ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

 

 

 

decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»

il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e con cui sono stati rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l’anno 2024 per il calcolo dell’imposta lorda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023 come segue:

  • fino a 28.000 euro;
  • da 28.001 a 50.000 euro;
  • oltre 50.000 euro.

l’art. 3, comma 3 del citato D.Lgs. 216/2023 recita: “ Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023”.

 

 

 

commi da 750 a 752 della legge 30 dicembre 2024, n. 207

«750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.


751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento».

 


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