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Nota – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 aprile 2012, n. 11/2012. Le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possono essere impugnate sia attraverso l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., sia mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412-quater, salva, comunque, l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.

Nota – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 aprile 2012, n. 11/2012
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – impugnazione sanzioni disciplinari – applicabilitàart. 7, commi 6 e 7; L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico.
Destinatari:
Al NURSIND
Sindacato delle Professioni Infermieristiche
Art.1
Il NURSIND – Sindacato delle Professioni Infermieristiche – ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla impugnazione delle sanzioni disciplinari. In particolare il NURSIND, “preso atto della circolare n. 28/2010 (…) avente ad oggetto impugnazione sanzioni disciplinari – applicabilitàart. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico (…) chiede entro quale termine perentorio la sanzione disciplinare di un pubblico dipendente può essere impugnata davanti l’ufficio provinciale del lavoro stante l’inapplicabilità dell’art. 7 della L. n. 300/1970”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, della Direzione generale per le Politiche del Personale, dell’Innovazione, del Bilancio e della Logistica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre inquadrare la problematica sollevata alla luce delle modifiche apportate dall’art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) agli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. T.U. Pubblico impiego), con riferimento al quadro regolatorio concernente le procedure conciliative precontenziose nonchè le impugnazioni delle sanzioni disciplinari.
Nello specifico, la novella legislativa ha operato in una duplice direzione: da un lato, ha modificato l’art. 55, introducendo nell’ambito della suddetta materia, i nuovi artt. dal 55 bis al 55 sexies, dall’altro ha abrogato integralmente il successivo art. 56.
Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione alla problematica sottesa al quesito, è necessario muovere, in relazione alle procedure conciliative, dalla lettura dell’art. 55, comma 3 così come modificato.
Tale disposizione stabilisce che “la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento (…)”.
Per quanto concerne, invece, il procedimento di impugnazione delle sanzioni disciplinari, l’abrogazione dell’art. 56, T.U. citato ha comportato per i dipendenti pubblici il divieto di ricorrere al collegio di conciliazione, istituito presso la Direzione provinciale del lavoro, con le modalità previste dall’art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970.
Occorre, tuttavia, sottolineare che la L. n. 183/2010 ha introdotto alcune modifiche in merito alla disciplina della conciliazione ed arbitrato nelle controversie in materia di lavoro.
In proposito, si evidenzia che in virtù dell’abrogazione da parte dell’art. 31, comma 9, degli artt. 65 e 66, D.Lgs. n. 165/2001, le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c. risultano esperibili altresì da parte dei dipendenti del settore pubblico in relazione alle controversie di lavoro.
Il nuovo tentativo di conciliazione (facoltativo) avendo una disciplina di fonte legale non subisce la preclusione di cui all’art. 55, comma 3, già citato e di conseguenza la portata generale della disciplina ne consente l’applicabilità alle ipotesi di impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti.
Appare, inoltre, necessario specificare con particolare riferimento all’art. 412 c.p.c., nella parte in cui consente la risoluzione della lite in via arbitrale, che risulta compatibile con quanto disposto dall’art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale le sanzioni disciplinari non possono essere impugnate di fronte ai collegi arbitrali di disciplina. Quest’ultima preclusione, infatti, attiene esclusivamente a questi particolari organismi arbitrali istituiti presso ciascuna amministrazione.
In tale prospettiva, si ritiene che in virtù della successiva regolamentazione della materia ad opera del c.d. Collegato lavoro, anche le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle sanzioni disciplinari possono essere trattate dalle nuove commissioni di conciliazione che, per effetto del mutamento di procedura, potrebbero successivamente proseguire nella trattazione del contenzioso nella veste di collegio arbitrale.
Si rappresenta, da ultimo, che per quanto attiene al disposto di cui all’art. 412 ter concernente una tipologia di arbitrato irrituale, ossia l’arbitrato sindacale, la cui procedura è rimessa alla contrattazione collettiva, vige la preclusione relativa alla fonte di carattere convenzionale, pertanto le sanzioni disciplinari non potranno essere impugnate mediante questo strumento.
Ciò non vale, invece, riguardo al successivo art. 412 quater, in quanto a differenza del precedente, è congegnato in virtù di una disciplina di fonte legale.
Alla luce della legislazione attualmente vigente ed in risposta al quesito sollevato, si ritiene dunque che le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugnate sia attraverso l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando comunque l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.
IL DIRETTORE GENERALE