DEFINIZIONE TERRENO AGRICOLO

 

L. 160/2019 art. 1 c. 741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: e) per terreno agricolo

si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato

RISOLUZIONE 4/DF del 16 novembre 2023 - conduzione associata di terreni agricoli– Quesiti.

Nel quesito viene, infine, affrontata la problematica della conduzione associata di terreni, in riferimento alla quale viene evidenziata la circostanza che negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più forme di conduzione del genere da parte degli imprenditori agricoli per rispondere alla crescente richiesta qualitativa e quantitativa di prodotti agricoli.

Viene, altresì, puntualizzato che le forme contrattuali più utilizzate di conduzione associata sono il contratto di rete agricolo (art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 2009 e art. 1-bis, comma 3, del D.L. n. 91 del 2014) e il contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali (art. 56, della legge n. 203 del 1982) e che in entrambe le suddette fattispecie l’imprenditore agricolo coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, possessore dei terreni, conduce per un determinato numero di anni (contratto di rete) o per alcuni mesi all’anno (contratto di compartecipazione agraria) i propri terreni, solitamente, con un altro imprenditore agricolo. Nei due casi prospettati, il coltivatore diretto, lo IAP e la società agricola che hanno stipulato i contratti non perdono mai la conduzione dei propri terreni ma li conducono in forma associata, per cui, a parere degli istanti, in siffatte ipotesi non verrebbe meno il requisito oggettivo per poter applicare l’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 1, comma 758 della legge n. 160 del 2019, il quale, si ricorda, dispone che sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione. Nel quesito in esame si perviene, quindi, alla conclusione che per poter usufruire della suddetta esenzione rilevano un requisito soggettivo del possessore del terreno (iscrizione nella previdenza agricola per le persone fisiche o qualifica di società agricola ai sensi del citato art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 99 del 2004) e un requisito oggettivo, vale a dire la conduzione dei terreni.

Al contempo viene segnalato che “Alcune amministrazioni comunali, tuttavia, non sono dello stesso avviso ed interpretano la norma in modo restrittivo nonostante non ci sia nemmeno giurisprudenza che supporti tale interpretazione”. Al riguardo, si possono effettuare le seguenti considerazioni di carattere generale, le quali portano a ritenere che il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano – proprio in ragione della struttura e della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere agli stessi – forme di conduzione associata dei terreni agricoli, che, per la loro stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni in argomento, pena lo snaturamento del contratto stesso. Per cui, si ritiene che, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime di favore di cui al comma 758 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

 

Circolare 4/DF del 14 luglio 2016 - L’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone che “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34”.

L’art. 7, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dalla disposizione precedente, a sua volta, prevede che sono esenti dall’IMU “i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”. Dal combinato disposto delle norme in esame, e con particolare riferimento al primo periodo del comma 13 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, si evince che le misure di favore introdotte dalla legge di stabilità 2016 per i terreni agricoli hanno esplicitamente ripristinato i criteri contenuti nella circolare n. 9 del 1993. Tale intervento normativo con l’espresso richiamo alla circolare in questione ha, quindi, dato veste normativa alle regole per l’individuazione dei terreni agricoli che possono godere dell’esenzione dall’IMU, impedendo così la possibilità di fare riferimento per l’agevolazione in parola ad altri elenchi, come quello rintracciabile all’indirizzo www.istat.it/it/archivio/156224, che valeva nel precedente regime agevolativo1, o di procedere a un aggiornamento dei comuni ivi contenuti. A questo proposito, si deve evidenziare che nell’elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993 sono indicati i comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ora sono esenti dall'IMU ai sensi del menzionato art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 504 del 1992. Nel documento di prassi amministrativa è altresì precisato che “se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD', significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ... Per i comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco”.

Pertanto, per risolvere le problematiche riportate nei quesiti pervenuti, occorre fare esclusivo riferimento alla circolare n. 9 del 1993, tenuto conto della circostanza che la stessa è diretta a individuare i terreni esenti dall’imposta.

 

 

Conferenza unificata, convocata per
5 febbraio 2026, sullo schema di decreto Definizione dei criteri per
la classificazione dei comuni montani” – Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante “Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani”. MANCATA INTESA

Nella seduta del 5 febbraio 2026:
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la
promozione delle zone montane” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, il quale:
- al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani
che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in
base ai parametri altimetrico e della pendenza ed è definito contestualmente l’elenco dei comuni
montani;
- al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione
di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio
supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della citata legge;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare:
- l’articolo 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane al fine di
promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché
misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle
province autonome;
- l’articolo 1, comma 594, il quale prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si
avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a
sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna;
VISTO, altresì, l’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 131 del 2025, il quale dispone che la
ripartizione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli
interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con decreto del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, avvenga sulla base della classificazione dei comuni montani di cui
all’articolo 2, comma 1, della medesima legge;


VISTO l’atto rep. n. 139/CU, con il quale questa Conferenza, nella seduta del 2 ottobre 2025, ha
designato i sei esperti di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 131 del 2025;
VISTA la nota prot. DAR n. 20876 del 28 novembre 2025, con la quale il Capo del Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie ha comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie
l’esito dell’istruttoria tecnica svolta ai fini della relativa proposta per la definizione dei criteri per la
classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane;
VISTA la nota prot. n. 3670 del 15 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21834, con
la quale l’Ufficio di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso
all’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano lo schema di decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, unitamente alla relativa documentazione, ai fini
dell’acquisizione dell’intesa di questa Conferenza;
VISTA la nota prot. DAR n. 21838 del 15 dicembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento
delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di decreto e la relativa
documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per
il giorno 17 dicembre 2025;
VISTA la comunicazione del 16 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21900, con
la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso, in vista della riunione
tecnica del 17 dicembre 2025, le proposte emendative avanzate dal Coordinamento tecnico
interregionale Politiche per la montagna della medesima Conferenza;
VISTA la nota prot. DAR n. 21903 del 16 dicembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento
delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta comunicazione della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI;
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 17 dicembre 2025, nel corso della quale:
- il rappresentante del Coordinamento tecnico interregionale Politiche per la montagna della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha preannunciato l’invio di un documento,
recante integrazioni di carattere formale alle proposte emendative precedentemente trasmesse con la
predetta comunicazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 dicembre
2025;
- il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha preso atto di quanto
rappresentato dal Coordinamento tecnico interregionale Politiche per la montagna, precisando che le
proposte emendative sarebbero state oggetto di approfondimento;
- il rappresentante dell’ANCI ha chiesto chiarimenti in merito all’articolo 4 della legge 12 settembre
2025, n. 131;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 18 dicembre 2025 di
questa Conferenza, è stato rinviato su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, per ulteriori approfondimenti;
CONSIDERATO il dibattito svoltosi, nel corso delle sedute del 29 dicembre 2025 e del 15 gennaio
2026 di questa Conferenza, sullo schema di decreto in titolo, non iscritto all’ordine del giorno delle
medesime sedute;
VISTA la nota prot. n. 396 del 4 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2161, con la
quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso:
- la nuova proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativa ai criteri di
classificazione dei comuni montani di cui all’articolo 2 dello schema di decreto in titolo,
rappresentando che tale proposta tiene conto delle diverse istanze da più parti rappresentate e delle
ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti delle autonomie territoriali in Conferenza unificata,
unitamente all’elenco dei comuni montani, conseguente alla classificazione di cui ai criteri indicati
nella nuova proposta, secondo i dati forniti dall’ISTAT (nuovo allegato all’articolo 2 dello schema
di decreto);
- lo schema di accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani,
predisposto a seguito
delle predette ulteriori interlocuzioni, chiedendo l’iscrizione dello schema di decreto in titolo,
nonché del predetto accordo, all’ordine del giorno della seduta del 5 febbraio 2026 di questa
Conferenza;
VISTA la nota prot. DAR n. 2175 del 4 febbraio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento
delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle
amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
all’ANCI e all’UPI;
VISTA la nota prot. MEF–RGS prot. n. 25551 del 5 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot.
DAR n. 2258, recante il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema di decreto in titolo;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 5 febbraio 2026 di questa Conferenza:
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso mancata intesa, pur
rappresentando che la maggioranza delle stesse era favorevole all’intesa e concordando,
all’unanimità, sulla non decorrenza dei termini previsti dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa;
- il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze non ha formulato osservazioni;
CONSIDERATO, quindi, che nella seduta del 5 febbraio 2026 di questa Conferenza non si sono
create le condizioni di assenso necessarie per il perfezionamento dell’intesa e che le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, all’unanimità, hanno ritenuto che il Governo possa
adottare lo schema di decreto in titolo, senza attendere il decorso del termine previsto dal decreto
legislativo n. 281 del 1997;

VISTO l’assenso del Governo;
SANCISCE MANCATA INTESA
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, recante “Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni
montani”


 


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