ISEE

L'INPS ha riepilogato le novità in vigore dal 1 gennaio 2015

INPS circolare 18 dicembre 2014 n. 171

Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:
ISEE standard o ordinario: tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
ISEE Università : per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni;
ISEE Sociosanitario :per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona
ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi :per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 8)
ISEE Corrente : consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazionenell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).

ELEMENTI REDDITUALI

Le novità entrate in vigore dal 1 gennaio 2015 prevedono la necessità di includere le seguenti tipologie di reddito di ciascun componente il nucleo fimiliare:
a) proventi soggetti ad imposta sostituitva;
b) redditi esenti;
c) redditi prodotti all'estero;
d) trattamenti assistenzili, previdenziali o indennitari.
Simmetricamente il legislatore ha introdotto la possibilità di scomputare, dal reddito rilevante ai fini ISEE, ulteriori detrazioni relative a:
a) redditi di lavoro dipendnete, assimilato o di pensioni;
b) oneri sostenuti per i disabili;
c) canoni di locazione per abitazione principale;
d) assegni periodici corrisposti all'ex coniuge.

ELEMENTI PATRIMONIALI
- adeguamento del valore degli immobili sulla vase dei coefficienti previsti per il calcolo dell'IMU (da effetuarsi anche agli immobili per i quali si gode dell'esenzione IMU);
- aumento della franchigia relativa all'abitazione principale;
- rimodulazione franchigia sul patrimonio mobiliare (basate sui componenti)
- rilevanza dei patrimoni detenuti all'estero.

DEPOSITI BANCARI E POSTALI
andrà assunto il maggior valore tra:
- saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente;
- valore della consitenza media annua relativa all'anno precedente.

 

 

 

 

NORMATIVA