Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015-Supplemento ordinario n.34) ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003, nell'ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.

L'art 48, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 ha innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5.000 a 7.000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che "per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati". Mentre la prestazione dal lavoratore resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite totale dei 7.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000 (Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lordi).

E' confermata l'eliminazione dei limiti oggettivi e soggettivi per l'espletamento di prestazioni di lavoro accessorio per cui le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:
aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l'utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Percettori di prestazioni a sostegno del reddito
Viene confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2) la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo 4000 euro) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Lavoratori stranieri
Viene confermata dall'art. 48 comma 5 nell'inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

Rimane fermo, pertanto, quanto previsto nella Circolare n. 44/2009 secondo cui, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro accessorio da solo - in considerazione della natura saltuaria delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l'ottenimento del titolo di soggiorno - non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.

Imprese familiari
A far data dal 18 luglio 2012, anche l'impresa familiare rientra nell'ambito della disciplina generale e può ricorrere al lavoro accessorio per lo svolgimento di ogni tipo di attività (incluse le attività specifiche dell'impresa), con l'osservanza dei soli limiti economici previsti (dalla nuova normativa, pari a 2.000 (2.020 per il 2015) euro netti (2693 € lordi per il 2015) per prestatore, nell'anno civile, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.
Pertanto, non è più valido il limite economico di 10.000 euro netti nell'anno fiscale, precedentemente previsto per le imprese familiari.

Imprese familiari
Ai sensi dell'art. 49, comma 2, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 49, da parte del Ministero del lavoro).

Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio
L'art. 49, comma 3, prevede l'obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche , ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con nota n. 3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che, nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.

 

Resta immutata rispetto alla previgente disciplina la nozione di Committenti pubblici che comprende oltre a quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 ("tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300") anche gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato (art. 1, comma 3, L.196 del 31/12/2009), quale utilizzatore delle prestazioni di lavoro accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché ai vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.
Alla luce della nuova normativa devono intendersi superate le precedenti indicazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente nell'ambito delle categorie previste dal previgente comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni, relative a "manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà", nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali.
Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell'utilizzo del buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei 'lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti', previste dal comma 1, lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni.

 

Art. 48 Definizione e campo di applicazione.

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attivita' lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7-jan-16

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