____________________________


SEGRETARI COMUNALI si apre la partita dei recuperi degli importi indebitamente erogati, qualora non correttamente applicato l'istituto del c.d. "galleggiamento" (art. 41, comma 5, del CCNL 16 maggio 2001). La disposizione recata dall'art. 4, comma 26, della legge n. 183/2011 si caratteriza per essere norma meramente intepretativa confermando quanto espresso in passato dalla Ragioneria Generale Stato, dall'ARAN e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

L’art. 41 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, dopo aver fissato (comma 3) i valori della retribuzione di posizione di questa particolare categoria di personale, in relazione alla dimensione demografica degli enti sede di servizio, al comma 5 regolamenta il c.d. istituto del galleggiamento stabilendo che gli enti assicurano, sempre nell’ambito delle risorse disponibili e delle proprie capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per remunerare la funzione dirigenziale più elevata degli enti stessi, in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oppure, trattandosi di enti privi di dirigenza, a quella del personale, sempre con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, incaricato della responsabilità della più elevata posizione organizzativa.

La corretta applicazione dell'istituto del gallegiamento comporta che lo stesso è applicabile ove vi sia ancora una differenza in minus della retribuzione del segretario comunale comprensiva della maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive, rispetto a quella della funzione dirigenziale più elevata prevista dall’ordinamento dell’ente ovvero negli enti privi di dirigenza dell'incaricato della responsabilità della più elevata posizione organizzativa.

Il chiarimento di natura "interpretativo" è offerto dalla legge n.183/2011, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012” (pubblicata nella G.U. 14 novembre 2011, n.265, S.O.), che all’art. 4, comma 26, dispone che: “Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Al fine di chiarire la effettiva ed ampia portata applicativa nonché il rigore della nuova disciplina, evitandosi il perpetuarsi di comportamenti distorti e permissivi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con propria nota n. 191 del 10.01.2012, ha ritenuto necessario fornire tempestivamente gli opportuni chiarimenti, specificando che:

a)     l’art. 26, comma 4, della legge n. 183/2011 si caratterizza per la sua natura interpretativa e non innovativa;

b)     conseguentemente (per la sua efficacia retroattiva), lo stesso non ha l’effetto di legittimare e sanare comportamenti non corretti adottati in passato dagli enti locali relativamente all’istituto di cui si tratta;

c)     lo stesso non vale neppure a giustificare il mancato recupero degli importi indebitamente erogati al segretario, sulla base di precedenti prassi applicative non corrette;

d)     sono fatti salvi solo i casi nei quali a favore del segretario siano intervenute sentenze passate in giudicato.

 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO nota Prot. N. 0000191: precisazioni in ordine alla corretta interpretazione di talune disposizioni normative con riguardo ai segretari comunali e provinciali.

ARAN: L’intervento della legge n. 183/2011 sul “galleggiamento” dei segretari comunali e provinciali

16 maggio 2001 CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998 -2001 e per il biennio economico 1998 -1999 (G.U. Serie Generale n. 193 del 19.7.2001)

6 Febbraio, 2012