di seguire la normale procedura di ordinazione, essendo ciò un preciso obbligo di chi dispone di risorse pubbliche, atteso che al responsabile del servizio competente per materia spetta esclusivamente una proposta di deliberazione per il riconoscimento dei debiti" (cfr. pagg. 9 -10 atto di citazione).
7.1. "Con riguardo alla posizione del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria - osserva il Requirente - è forse il caso di ricordare che il controllo di regolarità contabile svolto dalla figura del responsabile del servizio finanziario e di ragioneria implica anche il controllo di legittimità della spesa. (..). Per tutti, poi, - osserva ancora parte attrice - è il caso di rammentare che i debiti fuori bilancio consistono in quelle obbligazioni maturate senza che siano stati adottati i dovuti adempimenti per l'assunzione dell'impegno sicché, in linea di massima, l'ordinazione irregolare di spese non deliberate nei modi di legge e prive, altresì, di impegno contabile costituisce violazione degli elementari doveri di servizio, sicuramente connotata da colpa grave" (cfr. pagg. 10-12 atto di citazione).
7.2. "L'addebito mosso alla A. C. – rileva altresì il Requirente - si sostanzia nell'aver gestito con estrema superficialità ed incuria un servizio nevralgico dell'Ente, raffigurando un non corretto adempimento degli obblighi di servizio quale soggetto preposto proprio dalla medesima Amministrazione a svolgere il servizio e che non ha tenuto in debito conto il bisogno della stessa a non soffrire di irregolarità significanti, inevitabilmente, indebite erogazioni di danaro" (cfr. pag. 14 atto di citazione).
7.3. "Conclusivamente – afferma il Requirente - la responsabilità è a tutti i citati riconducibile in quanto, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre – ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) – tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura (..), senza contare che, nel caso di specie – a differenza di altre situazioni consimili ove la comunicazione alla Procura contabile viene esibita quale adempimento principe assorbente di qualsivoglia mancanza gestionale – la delibera non è stata neppure inoltrata allo scrivente organo Requirente, in ottemperanza al disposto dell'art. 23, comma 5 della Legge 27 dicembre 2001, n. 289" (cfr. pag. 14 atto di citazione).
8. Ritenendo pienamente dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale alle casse pubbliche nella misura richiesta, determinato dal comportamento gravemente colposo dei convenuti, la Procura ha quindi chiesto che questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Molise voglia pronunciare la condanna dei convenuti al pagamento, in parti uguali, della somma di € 22.787,60, quale risarcimento del danno patrimoniale complessivamente arrecato all'Amministrazione Comunale di Fornelli (IS), con la precisazione che detto importo è pari all'intero danno come sopra quantificato, non sussistendo elementi per la riduzione dell'addebito (cfr. pag. 16 atto di citazione).
9. Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio con l'assistenza e il patrocinio di difensori.
9.1. In particolare, la convenuta A. C. si è costituita in giudizio con l'assistenza e il patrocinio degli Avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, del Foro di Campobasso, i quali hanno depositato in atti, in data 27 marzo 2015, una memoria di costituzione e memoria recante la stessa data del deposito e recante mandato a margine, nella quale i difensori, nel respingere ogni addebito di responsabilità mosso dalla Procura attrice nei confronti della propria assistita in relazione ai fatti esposti nell'atto di citazione, chiedono conclusivamente:
a) in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di citazione per non avere la Procura regionale tenuto conto delle deduzioni presentate dalla dott.ssa Caccia;
b) sempre in via preliminare, che venga accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3 della legge 20 dicembre 1996, n. 639, nella considerazione che "nel caso di specie il riconoscimento del debito fuori bilancio da cui sarebbe derivato il danno di cui alla pretesa risarcitoria attorea è avvenuto con l'approvazione della delibera consiliare n. 04 del 14 maggio 2009 (..), sicché la competente Procura regionale avrebbe potuto agire in giudizio al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno dei presunti responsabili, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, entro e non oltre il 14 maggio 2014 (..), mentre la stessa Procura regionale ha promosso formalmente l'azione di responsabilità nei confronti dei convenuti, depositando l'atto di citazione in giudizio il 9 giugno 2014 e notificandolo alla convenuta Caccia in data 31 luglio 2014, e dunque ben oltre il termine prescrizionale di 5 anni chiaramente stabilito dalla norma, atteso altresì – osservano i difensori – che il decorso del suddetto termine non può ritenersi validamente interrotto alla luce della notifica dell'invito a fornire deduzioni del 19 dicembre 2013" (cfr. pagg. 5 e 6 memoria di costituzione degli Avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza del 27 marzo 2015, depositato in atti in pari data).
9.1.1. Nel merito i difensori chiedono il rigetto della domanda attorea e la conseguente assoluzione della dott.ssa Caccia da ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti a lei contestati dalla Procura attrice con l'atto di citazione in epigrafe. In via meramente gradata e subordinata i difensori chiedono che si faccia uso del potere di riduzione dell'addebito ai sensi dell'art. 52, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima possibile (cfr. pag. 15 memoria di costituzione degli Avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza del 27 marzo 2015, depositato in atti in pari data).
9.2. Il convenuto F. L. si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Piparo, del Foro di Campobasso, il quale ha depositato in atti, in data 16 aprile 2015, un atto di costituzione recante la stessa data del 16 aprile 2015, nel quale il difensore, nel respingere gli addebiti mossi dalla Procura attrice nei confronti del proprio assistito, chiede conclusivamente, in via principale, il rigetto della domanda attorea e la conseguente assoluzione del proprio assistito da ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti allo stesso contestati dalla Procura attrice con l'atto di citazione in epigrafe. In via meramente gradata e subordinata il difensore chiede che si faccia uso del potere di riduzione dell'addebito ai sensi dell'art. 52, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima possibile, e venga conseguentemente ridotta ad equità la somma chiesta in risarcimento (cfr. atto di costituzione dell'Avv. Vincenzo Piparo del 16 aprile 2015, depositato in atti in pari data).
9.3. Infine, i convenuti A. D. C., G. I., G. T., e E. O. si sono costituiti in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Prof. Vincenzo Colalillo, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alfredo Ricci, del Foro di Campobasso, mentre i convenuti P. U., N. R., N. I., e F. A. si sono costituiti in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Fabio D'Agnone, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Petrarca, del Foro di Campobasso, i quali difensori hanno depositato in atti, in data 26 marzo 2015, un unico e cumulativo, articolato atto di costituzione, recante la data del 25 marzo 2015, e recante mandato difensivo a margine, nel quale i predetti difensori, nel respingere gli addebiti mossi dalla Procura attrice nei confronti dei loro assistiti, chiedono conclusivamente, in via principale, il rigetto della domanda attorea e la conseguente assoluzione dei convenuti da ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti agli stessi contestati dalla Procura attrice con l'atto di citazione in epigrafe.
9.3.1. Con riferimento specifico alla posizione del convenuto P. U. i difensori chiedono l'inammissibilità dell'atto di citazione in considerazione del fatto che lo stesso Ucci non è stato previamente sentito dalla Procura attrice in apposita audizione personale.
9.3.2. In via meramente gradata e subordinata i difensori chiedono:
a) che si faccia uso del potere di riduzione dell'addebito ai sensi dell'art. 52, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima possibile
b) di ridurre, in ogni caso, l'addebito in considerazione dell'utilitas ricevuta dal Comune dalle prestazioni ricevute e riconosciute con la delibera n. 4/2009 da cui sarebbe derivato il danno di cui alla richiesta di risarcimento;
c) in via di ulteriore subordine, che venga comunque ridotta ad equità la somma chiesta in risarcimento ai convenuti per insussistenza di dolo (cfr. atto di costituzione degli Avvocati Vincenzo Colalillo e Alfredo Ricci per i convenuti A. D. C., G. I., G. T., e E. O., e degli Avvocati Fabio D'Agnone e Giovanni Petrarca per i convenuti P. U., N. R., N. I., e F. A., del 25 marzo 2015, depositato in atti in data 26 marzo 2015).
10. Nel corso del giudizio e in vista dell'udienza odierna i difensori dei convenuti hanno depositato in atti scritti, documenti e memorie difensive nelle quali, con ricchezza di argomentazioni, insistono nelle loro tesi difensive e ribadiscono le conclusioni già precedentemente rassegnate.
11. All'udienza odierna sia il rappresentante della Procura attrice che i difensori dei convenuti si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. In tale stato la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
1. In via preliminare la Sezione deve farsi carico di esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa della convenuta A. C. negli scritti difensivi versati in atti e ribadita nel corso del dibattimento odierno, per non avere la Procura regionale tenuto conto delle deduzioni presentate dalla stessa dott.ssa Caccia.
1.1. Al riguardo la Sezione ritiene che l'eccezione è giuridicamente infondata, e, come tale va respinta in quanto, pur essendo l'invito a dedurre un istituto di garanzia attraverso il quale il presunto responsabile del danno può far valere le proprie ragioni per respingere gli addebiti mossi dalla Procura regionale nella fase predibattimentale del giudizio, non necessariamente il pubblico ministero contabile deve tenere conto delle deduzioni scritte presentate dal soggetto invitato, laddove le stesse deduzioni si rivelino del tutto insufficienti ed inidonee a superare gli addebiti inizialmente mossi dalla stessa Procura regionale nei confronti del soggetto invitato a fornire deduzioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994.
2. Parimenti infondata, e quindi da respingere, è l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione con riferimento alla particolare posizione del convenuto P. U., sollevata dai difensori dello stesso negli scritti difensivi depositati in atti e ribadita nel corso del dibattimento odierno nella considerazione del fatto che lo stesso Ucci non è stato previamente sentito dalla Procura attrice in apposita audizione personale.
2.1. In proposito deve rilevarsi, infatti, che, come ha giustamente rappresentato il rappresentante della Procura attrice nel corso del dibattimento odierno, il Signor P. U., pur avendo presentato le controdeduzioni scritte, non ha chiesto di essere sentito personalmente in apposita audizione dal pubblico ministero entro il termine all'uopo assegnato. L'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione con riferimento a tale argomentazione è quindi infondata, e, come tale va respinta.
3. Sempre in via preliminare la Sezione deve farsi carico di esaminare l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3 della legge 20 dicembre 1996, n. 639, sollevata dalla difesa della convenuta A. C. negli scritti difensivi versati in atti e ribadita nel corso del dibattimento odierno, nella considerazione che "nel caso di specie il riconoscimento del debito fuori bilancio da cui sarebbe derivato il danno di cui alla pretesa risarcitoria attorea è avvenuto con l'approvazione della delibera consiliare n. 04 del 14 maggio 2009 (..), sicché la competente Procura regionale avrebbe potuto agire in giudizio al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno dei presunti responsabili, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, entro e non oltre il 14 maggio 2014 (..), mentre la stessa Procura regionale ha promosso formalmente l'azione di responsabilità nei confronti dei convenuti, depositando l'atto di citazione in giudizio il 9 giugno 2014 e notificandolo alla convenuta Caccia in data 31 luglio 2014, e dunque ben oltre il termine prescrizionale di 5 anni chiaramente stabilito dalla norma, atteso altresì – osservano i difensori – che il decorso del suddetto termine non può ritenersi validamente interrotto alla luce della notifica dell'invito a fornire deduzioni del 19 dicembre 2013" (cfr. pagg. 5 e 6 memoria di costituzione degli Avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza del 27 marzo 2015, depositato in atti in pari data).
3.1. Anche l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla difesa della dott.ssa A. C. non ha pregio, e, come tale va respinta. In proposito giova considerare, infatti, che – contrariamente a quanto affermato dalla difesa della convenuta, e cioè, che l'azione sarebbe stata esercitata dopo la scadenza del termine prescrizionale quinquennale stabilito dalla legge, in quanto "(..) il decorso del suddetto termine non può ritenersi validamente interrotto dalla notifica dell'invito a fornire deduzioni del 19 dicembre 2013" (cfr. pag. 6 memoria di costituzione degli Avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza del 27 marzo 2015, depositato in atti in pari data), - per pacifica e consolidata giurisprudenza, l'invito a fornire deduzioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994, è da ritenere atto sicuramente idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, sempreché contenga l'espressa indicazione che l'atto vale anche come costituzione in mora nei confronti del soggetto invitato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 del codice civile.
3.2. Ebbene, ciò premesso in via generale in punto di diritto, con riferimento al caso di specie deve rilevarsi che nell'invito a fornire deduzioni notificato alla dott.ssa A. C. in data 19 dicembre 2013, presente in atti, è espressamente specificato che "il presente atto vale quale costituzione in mora per i fatti e le contestazioni ivi contenute, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 del codice civile".
In considerazione di ciò deve ritenersi che l'invito a fornire deduzioni notificato alla convenuta A. C. in data 19 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994, presente in atti, abbia sicuramente interrotto il termine prescrizionale quinquennale per l'esercizio, da parte del pubblico ministero contabile, dell'azione di responsabilità in relazione alla fattispecie dannosa posta a fondamento della richiesta di risarcimento del danno avanzata nel presente giudizio.
3.3. Ciò premesso, tenuto conto che – come riconosciuto dalla stessa difesa della stessa convenuta – il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale quinquennale deve essere individuato, nel caso di specie, nella data di adozione della delibera n. 4/2009 da cui – a parere del Requirente – è derivato il danno posto a fondamento della richiesta risarcitoria, e cioè, nella data del 14 maggio 2009, l'azione di responsabilità per il risarcimento del danno da parte della Procura regionale presso questa Sezione è stata esercitata entro il termine prescrizionale quinquennale previsto dal citato art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3 della legge 20 dicembre 1996, n. 639. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla difesa della dott.ssa A. C. non ha pregio, e, come tale va respinta.
4. Così delibate le eccezioni e le richieste avanzate in via preliminare dai difensori dei convenuti, nel merito si rileva che la Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine ad una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise ritiene sussistere nei confronti dei Signori A. C., F. L., A. D. C., G. I., G. T., E. O., P. U., N. R., N. I., e F. A., come in epigrafe generalizzati, nella loro qualità, rispettivamente, di consiglieri comunali del Comune di Fornelli (IS) che adottarono la delibera n. 4 del 14 maggio 2009 con la quale fu operata la regolarizzazione contabile del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, da cui trae origine il danno di cui alla richiesta risarcitoria avanzata con l'atto di citazione in epigrafe (A. D. C., G. I., G. T., E. O., P. U., N. R., N. I., e F. A.), di Responsabile del Servizio Finanziario e di Segretario Generale del Comune di Fornelli (IS) (A. C.), e di Responsabile del Settore tecnico dello stesso Comune (F. L.), in relazione ad una ipotesi di danno erariale che – a parere della Procura attrice – il Comune di Fornelli (IS) avrebbe subito "per effetto dell'avvenuto riconoscimento di debiti fuori bilancio per un ammontare totale di €. 22.787,60, determinato da fatture riconducibili a spese assolutamente ordinarie, prevedibili e del tutto prive delle caratteristiche dettate dalla normativa per il ricorso alla procedura derogatoria della rigida previsione di cui all'art. 191 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, delibera che – rileva il Requirente - non sarebbe mai stata inviata alla stessa Procura regionale secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002" (cfr. pag. 1 atto di citazione).
5. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale presso questa Sezione chiede che i predetti Signori A. C., F. L., A. D. C., G. I., G. T., E. O., P. U., N. R., N. I., e F. A., come in epigrafe generalizzati, nella predetta loro qualità, rispettivamente, di consiglieri comunali del Comune di Fornelli (IS) che adottarono la delibera n. 4 del 14 maggio 2009 con la quale fu operata la regolarizzazione contabile del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, da cui trae origine il danno di cui alla richiesta risarcitoria avanzata con l'atto di citazione in epigrafe (A. D. C., G. I., G. T., E. O., P. U., N. R., N. I., e F. A.), di Responsabile del Servizio Finanziario e di Segretario Generale del Comune di Fornelli (IS) (A. C.), e di Responsabile del Settore tecnico dello stesso Comune (F. L.), vengano condannati al pagamento, in favore del Comune di Fornelli (IS), della somma complessiva di € 22.787,60 (Ventiduemilasettecentottantasette/60), oltre, per tutti, alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.
6. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa parlarsi di responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, o meglio, sulla base di un recente indirizzo giurisprudenziale affermato proprio da questa Sezione giurisdizionale per la Regione Molise (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Regione Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), ed ora definitivamente conclamato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cassazione – Sez. Un. Civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.
7. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subìto dal Comune di Fornelli (IS) in relazione ai fatti esposti ammonta, secondo quanto esposto dalla stessa Procura attrice nell'atto di citazione, alla somma complessiva di € 22.787,60 (Ventiduemilasettecentottantasette/60), determinata dalla sommatoria di tutte le fatture ammesse a pagamento, con la speciale procedura del riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, con la deliberazione del Consiglio Comunale di Fornelli (IS) n. 4 del 14 maggio 2009, e relative a beni o servizi che – seppure privi – come sostiene la Procura attrice - delle caratteristiche dettate dalla normativa vigente per il ricorso alla procedura derogatoria della rigida previsione di cui all'art. 191 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati comunque acquisiti o fruiti dal Comune di Fornelli.
7.1. Sulla base di tale considerazione il Collegio, pur convenendo con la Procura attrice nel ritenere che il riconoscimento di debiti in questione è avvenuto in assenza dei presupposti previsti dall'art. 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 per il ricorso alla speciale procedura del riconoscimento di debiti fuori bilancio, trattandosi di spese relative a beni e/o servizi "assolutamente ordinarie, prevedibili e del tutto prive delle caratteristiche dettate dalla normativa per il ricorso alla procedura derogatoria della rigida previsione di cui all'art. 191 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267", e quindi, pur convenendo sul fatto che il riconoscimento di debiti in questione sia avvenuto in palese violazione del summenzionato disposto normativo, e possa - conseguentemente – aver determinato un ingiustificato danno per le finanze del Comune di Fornelli (IS), non può non tenere conto dell'utilitas comunque acquisita dall'ente locale in relazione ai beni e/o servizi oggetto delle spese in questione.
7.2. A tale conclusione induce, peraltro, quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dall'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, secondo cui "nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità".
Alla luce di tale disposizione, che ha innovato il principio precedentemente affermato dalla giurisprudenza del divieto della compensatio lucri cum damno, il danno risarcibile, fermo restando il potere di riduzione dell'addebito di cui all'art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934, deve essere valutato alla luce dei vantaggi comunque conseguiti dalla pubblica amministrazione o dalla comunità amministrata.
8. Così acclarato e stabilito che in relazione al riconoscimento di debiti fuori bilancio operato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Fornelli (IS) n. 4 del 14 maggio 2009 ai sensi dell'art. 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il Comune di Fornelli ha subito un danno ingiusto, per ciò che riguarda, specificamente, la quantificazione del danno da risarcire da parte dei soggetti responsabili, il Collegio, nel rilevare ancora una volta che ai fini della determinazione del danno risarcibile il giudice contabile deve tenere conto dell'utilitas comunque acquisita dall'ente locale in relazione ai beni e/o servizi oggetto delle spese ammesse a riconoscimento fuori bilancio, ritiene che nel caso di specie, tenendo conto dell'utilitas comunque conseguita dal Comune di Fornelli (IS) per effetto della acquisizione dei beni e dei servizi a cui le spese riconosciute con la suddetta deliberazione n. 4 del 14 maggio 2009 ai sensi dell'art. 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 si riferiscono, il danno risarcibile debba essere determinato nella misura del 30 per cento del danno complessivo di cui alla richiesta risarcitoria attorea, pari alla somma complessiva di € 6.836,28 (Seimilaottocentotrentasei/28) (pari al 30% di € 22.787,60).
9. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento gravemente colposo degli odierni convenuti, e cioè, dei Signori A. C., F. L., A. D. C., G. I., G. T., E. O., P. U., N. R., N. I., e F. A., nella loro qualità, rispettivamente, di consiglieri comunali del Comune di Fornelli (IS) che adottarono la delibera n. 4 del 14 maggio 2009 con la quale fu operata la regolarizzazione contabile del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, da cui trae origine il danno di cui alla richiesta risarcitoria avanzata con l'atto di citazione in epigrafe (A. D. C., G. I., G. T., E. O., P. U., N. R., N. I., e F. A.), di Responsabile del Servizio Finanziario e di Segretario Generale del Comune di Fornelli (IS) (A. C.), e di Responsabile del Settore tecnico dello stesso Comune (F. L.), in carica all'epoca dei fatti da cui trae origine la fattispecie dannosa di cui alla pretesa risarcitoria attorea.
Non può non convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione devono essere chiamati a rispondere, oltre al Responsabile del Settore Tecnico che non ha operato alcun approfondimento, la Responsabile del Servizio Finanziario per il comportamento omissivo, avendo attestato genericamente ed acriticamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 succitato, nonché tutti i componenti del Consiglio comunale che hanno proceduto all'approvazione della delibera, attestando la sussistenza dei requisiti di riconoscibilità richiesti dalla legge, pur trovandosi di fronte a spese che – come giustamente osserva il Requirente - ben erano identificabili nella loro essenza, trattandosi di spese che vanno dall'acquisto di beni annualmente acquistati in occasione della medesima commemorazione (come la ricorrenza dell'eccidio dei martiri, sicuramente prevedibile e programmabile), alla spesa per n. 16 pranzi presso un ristorante locale, passando per l'acquisto di bicchieri, salumi, acqua e cornetti" (cfr. pag. 6 atto di citazione).
10. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, il Collegio ritiene che il comportamento degli odierni convenuti in relazione ai fatti esposti sia stato senz'altro connotato da grave negligenza, e quindi da colpa grave, avendo con grande superficialità e leggerezza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio, mediante la particolare procedura di cui all'art. 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, di spese relative a beni o servizi – per contro – assolutamente identificate ed identificabili, prevedibili e programmabili nel bilancio dell'ente, trattandosi, come si è detto, di spese relative a beni acquistati annualmente in occasione della medesima commemorazione, come la ricorrenza dell'eccidio dei martiri, sicuramente prevedibile e programmabile, ovvero di spesa relativa a n. 16 pranzi presso un ristorante locale, o di spesa relativa all'acquisto di bicchieri, salumi, acqua e cornetti.
Come giustamente affermato dalla giurisprudenza, infatti, il Collegio ritiene che la totale inosservanza della normativa che disciplina l'esercizio della competenza gestionale del Comune e dell'iter procedimentale per l'acquisto di beni o per l'affidamento di servizi in mancanza del necessario impegno preventivo e dell'attestazione della copertura finanziaria, incarna i profili della somma negligenza, imperdonabile leggerezza ed evidente incuria degli interessi pubblici, soprattutto allorquando gli oggetti delle spese avrebbero consentito di seguire la normale procedura di ordinazione della spesa prevista dalla legge.
Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorre certamente l'elemento soggettivo della colpa grave richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639 ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa degli odierni convenuti.
11. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa dei convenuti in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta, e che pertanto i Signori A. C., F. L., A. D. C., G. I., G. T., E. O., P. U., N. R., N. I., e F. A., vanno condannati al pagamento, in favore del Comune di Fornelli (IS), della somma complessiva di € 6.836,28 (Seimilaottocentotrentasei/28) (pari al 30% di € 22.787,60).
12. Alla somma da porre a carico dei responsabili, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalle date degli effettivi pagamenti fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.
13. Quanto alle modalità di riscossione delle somme predette, la Sezione rammenta che le stesse vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Comune di Fornelli (IS), ai sensi e con le modalità di cui al dPR 24 giugno 1998, n. 260, recante il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale (in G.U. n. 180 del 4 agosto 1998).
14. Alla condanna dei convenuti segue l'obbligo, per gli stessi, del pagamento, in parti uguali, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, come quantificate in parte dispositiva.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise,
definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto n. 3442/EL del registro di Segreteria, promosso ad i­stanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Molise con atto di citazione del 9 giugno 2014, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione in pari data, disattesa ogni contra­ria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto condanna i Signori A. C., F. L., A. D. C., G. I., G. T., E. O., P. U., N. R., N. I., e F. A., come in epigrafe generalizzati, al pagamento, in favore del Comune di Fornelli (IS), della somma complessiva di € 6.836,28 (Seimilaottocentotrentasei/28), oltre, per tutti, alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalle date degli effettivi pagamenti fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in parti uguali, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidarsi in € 1.364,38 (milletrecentosessantaquattro/38).
Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Comune di Fornelli (IS), ai sensi e con le modalità di cui al dPR 24 giugno 1998, n. 260, recante il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale (in G.U. n. 180 del 4 agosto 1998).
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ord. n. 123), a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone altresì che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli stessi soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Campobasso, nella Camera di Con­siglio del 16 aprile 2015.
L'estensore Il Presidente
Dott. Tommaso Miele Prof. Michael Sciascia

Depositata nella Segreteria della Sezione il giorno 11 febbraio 2016
Il Direttore della Segreteria