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Prestazioni di lavoro accessorio e di collaborazione coordinata e continuativa: nei limiti del tetto di spesa del personale e della percentuale fissata dall'art. 9 c. 28 del DL 78/2010.

Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, a prestazioni occasionali, a contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte di enti locali ed amministrazioni pubbliche va esaminato sotto un duplice profilo:

1) profilo contabile, con riferimento al rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno;

2) profilo giuridico, inerente la corretta qualificazione del rapporto di lavoro instaurato, dal quale discende la corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale.

Verranno esaminate le seguenti tipologie di lavoro:

a) prestazioni di lavoro accessorio

c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa

b) collaborazioni marginali (prestazioni occasionali)

d) prestazioni di lavoro autonomo occasionale

LIMITAZIONI DI NATURA CONTABILE

In base al disposto dell’art. 9 comma 28 del DL 78 del 31 maggio 2010 (convertito in legge 122/2010, nella formulazione risultante per effetto della modifica apportata dall’art. 4, comma 102, lett. b), della legge 183/2011) ....... “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.
Per l'anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mese di aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano con riferimento all'anno 2010 (art. 6 DL 34/2011).

Sul punto la Corte dei conti è intervenuta in diverse occasioni:

a. Corte dei conti, sezioni riunite, delibera n. 6 del 15 febbraio 2005: “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42). In tale documento è stata, tra l’altro, evidenziata la differenza tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, ed il lavoro autonomo;

b. Corte dei Conti della Lombardia - deliberazione n. 722/pareri/2010 – per la quale i buoni lavoro (voucher) emessi per lavoro accessorio dagli enti locali rientrano a pieno titolo tra le spese di personale ai sensi dei commi 557 e 562 della finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006). Tale orientamento è confermato dalla Corte dei Conti del Piemonte con delibera 112 del 13 luglio 2011.

 

Le prestazioni di lavoro accessorio, sono quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario. Il sistema di pagamento è rappresentato da buoni lavoro (o voucher).
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Il valore nominale di ciascun buono (10 euro) comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’Inps per la gestione del servizio (5%).

Si configurano quali prestazioni occasionali di tipo accessorio, in base all’art. 70 del DLgs. 276/2003, le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali da parte di pensionati;
h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
In via sperimentale per l’anno 2010, termine prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2012 dal D.L. 216/201, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, termine prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2012 dal D.L. 216/2011 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Le attività lavorative in esame, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro netti (6660 euro lordi) nel corso di un anno solare.
Nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, il limite economico è di 3.000 euro netti (4000 euro lordi) complessivi per anno solare e non per singolo committente. Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.

Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

I prestatori possono essere
- pensionati
(titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio).
- studenti
(giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà).
I giovani studenti possono accedere al lavoro occasionale accessorio per attività rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza.
I "periodi di vacanza" si riferiscono a:
a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque
periodo dell'anno.
Gli studenti possono, inoltre, essere impiegati nelle Scuole e nelle Università.
- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito
in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali) nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, possono prestare lavoro occasionale accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità).

- lavoratori part-time

I prestatori appartenenti a queste categorie possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare
del contratto a tempo parziale.

- altre categorie di prestatori
inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma. Se pubblici, è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione
di appartenenza.

- lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
Secondo le fattispecie previste, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche tutti i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale. Tali attività non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è stato da ultimo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2008. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle sopra elencate, nonché del costo di gestione del servizio.
Si possono acquiastare:
- presso le Sedi INPS territoriali;
- presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie;
- attraverso procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito www.inps.it;

Con l’estensione della fase sperimentale all’intero territorio nazionale, dal 27 febbraio 2012 è possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro (voucher) presso l’intera rete degli Uffici Postali. I voucher sono in vendita nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro e in carnet da 25 buoni. Nella cifra sono previste la copertura assicurativa Inail e quella previdenziale Inps, di conseguenza, i periodi di lavoro retribuiti con i buoni sono validi ai fini pensionistici. Il datore di lavoro può acquistare i voucher in contanti o tramite Postamat, presentando la tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale o comunicando la partita IVA.  Il limite per l’acquisto giornaliero è di 5000euro lordi. Dal giorno successivo all’acquisto e in ogni caso prima dell’avvio della prestazione di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps il proprio codice fiscale, la tipologia di attività, i dati del prestatore, il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione. La comunicazione può essere effettuata o chiamando il Contact center Inps-Inail (803164) o tramite portale Inps (Come fare per Utilizzare i buoni lavoro) o presso la sede Inps. I buoni sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro due anni dal giorno di emissione. Per poter riscuotere i buoni  il prestatore deve presentarsi con al propria tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale.

Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

 Trattamento fiscale. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

 Trattamento previdenziale. Il valore nominale del buono (voucher) è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS, di quella dell’INAIL e di una quota per la gestione del servizio. Attraverso i ‘buoni lavoro' (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, nei limiti di 5.000 euro nette per prestatore, per singolo committente nel corso di un anno solare o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro netti complessivi nell’anno solare.

I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’INPS (5%) per la gestione del servizio. Il valore netto favore del prestatore è di 7,50 euro.
Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.
Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

  

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono disciplinati dagli dal art.61 al 69 del DLgs. 276/2003, presentano le seguenti caratteristiche:

  • assenza di un vincolo di subordinazione;

  • gestione autonoma da parte del collaboratore (la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore) in funzione del risultato (che assume rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa);

  • prestazione resa a favore di un committente;

  • prestazione riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente. Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente. Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili. Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

  • coordinamento con la organizzazione del committente. Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente,l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente convenuto;

  • irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione. Nel caso di programma di lavoro la determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza dell'interesse del committente alla esecuzione del progetto, programma di lavoro o fase di esso;

  • rapporto unitario e continuativo;

  • retribuzione periodica stabilita. Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.


I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
L'art. 61 non sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c. bensì individua, per l'ambito di applicazione del decreto e - nello specifico - della medesima disposizione, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso della autonomia o della subordinazione.

Proprio i requisiti del lavoro a progetto costituiscono differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222 c.c.). In effetti, sia l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia la previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, non hanno comportato l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera di cui all'art. 2222 e ss. del codice civile. Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un prestatore d'opera che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, non necessariamente dovrà veder qualificato il proprio rapporto come collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che quel prestatore abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.

La disciplina che emerge dall'art. 61 è, come detto, finalizzata a impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro.

Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore.
Quest'ultimo può essere a maggior ragione impiegato successivamente anche per diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso.
Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina. Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge.

Con Circ. Min. Lav. N. 1 del 8 gennaio 2004 sono state emanate indicazioni in merito alla Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto legislativo n. 276/03” .

Con la circolare del 15 luglio 2004 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è espresso in materia di collaborazione coordinata e continuativa nella Pubblica Amministrazione .

L'articolo 61, oltre a definire positivamente le modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude infatti dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale:
le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila Euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata "portata", si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova disciplina.

 

Trattamento fiscale. Il reddito prodotto è assimilato al lavoro dipendente.

Non producono redditi assimilati a lavoro dipendente, le attività derivanti da rapporti di collaborazione:

a) che rientrano nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente. Pertanto il reddito si configurerà di lavoro dipendente;

b) le attività rientrani nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dal contribuente. Pertanto il reddito si configurerà di lavoro autonomo.

La riqualificazione fiscale dei redditi di collaborazione ha comportato, a decorrere da tale data, l’applicazione di tutti gli istituti tipici del rapporto di lavoro dipendente, quali ad es. le diverse norme di definizione della base imponibile (art. 51 del TUIR – ex art. 48), il principio di cassa allargato (i  compensi percepiti concorrono a formare il reddito dell'anno solare in cui sono riscossi, indipendentemente dal momento in cui si è avuta la prestazione lavorativa).

La mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude solo la possibilità di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con prova testimoniale.

 

Trattamento previdenziale. Nelle collaborazioni coordinate e continuative il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta in busta paga all'atto della corresponsione del compenso. Ai fini di una corretta applicazione dell’aliquota, il committente deve inoltre acquisire dal lavoratore apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di ulteriori rapporti.
Il versamento va effettuato con mod. F24 ed il termine di scadenza è il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, in armonia con le disposizioni previste dai D.Lgs 241/97 e 422/98 in materia di riscossione unificata.
La base imponibile per il calcolo del contributo alla Gestione Separata è individuata con le stesse regole dettate dal fisco per l'individuazione della base imponibile Irpef ed è quella che risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (L. 335/95, art. 2, c. 29).
Ne consegue che l'ambito di iscrivibilità alla Gestione Separata è strettamente connesso all'evoluzione delle norme di qualificazione fiscale del reddito.
In data 3 febbraio 2012 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha diramato la Circ. n. 16 in merito alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995. In particolare vengono trattati i temi relativi alle aliquote contributive, alle aliquote di computo e ai massimali e minimali per l'anno 2012

In base all’art. 61 c. 2, del DLgs. 276/2003, sono prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5000 euro.
Qualora siano superati i limiti riguardanti la durata e/o l’ammontare dei compensi e via sia coordinamento con l’attività del committente, si configura una fattispecie assimilata al lavoro dipendente ( c.d. lavoro a progetto).
Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata "portata", si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni

 

Trattamento fiscale. I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l del TUIR.

L’art. 71, c. 2 del TUIR dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito (criterio di cassa) nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Trattamento previdenziale.

Non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative. In base a quanto disposto dall’articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, “a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata”

 

Prescinde da limiti di durata o da soglie di compensi.

Rispetto alla co-co-co, a progetto e non, il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per:

  • la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;
  • la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell’attività lavorativa;
  • il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale;
  • la prestazione è è svolta a favore di un committente di un’opera o di un servizio in proprio e senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente.

Si distingue, pertanto, dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per l’assenza di coordinamento e di inserimento nella struttura organizzativa del committente, e per l’esclusione dell’obbligo di comunicare al centro per l’impiego la stipula del contratto (nota Min Lav. 4 gennaio 2007, n. 440 e 14 febbraio 2007 n. 4746).

Il contratto di lavoro autonomo occasionale non richiede particolari formalità.

Trattamento fiscale. I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l del TUIR. L’art. 71, c. 2 del TUIR dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito (criterio di cassa) nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Per quanto riguarda i rimborsi spese, l’AF con Ris. N. 69E del 21 marzo 2003 ha precisato che “..... i compensi per lavoro autonomo sono computati al netto solamente dei contributi previdenziali e assistenziali; conseguentemente nella nozione di compenso devono ricondursi anche i rimborsi di spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo. Per quanto concerne il lavoro autonomo occasionale, l'art. 85, comma 2, del (v)Tuir, nel prevedere che i redditi di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 81, comma 1, lettera l) del (v) Tuir "sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione" riconduce, sostanzialmente, fra i proventi percepiti anche i rimborsi spesa inerenti alla produzione del reddito. Pertanto, le somme corrisposte a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo anche occasionale devono considerarsi, in via generale, quali compensi "comunque denominati" e devono essere, quindi, assoggettati, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. All’atto del pagamento il sostituto d’imposta deve oeprare una ritenuta del 20% (art. 25 DPR 600/73).
Il committente, entro il 16 del mese successivo, mediante il Modello F24, verserà all’erario la ritenuta operata. Tale importo dovrà essere dichiarato nell’apposita sezione del Modello 770/Semplificato.
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, il committente dovrà, inoltre, rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi erogati, delle ritenute operate e versate e degli eventuali contributi trattenuti e versati.  

 

Trattamento previdenziale.

Qualora il reddito sia superiore a 5 mila euro, in base all’art. 44 c. 2 del DL 269/2003, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. Il contributo INPS è dovuto solo sui compensi eccedenti i 5000 euro e, così come i co.co.co. è ripartito tra committente (2/3) e lavoratore (1/3). Per l’INPS, il committente deve applicare l’aliquota contributiva sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla ticevuta di pagamento. Qualora iscritto alla gestione separata, così come precisato dall’INPS con circolare 13 marzo 2006 n. 41, al lavoratore spetta la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare e le prestazioni di malattia e maternità. LA contribuzione è dovuta nel limite del massimale.

L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. Per ridurre il rischio di eventuali contestazioni ocontenziosi sulla qualificazione del rapporto di lavoro, è possibile, anche per le prestazioni occasionali, ricorrere alla certificazione del rapporto (artt. 75-84 del D.Lgs. n. 276/2003), richiedendo ad un organo qualificato la preventiva verifica del contenuto del rapporto di lavoro.