IMPOSTA DI SOGGIORNO

 

La giurisdizione contabile in materia di omesso versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive è venuta meno retroattivamente, rendendo incompetente la Corte dei conti a favore del Giudice tributario per i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della riforma del 2020 (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, successivamente interpretata dall' art. 5-quinquies del D.L. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215)

 

Impossibilità di applicare gli effetti di cui agli art.li 5 c.p.c. e 13 c.g.c. ("La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo").

Nel caso di specie l'atto di citazione è stato depositato il 3 settembre 2025 e le somme dovute sono relative ad annualità successive all'entrata in vigore della riforma del 2020

 

Con particolare riguardo alla spettanza della giurisdizione questa Sezione ha reiteratamente evidenziato che la normativa sopravvenuta (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha aggiunto il comma 1-ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con l'interpretazione autentica offerta dall'art. 5-quinquies del D.L. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215), come interpretata dalle Sezioni unite nelle più recenti pronunce (Cass., sez. un., 7 ottobre 2025 - 23 gennaio 2026, n. 1527; Cass., sez. un., 9 agosto 2025, n. 22963; Cass., sez. un., 21 maggio 2024, n. 14028; Cass., sez. un., 12 ottobre 2022, n. 29862; in termini anche la Sezione tributaria - Cass., sez. trib., 7 marzo 2024, n. 6187-e le Sezioni penali - Cass. pen., Sez. VI, n. 30227 del 2020, n. 36317 del 2020; Cass. pen., Sez. I, n. 41793 del 2021), ha fatto venir meno retroattivamente la giurisdizione contabile, salvi gli effetti della c.d. perpetuatio iurisdictionis ai sensi dell'art. 5 c.p.c. con riguardo ai giudizi già incardinati (C. conti, sez. giur. Lazio, sentenza 9 febbraio 2022, n. 115; sentenze 17 gennaio 2023, n. 31; 9 marzo 2023, n. 150; 29 marzo 2023, n. 180; 23 maggio 2023, n. 333; 29 maggio 2023, n. 346; 8 aprile 2024, n. 143; 16 aprile 2024, n. 162; 16 maggio 2024, n. 223; 13 agosto 2024, n. 397; 4 dicembre 2024, n. 542; 23 marzo 20254, n. 165; 7 novembre 2025, n. 453). Nel caso di specie l'atto di citazione è stato depositato il 3 settembre 2025 e le somme dovute sono relative ad annualità successive all'entrata in vigore della riforma del 2020, con impossibilità di applicare pertanto gli effetti di cui agli art.li 5 c.p.c. e 13 c.g.c. ("La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo"). Per tali ragioni deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario (art. 17, comma 1, c.g.c.). Spese compensate (art. 31, comma 3, c.g.c.) P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario. /p>

L'art. 5 c.p.c. stabilisce che la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e che non hanno rilevanza i successivi mutamenti della legge e dello stato di fatto. Quando la giurisdizione e la competenza si determinano sulla base di un elemento che si evolve nel tempo (come accade sempre per le norme e talora anche per i fatti), l'ordinamento blocca la norma e il fatto rilevanti per la sussistenza della giurisdizione e della competenza al momento della proposizione della domanda

Per quanto attiene al ius superveniens — a parte il fatto che il legislatore può sempre stabilire, nella legge che introduce la nuova regola di giurisdizione o di competenza, che essa trovi applicazione anche ai processi in corso — occorre fare eccezione per le sentenze della Corte costituzionale che dichiarano illegittima la norma attributiva della giurisdizione o della competenza. In tal caso, se nel processo in corso la questione di giurisdizione o di competenza non è ancora preclusa, essa è rilevabile da chi è legittimato a farlo.

 

 


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