Con la sentenza n. 255/2015 del 6 maggio 2015 la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, ha condannato la società Equitalia al pagamento della somma di 12.091.283 euro – oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali – a favore di un Comune, in relazione ai danni prodotti all'Ente nella gestione del servizio di riscossione coattiva di tributi.
Con la medesima decisione, la Corte ha anche sollecitato la Procura a valutare ulteriori ipotesi di sussistenza di danni per disservizio alla popolazione sul territorio.

Sent. N.255/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai seguenti magistrati:
dott. Ivan DE MUSSO Presidente
dott. Marcovalerio POZZATO Consigliere
dott. Luigi IMPECIATI Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n. 073739 del registro di
Segreteria promosso dal Comune di Ciampino (Roma);
visto il ricorso di parte depositato il 3 luglio 2014;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 2 aprile 2015, con l’assistenza del
segretario dott.ssa Ernestina BARBONE, il relatore dott. Luigi
IMPECIATI, il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale dott. Pio
SILVESTRI e gli avv.ti MICHETTI, per il Comune di Ciampino e l’avv.
Saverina FERRARO, su delega, per Equitalia s.p.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, proposto ex art 58 del R.D. n. 1038/33 il Comune di
Ciampino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Michetti e Laura
Savetti, ha chiesto che la soc. Equitalia s.p.a., da identificarsi in Equitalia

Sud s.p.a., venga condannata a ristorare detto Ente del danno quantificato in
almeno €.11.898.890,12 per aver omesso, parzialmente, di procedere alla
riscossione di tributi, così come previsto da apposita convenzione del 10
luglio 2008.
Espone in particolare l’istante che la società Equitalia avrebbe
proceduto a richiedere il rimborso delle somme inesatte o il loro discarico
senza fornire la documentazione richiesta a riprova della loro inesigibilità.
Riferisce che con nota del 13.11.2008 avrebbe rappresentato a
controparte che il documento, a tal fine prodotto, non rispettava le
previsioni di cui all’art. 3, comma 13 del D.L. n. 203/2005 e che l’Ente
locale non poteva, per questo, comprendere l’esatta elencazione e congruità
delle partite residue e delle ragioni di credito di Equitalia, per cui ne
richiedeva un’integrazione.
Non avendo ricevuto alcun riscontro esaustivo, ad eccezione di una
richiesta di rimborso, pari ad €. 602.982,67, relativamente ai ruoli fino al
31.12.2007, l’odierno istante ricorda i vincoli contrattuali sottoscritti da
Equitalia s.p.a. con la convenzione surrichiamata e segnala che in, data 31
marzo 2009, ha provveduto, altresì, a richiedere alla predetta società, ai
sensi dell’art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 112/1999, informazioni utili alla
verifica delle proprie entrate. Tale ultima nota sarebbe rimasta priva di
riscontro.

Per effetto dell’inadempimento, ne sarebbe derivato un danno alle
casse comunali, pari all’importo richiesto, scaturito dalle mancate
riscossioni e da altre minori entrate in conseguenza della mancata
formazione dei ruoli e del maturarsi di effetti prescrittivi, come già
accertato dalla Commissione provinciale tributaria. A questo dovrebbe
aggiungersi anche un danno all’immagine del Comune.
In conclusione del ricorso si chiede che questa Corte, preso atto che
Equitalia non avrebbe mai provveduto a fornire la documentazione
richiesta, in via istruttoria ne ordini il deposito e, nel merito, la condanni a
risarcire il danno patito dal Comune di Ciampino nell’importo quantificato
in almeno €. 11.898.890,12.
Si è costituita Equitalia Sud s.p.a., con il patrocinio dell’avv. Enrico
Fronticelli Baldelli il quale, nell’atto depositato il 14 novembre 2014, ha
contestato in toto la pretesa avversaria, affermando che i rendiconti e i conti
sarebbero stati redatti e consegnati all’Ente che, a fronte di ruoli per €.
35.850.336,71, chiede che sia accertato il credito di almeno €.
11.898.090,12.
In punto di diritto si osserva che, in ordine alla disciplina recata
dall’art. 25 del D. Lgs. n. 112/1999 talune decisioni di questa Corte, evocate
dalla difesa, avrebbero affermato che l’obbligo di rendicontazione da parte
dell’agente contabile risulterebbe adempiuto anche attraverso il deposito di
modelli diversi dal c.d. “modello 21” in mancanza di apposito decreto
ministeriale.
Nella fattispecie, afferma la società convenuta, il Comune di
Ciampino avrebbe avuto accesso, in ogni caso, a tutte le informazioni,
attraverso apposito portale e, in ogni caso, tutti i necessari riscontri
contabili, di cui ci si duole l’omesso invio, sarebbero contenuti nei
documenti che ha depositato e che sarebbero stati forniti al Comune a
seguito della specifica richiesta.

Infondata sarebbe pertanto l’accusa di mancata rendicontazione e la
sua presunta tardività, al pari dell’ammontare del carico residuo di €
12.313.313,56, che dev’essere diminuito con le somme di pertinenza di
soggetti cessati, falliti ed altro.
Nel dichiararsi disponibile alle eventuali verifiche si dovessero
ritenere necessarie, si chiede il rigetto della domanda del Comune di
Ciampino.
All’udienza del 4 dicembre 2015 la discussione è stata rinviata a
quella odierna, allo scopo di consentire la replica e le osservazioni sulla
documentazione depositata da Equitalia da parte del Comune di Ciampino
ed eventuali controrepliche.
I difensori dell’Ente locale, con memoria depositata il 12 marzo
2015, hanno ribadito, in via preliminare e con ampiezza di richiami
giurisprudenziali, la loro posizione negativa in ordine al difetto di
giurisdizione di questa Corte eccepito dal P.M. contabile nonché in ordine
alla pretesa inammissibilità del ricorso e difetto di legittimazione passiva di
Equitalia (in luogo di Equitalia Sud s.p.a.) pure opposte dal medesimo
P.M..
Nel merito, la difesa dell’Ente ha osservato come le argomentazioni
difensive della società convenuta siano assolutamente infondate in quanto,
allegate alle memorie avversarie, vi sarebbero solo le concessioni del Lazio
e non altro, con una differenza, ricavata dal confronto tra i dati Equitalia
per le concessioni del Lazio al 23.10.2014 e quelli ricavati su “Rendiweb”
al 17.02.2015, pari ad €. 250.309,63.
Peraltro, i dati presi in considerazione non solo non terrebbero

conto di altre voci indicate nel prospetto difensivo, portate a scomputo del
residuo ma, ad avviso dell’Ente, sarebbero addirittura irrilevanti perché
prive della necessaria documentazione a discarico.
Con la conclusione, ad avviso di parte attrice, che a fronte di un
carico residuo e pari ad €. 12.313.313,56, sarebbero stati riscossi solo €.
512.904,70, il che porterebbe – con computo di riscossioni (€. 512.904,70)
sgravi (€. 148.045,40), partite non controllate per mancata documentazione,
partite per cui le procedure non sono state attivate e totale dovuto per le
restanti concessioni (€. 438.920,00) – ad un saldo in favore dell’Ente pari
ad €. 12.091.283,46.
Le deduzioni offerte da Equitalia Sud s.p.a., ad avviso della difesa,
sarebbero inconferenti, sia per il contenzioso in essere avverso cartelle di
pagamento, presuntivamente nulle o portanti crediti prescritti, sia perché la
stessa documentazione offerta da quest’ultima proverebbe addirittura la
fondatezza della tesi attrice alla luce del mancato adempimento degli
obblighi di riscossione dedotti in convenzione.
Per effetto del mancato riscontro offerto da controparte circa
l’attività effettivamente svolta e la carenza di documentazione contabile, si
chiede che la società Equitalia Sud sia condannata a pagare al Comune di
Ciampino, in ragione del “non riscosso”, una somma pari ad €.
12.091.283,46, con accessori di legge.
Si chiede, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura erariale per
le azioni di competenza, ivi compreso il danno all’immagine del Comune di
Ciampino.
Con breve memoria del 31 marzo 2015 il P.M., fermo restando le
richieste in rito già avanzate in precedenza, ha insistito ulteriormente perché
venga disposta C.T.U.
La società Equitalia Sud s.p.a. non ha replicato.
All’odierna udienza lo stesso Requirente, lamentando che non vi
sarebbero certezze in ordine alle pretese delle parti e reputate superate le
eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva già proposte
in precedenza, ha chiesto che, ove ammissibile l’azione proposta dal
Comune di Ciampino, sia disposta una consulenza d’ufficio allo scopo di
verificare i dati contabili offerti dalle parti.
L’avv. MICHETTI, per il Comune istante, ha richiamato la
documentazione offerta a dimostrazione della congruità di quanto richiesto,
assumendo che gli stessi atti depositati da controparte dimostrerebbero la
fondatezza delle pretese del Comune di Ciampino.
L’avv. FERRARO, per Equitalia, nel richiamare la memoria
depositata, ha opposto che i rendiconti offerti sarebbero esaustivi di quanto
operato dalla società ed ha concluso per il rigetto della domanda avversa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente ad ogni altra questione, prende atto
dell’abbandono, da parte dell’ufficio di Procura, delle eccezioni proposte
nella breve nota del 4 dicembre 2014, relativamente al prospettato difetto di
giurisdizione di questa Corte nella materia e alla carenza di legittimazione
passiva in capo al convenuto costituito.
Il P.M. mantiene, però, ferma la sua perplessità in ordine
all’ammissibilità dell’istanza di parte proposta dal Comune di Ciampino
ritenendo che, nella fattispecie, quella sottoposta alla valutazione del
Collegio sarebbe un’ipotesi di “responsabilità patrimoniale” la cui
perseguibilità, come tale, è intestata al solo Procuratore Regionale.
In ordine a quanto precede si osserva che non v’è dubbio che
l’oggetto del contendere tra parte istante e convenuta sia una pretesa a
contenuto patrimoniale, ma tale elemento non appare sufficiente a integrare
la tipica “responsabilità amministrativa” il cui accertamento (con condanna
degli eventuali responsabili) consegue all’esercizio dell’azione del P.M.
(che, peraltro e per quanto noto, non risulta essersi concretizzata nel suo
primo atto processuale).
Si tratta, indubbiamente, di materia che rientra direttamente
nell’alveo dell’art. 103, secondo comma Cost. ma che, più
specificatamente, attiene al rapporto di riscossione sussistente, sia in base al
D. Lgs. n. 112/1999 che alle convenzioni stipulate, tra Ente e soggetto
mandatario.
Sul piano ontologico e funzionale ci si muove, quindi, in ambito
diverso da quello della pura responsabilità amministrativa perseguita, come
tale, dal P.M. contabile.
Si è in presenza, perciò, di un giudizio correttamente introdotto da
un’istanza di parte, ex art. 58 R.D. n. 1038/1933; norma che per la sua
ampia accezione non esclude la cognizione sia di fattispecie non tipizzate
che l’esercizio eventuale di azioni diverse, quale il risarcimento del danno,
anche non patrimoniale.
Rileva questo Collegio che con la locuzione “giudizi ad istanza di
parte” – disciplinati dal capo III del regolamento di procedura approvato
con R.D. n. 1038 del 1933 – si fa riferimento ad una categoria di
procedimenti giudiziali piuttosto eterogenea, nell’ambito della quale
trovano sicura allocazione i “ricorsi per rifiutato rimborso di quote
d’imposta inesigibili” che, riguardando la materia esattoriale, sono stati più
volte oggetto di cognizione da parte di questa Corte.
Peraltro, si ritiene che la disciplina posta dagli artt. 52-55 del R.D. n.
1038/1933 non esaurisca tutte le controversie che possano insorgere in
materia, dovendosi opinare che, in realtà, detti articoli si limitano a regolare
la dinamica procedurale dei giudizi di cui trattasi (forma dell’atto
introduttivo, notificazione dell’atto e suo deposito nella segreteria della
Sezione, fissazione dell’udienza, conclusioni della Procura previa eventuale
istruttoria, ecc.), senza che le stesse disposizioni possano essere interpretate
come aventi diretta incidenza sul piano sostanziale, quale limite alla
cognizione dell’azione “ad istanza di parte” davanti a questo Giudice
contabile.
Appare significativo, in quest’ottica interpretativa, che l’art. 58 dello
stesso R.D. n. 1038 del 1933 non indichi alcuno specifico oggetto degli
“altri giudizi ad istanza di parte”, limitandosi, anche qui, a disciplinarne i
profili procedurali; così che possa affermarsi che “altri” giudizi ad
iniziativa di parte – oltre quelli espressamente previsti dai precedenti artt.
52-57 - siano ammissibili, nel rispetto del limite di materia appartenente
alla giurisdizione della Corte dei conti (ovvero, secondo la dizione dello
stesso art. 58, siano “di competenza della Corte dei conti”).

In questo stesso senso, può rammentarsi che sono stati ritenuti
ammissibili i ricorsi proposti dall’esattore avverso provvedimenti diversi da
quelli indicati negli artt. 52 e 55 del R.D. n. 1038/1933, proprio facendo
rinvio alla norma generale recata dall’art. 58 che – secondo pacifica
giurisprudenza - consente l’iniziativa di parte in “ipotesi assolutamente
atipiche”, sempre che (si ribadisce) si tratti di materia appartenente alla
giurisdizione del giudice contabile.

E questo, nella specie, non può dubitarsi, anche avendo riguardo al
fatto che il concessionario dei servizi di riscossione per conto di un
Comune riveste la qualità di agente contabile, quale certamente è il soggetto
incaricato del “maneggio” di denaro pubblico.
Tanto chiarito, reputa il Collegio che i giudizi ad istanza di parte
debbono ammettersi come legittimamente introdotti, per il principio di
uguaglianza tra le parti sostanziali del rapporto in essere, sia ad iniziativa
dell’esattore che dell’Ente che lamenti, come nel caso di specie,
inadempienze contrattuali e che chieda l’accertamento del dovere del primo
di correttamente adempiere al suo obbligo di rendicontazione e versamento
delle poste riscosse e non riscosse (ma non dichiarate inesigibili) (cfr., nello
stesso senso, Sez. I C.A. n. 201 del 2007).
In sostanza, ritiene il Collegio che il caso all’esame differisca
dall’azione di responsabilità per danno erariale in quanto, mentre in questo
caso si tratta di verificare la gestione complessiva, ancorché in un dato lasso
temporale, del concessionario della riscossione in ordine alle poste erariali
affidate, nell’ipotesi di responsabilità amministrativa si tratta di porre a
scrutinio singoli e specifici comportamenti illeciti, per di più connotati da
un pregnante elemento psicologico.

Alla luce di questo e anche per tale ragione, nulla osta
all’affermazione della piena legittimazione ad agire del Comune di
Ciampino che ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Sezione, la società
che gestiva (Equitalia s.p.a. ora Equitalia Sud s.p.a.) – per conto dello stesso
Comune - il servizio di riscossione di vari tributi, lamentando inadempienze
contrattuali e, conseguentemente, minor gettito di somme nelle casse
comunali
(in termini cfr. Sez. Lazio n. 161/2014).
Detto questo in ordine alla pretesa inammissibilità dell’azione del
Comune di Ciampino, che invece dev’essere ritenuta pienamente legittima,
deve accogliersi, per i motivi che seguono, la pretesa dell’Ente.
Il Comune di Ciampino, in ossequio a quanto previsto dal D. L. n.
203/2005, convertito in legge dalla legge n. 248/2005, ha provveduto a
stipulare, in data 10 luglio 2008, una convenzione con l’allora agente della
riscossione Equitalia Gerit sp.a., con la quale affidava a quest’ultima il
servizio di riscossione coattiva dei crediti relative a tributi vari (ICI, Tosap
ecc…), contribuzioni per mense scolastiche, servizio idrico e multe.
Già a fine 2008 iniziava uno scambio epistolare, tra Ente e
concessionario, dal quale emerge, in maniera non equivoca,
l’insoddisfazione del Comune per il mancato, puntuale riscontro, per tutti i
ruoli affidati, delle quote ritenute inesigibili ma, soprattutto, per l’esiguità
degli importi riscossi.

A decorrere dal luglio 2009, il Sindaco della località, supportato dai
vari responsabili di settore del proprio Ente, ha rivolto pressanti, ultimative
richieste al Concessionario, lamentando non solo la scarsa chiarezza
espositiva della documentazione offerta, redatta in maniera difforme da
quanto previsto dall’art. 25 del D. Lgs. n. 112/1999 ma la sostanziale, grave
esiguità di flussi finanziari, in entrata, riferibili ai ruoli affidati.

La contrapposizione riguardava (e riguarda), da un lato, una pretesa
di Equitalia Sud s.p.a. (all’epoca Equitalia Gerit s.p.a.) per rimborso di
quote inesigibili pari ad €. 602.982,68 (richiesta del 27 ottobre 2008), non
corredata da idonea documentazione attestante le procedure inutilmente
avviate e concluse per la riscossione e, dall’altro, il mancato versamento,
nelle casse comunali, originariamente di almeno €. 11.898.890,12 (poi
precisato con emendatio anche a seguito dei documenti prodotti da
controparte in €. 12.091.283,46) quale residuo del carico di ruoli tributari e
non per oltre 31 milioni di euro affidato.
A seguito della lettera del sindaco del 3 luglio 2009 risultano essersi
tenuti incontri e riunioni, anche programmatici per il miglioramento del
servizio ma senza che, secondo parte ricorrente, vi siano stati significativi
risultati.
E’ compito del Collegio dare una valutazione della gestione del
servizio che sia ancorata ad un rigoroso vaglio delle norme, anche pattizie e
della documentazione versata in atti, per cui inderogabile punto di partenza
e fonte di conoscenza utile al raffronto non può che essere la convenzione
stipulata nel luglio 2008, vista anche alla luce delle disposizioni di cui al
Capo II, sezione II del D. Lgs. n. 112/1999.
La procedimentalizzazione ivi disciplinata (e fonte di reciprochi
obblighi) ha come punto genetico la consegna da parte del Comune, con
congruo anticipo rispetto alla scadenza, ad Equitalia, di liste di carico (art.
2) le quali, dopo i controlli da parte del concessionario, costituiscono il
riferimento di solleciti per intimazione di pagamento/costituzione in mora
che la società provvede a recapitare agli interessati.

Un primo obbligo è la comunicazione al Comune dei soggetti
“scartati” per non aver superato i controlli e che il Comune può riproporre
previa correzione.
Provveduto alla riscossione, Equitalia, ai sensi della citata
Convenzione (art. 3), deve riversare all’Ente quanto riscosso entro il
decimo giorno successivo alla decade d’incasso, corredandolo con la
fornitura di un tabulato contenente le informazioni delle posizioni di debito.
Nel caso di soggetti morosi si procede (art. 5) alla riscossione
coattiva ex D. Lgs. n. 112/1999 e norme correlate con le modalità e attività
di cui all’art. 6 e ssgg. che, al di là delle varie fasi, prevede (art. 13) che il
Comune possa effettuare un continuo monitoraggio utilizzando un prodotto
informatico fornito dalla società.
Nel caso in cui si pervenga alla riscossione (art. 14) Equitalia versa,
con le consuete modalità, quanto percepito mentre, in caso negativo, nel
termine di tre anni dalla consegna dei ruoli, comunica le quote inesigibili,
con facoltà del Comune di richiedere la documentazione a campione, onde
procedere alla verifica. Dopo un anno dalla comunicazione, senza
contestazioni, le relative somme si intendono discaricate (art. 15).
Questa è la chiara e lineare procedura in materia di riscossione di
tributi e crediti da parte di Equitalia e per conto del Comune di Ciampino.
Dalla documentazione versata in atti emerge, invece, che tale
procedura non sia stata affatto seguita da Equitalia Sud s.p.a. sia per gli
2008/2011 (durata della Convenzione) sia per i ruoli relativi alle morosità
degli anni precedenti.
Risulta, infatti, che l’Ente locale (cfr. all. n. 8 e ss. dell’istanza di
parte) ha più volte sollecitato la soc. Equitalia a fornire dettagliate
informazioni e chiarimenti in ordine ai ruoli affidati, solleciti rimasti
inevasi.
La difesa della società ha assunto, invece, che avrebbe assolto agli
obblighi previsti dalla Convenzione, con invio della documentazione
relativa ai ruoli, cartelle e stato di riscossione, nonché che dal carico residuo
di €. 12.313.313,56, dovrebbe essere detratto quanto riferibile a soggetti
cessati, falliti ed altro.
Sul punto, però, questo Collegio non può non rilevare che a fronte
dell’onere di puntuale documentazione da versare agli atti del Comune per
consentire la doverosa verifica di ogni posta, la soc. Equitalia si è limitata a
recapitare solo dei rendiconti in formato excel, chiaramente insoddisfacenti
ad assolvere all’obbligo di fornire idonei strumenti di riscontro delle
effettive cause di inesigibilità dei ruoli stessi.
Insoddisfazione più volte rappresentata anche nel corso delle
riunioni tenute dai rappresentanti degli attuali contendenti e confermata
dalle e-mail prodotte.
Appare di evidenza palmare che colui (soggetto giuridico
normalmente avente veste societaria) che si obbliga a gestire il servizio di
riscossione (e per tale fatto riveste la qualifica di agente contabile) deve
dare “legale discarico” delle somme che non può versare nelle casse
dell’Ente affidante; e questa dimostrazione non può che essere fornita
attraverso la produzione documentale delle cause che hanno impedito la
materiale riscossione di quanto dovuto dal debitore erariale.
Non può essere certamente reputata esaustiva ed esauriente
dell’obbligo assunto la produzione di meri resoconti riassuntivi.
Non è neanche a dirsi che produrre tali resoconti su modelli diversi
da quelli previsti sia fatto equipollente, perché quello che qui si discute non
è come sia avvenuta la presentazione di un conto ma piuttosto la totale
carenza di dimostrazione dell’impossibilità materiale e giuridica di
riscossione dei tributi o contributi.
Obbligo e onere che spettava ad Equitalia e che non è stato assolto,
con conseguente affermazione che il carico “non legalmente discaricato”
rimane dovuto.
In merito, poi, all’entità del credito vantato il Comune di Ciampino
ha prodotto un computo (vedi memoria illustrativa depositata il 12 marzo
2015) che la società convenuta non ha contestato nei suoi esatti termini,
limitandosi a generiche affermazioni di disponibilità alle verifiche.
Computo che il Collegio, alla luce dell’analiticità del calcolo e della
mancata, puntuale contestazione di controparte, ritiene ammesso, con la
conseguente affermazione che deve dichiararsi che la società Equitalia Sud
s.p.a. deve essere condannata a versare al Comune di Ciampino la somma di
€. 12.091.283,46 (euro dodicimilioninovantunomiladuecentottantatre/46).
A detta somma deve aggiungersi la rivalutazione monetaria,
secondo gli indici ISTAT, dalla data di scadenza della presentazione di ogni
singolo rendiconto sino a quella presente decisione, dal deposito della quale
decorreranno gli interessi corrispettivi fino all’effettivo soddisfo.
In merito deve respingersi la richiesta di consulenza avanzata dalla
Procura poiché quello che è oggetto di contesa non è l’esatta
determinazione del debito/credito (accertabile attraverso l’adempimento
istruttorio richiesto) ma l’avvenuto (o meno) adempimento dell’obbligo a
fornire esaustiva documentazione del “non riscosso”.

Piuttosto, la Procura Regionale potrà valutare, se ritenuto, l’ipotesi
di sussistenza di danni da disservizio, concretizzatisi a carico della
popolazione del Comune, quale conseguenza del mancato introito delle
somme di pertinenza comunale, nonché per effetto della perdita di tributi o
contributi la cui esigibilità è ormai prescritta.

Le spese di difesa del Comune di Ciampino seguono la
soccombenza e, in mancanza di notula, vengono forfettariamente liquidate a
favore dell’Ente e a carico di Equitalia Sud s.p.a., in €. 1.500,00 (euro
millecinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA.
A carico della società Equitalia Sud s.p.a. sono poste anche le spese
del presente giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio,
definitivamente pronunciando e dichiarato ammissibile il ricorso proposto
dal Comune di Ciampino
CONDANNA
la società EQUITALIA Sud s.p.a. al pagamento in favore del
Comune di Ciampino (Roma) della somma di euro 12.091.283,46 (euro
dodicimilioninovantunomiladuecentottantatre/46), oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali come specificato in parte motiva.
Condanna la società Equitalia Sud s.p.a. a pagare al Comune di
Ciampino (Roma) per spese di difesa, la somma di €. 1.500,00, oltre spese
generali, IVA e CPA.

Condanna, altresì, la società EQUITALIA Sud s.p.a. al pagamento
delle spese processuali che si liquidano in euro 80,00 (ottanta/00).
Manda alla Segreteria per le comunicazioni e le notificazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2015.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to dott. Luigi IMPECIATI F.to dott. Ivan DE MUSSO
Depositato in Segreteria il 6 maggio 2015.
P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
F.to Luigi DE MAIO

 

 

NORMATIVA

REGIO DECRETO 13 agosto 1933, n. 1038
Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti. (033U1038) (GU n.194 del 22-8-1933 )

 

GIURISPRUDENZA

cconti Lazio sent 161 del 2014 Con ricorso notificato in data 31 luglio 2013 e depositato il giorno successivo presso la segreteri
Sezione, il comune di Ciampino ha chiesto a questo Giudice, ai sensi dell’articolo 58 del Regio Decret
1933 n.1038, la declaratoria di responsabilità della banca convenuta e la conseguente condanna del
pagamento in suo favore della somma di €. 95.455,12, oltre interessi e rivalutazione, per la condo
tenuta nella sua qualità di agente contabile tesoriere dell’ente locale medesimo.
In particolare, come si desume dal ricorso, il comune di Ciampino aveva dato mandato alla banca
tesoriera di effettuare alcuni pagamenti relativi ai versamenti di cui al modello F24 del mese di nove
pagamenti che avrebbero dovuto essere effettuati entro la data del 16 dicembre 2004 mentre, in realtà,
furono disposti soltanto in data 29 dicembre 2004

PRASSI


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