GARANZIE

 

PREMESSA

la garanzia consiste in quel rapporto intercorrente tra due soggetti di cui uno (garante), con il fine di tutelare la posizione economica di un altro soggetto, si propone di garantire in un determinato rapporto un altro soggetto (detto garantito), recentemente la Suprema Corte ha preso in esame detta categoria concettuale arrivando a ritenere che il concetto di eccesso di garanzia vada adeguatamente comparato con quello di abuso del diritto proprio in tema di garanzia prestata a favore del creditore ex art. 2740 c.c.

L'art. 2740 c.c. prevede che il creditore sia garantito nelle obbligazioni in cui è parte da tutti i beni presenti e futuri del debitore. Normalmente questo regime di garanzie può essere ulteriormente implementato attraverso il sistema delle cc.dd. garanzie reali e personali; dobbiamo interrogarci quando sia possibile parlare di sproporzione tra garanzie e importo del debito.

 

Sproporzione tra garanzie e importo del debito - principio di proporzionalità tra le garanzie creditorie rispetto all'entità del credito cui accedono.

La migliore dottrina, suffragata sul punto dalla giurisprudenza di merito, opera una distinzione tra sproporzione originaria e sopravvenuta. Si intende con l'espressione "sproporzione originaria" quella esistente sin dal momento della stipulazione, mentre è "sopravvenuta" quella c.d. non genetica e che può scaturire da una riduzione del debito garantito in corso di rapporto.

Prestata la garanzia a favore del debitore, non si può comunque prescindere dalla valutazione di eventi sopravvenuti che determinano l'insorgere di una sproporzione, quale può essere ad esempio la parziale estinzione anticipata del debito. Questo perché nel rapporto obbligatorio deve trovare applicazione il principio di proporzionalità delle garanzie rispetto all'entità del debito residuo.

Un principio a cui la giurisprudenza si è costantemente ispirata è quello di cui all'art. 2872 c.c. ("La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni. Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere") nonché quello dettato dall'art. 39, commi 5 e 6, del TUB ("5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38. 6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia").

La giurisprudenza di legittimità è invece riuscita a ritenere che, con riferimento al concetto di eccesso di garanzia, non è ravvisabile illiceità nel comportamento del creditore che abbia iscritto ipoteca su beni di valore eccedente l'importo del credito, atteso che: – da un lato l'art. 2740 c.c. fissa il principio che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; - dall'altro l'art. 2828 c.c.abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su qualunque immobile del debitore.

Si trova conferma nell'art. 2877 c.c. che, nel disciplinare le spese per eseguire la riduzione di ipoteca acconsentita dal creditore, le pone a carico del richiedente, e quindi del debitore che abbia domandato l'ipoteca, quando la riduzione sia stata chiesta adducendo il valore eccedente dei beni compresi nella iscrizione rispetto alla cautela. Mentre pone le stesse spese a carico del creditore solo se la richiesta di riduzione attiene all'eccesso nella determinazione del credito, con la conseguenza che non sarebbe possibile ammettere una responsabilità per danni a favore del debitore, posto che la stessa legge stabilisce espressamente (art. 2877, comma 1, c.c.) che persino le spese sostenute nella procedura di riduzione consensuale devono essere sostenute dal debitore (cfr., in particolare, Cass. civ. n. 4968 del 2001; Cass. civ. n. 6533/2016).


 

 

 

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