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Il cartellino va timbrato. Si rischia la falsa attestazione della presenza. È l'effetto del codice disciplinare che richiama il dlgs 150.
È opportuno che i segretari comunali e provinciali timbrino la propria presenza per evitare il rischio di incorrere nella sanzione introdotta dal dlgs n. 150/2009 per i dipendenti pubblici che si rendono responsabili di «falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze o con altre modalità fraudolente».

Tale opportunità è rimarcata dalle disposizioni contenute nell'articolo 5, codice disciplinare, comma 10, del Ccnl 14/2/2010. Tale disposizione richiama espressamente la sanzione del licenziamento con preavviso per il segretario che incorra nella fattispecie prevista dal nuovo testo dell'articolo 55-quater del dlgs n. 165/2001 introdotto dal dlgs n. 150/2009, cosiddetta legge Brunetta, e che prevede il licenziamento in tronco per i dipendenti pubblici che imbrogliano sull'effettiva presenza in servizio.
Ricordiamo che l'articolo 19 del Ccnl dei segretari del 16.05.2001 ha assegnato agli stessi un'ampia autonomia nella gestione del proprio orario di lavoro: infatti lo stesso non è predeterminato ed i singoli possono gestirlo in modo flessibile rispetto «alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare». Il che induce a letture diversificate sulla presenza di un tale obbligo, negato dalla ex Agenzia per la gestione dell'albo autonomo dei segretari comunali e provinciali ed affermato, anche se con riferimento alla disciplina in vigore prima del contratto, dalla sentenza della sesta sezione del Consiglio di stato n. 1763/2007.
L'opportunità della attestazione della presenza tramite i sistemi di rilevazione delle presenze nell'ente è suggerita dalla nuova disposizione contrattuale, che ripropone la sanzione del licenziamento cosiddetto in tronco, cioè senza preavviso, in capo al segretario che si renda responsabile di raggiri nella attestazione della sua presenza in servizio. Il fatto che questa indicazione legislativa sia riproposta nella disposizione contrattuale induce a pervenire a tale conclusione. Infatti, la riproposizione in un contratto di una norma di legge in materia di lavoro pubblico, alla luce del principio della imperatività di tali disposizioni e della impossibilità per i contratti collettivi di modificare le norme di legge, è superfluo e, quindi, deve necessariamente essere interpretata in modo produttivo di effetti.
Il che si traduce pressoché automaticamente nella conseguenza che il contratto chiarisce che anche il segretario deve potere dimostrare la sua effettiva presenza in servizio attraverso riscontri documentali e certi. I quali non sono sicuramente dati dalla sua autodichiarazione, ma che devono essere effettivamente e concretamente verificabili, cioè basarsi su elementi certi e incontrovertibili.
Talvolta, ciò è possibile sulla base di elementi probanti indiretti, quale, per esempio, la presenza a una riunione di consiglio o di commissione in cui l'ora risulti in modo certo. Ma il più delle volte richiede una dimostrazione tramite documentazione certa e automatica.
Questo non vuol dire che il segretario sia privato della flessibilità nella gestione del proprio orario voluta dal contratto: le amministrazioni possono su questo aspetto dettare specifiche disposizioni, fermi restando gli ampi margini di autonomia da riconoscere allo stesso, anche alla luce del divieto assoluto di erogargli compensi per lo straordinario.
Si deve infine ricordare che l'attestazione della presenza in servizio e dell'orario svolto costituisce la condizione essenziale per potere fruire dei ticket sostitutivi della mensa (articolo ItaliaOggi del 20.05.2011).

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.04.2007 n. 1763: il segretario comunale, come tutti i dipendenti, è tenuto all'osservanza dell'obbligo dell'orario di ufficio e alla conseguente timbratura del cartellino marcatempo attestante la presenza in ufficio. In tal senso si vedano pure le note del Ministero dell'interno n. 9400207/17200.16455 in data 21 marzo 1994 e n. 9406529/17200/16455 in data 30 agosto 1994, entrambe indirizzate alla Prefettura di Caserta.