vativano chiesa

Anche i luoghi di culto pagano la tassa sui rifiuti  -TARI - (in mancanza di previsione dell'esenzione da parte del regolamento comunale) 

Ai fini della TARI , diversamente dall’IMU e dalla TASI, la normativa di riferimento del tributo non prevede esenzioni per i fabbricati destinati esclusivamente al culto e le loro pertinenze


L’ESENZIONE DALL’IMU è prevista dall’art. 9 c.8 DLgs. 23/2011.

Quest’ultima disposizione stabilisce che “si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992”.

  • Il sopra citato art. 7 c.1 lett d) del DLgs. 504/92 stabilisce che sono esenti dall’IMU “i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze”;
  • Invece, la lett e) dell’art. 7 c.1 del DLgs. 504/92 si riferisce all’esenzione per i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

L’ESENZIONE DALLA TASI è prevista nell’art. 1 c.3 DL 16/2014 conv L. 68/2014.

Quest’ultima disposizione stabilisce che .......Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”;

  • il sopra citato art. 7 c.1 lett d) del DLgs. 504/92 stabilisce che sono esenti dall’IMU “i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze”;
  • invece, la lett e) dell’art. 7 c.1 del DLgs. 504/92 si riferisce all’esenzione per i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810

L’ESENZIONE DALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per i “i fabbricati destinati esclusivamente al culto e le loro pertinenze”, non è espressamente prevista dalla vigente normativa , a differenza di quanto, invece, stabilito si fini l’IMU e TASI per i luoghi di culto.


La normativa sulla TARI stabilisce:

  • all’art. 1 c. 641 L. 147/2013 che Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”;
  • al successivo c. 642 L. 147/2013 stabilisce che “La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”;
  • al comma 659 L. 147/2013 un elenco di esenzioni e riduzioni facoltative che il Comune puo’ prevedere con regolamento (tra le quali non sono contemplate esenzioni per i luoghi di culto)
  • al comma 660 L. 147/2013 che “il Comune puo' deliberare, con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso
Il l legislatore, esercitando la propria discrezionalità politica, ha ritenuto adottare un diverso regime delle esenzioni per i differenti tributi locali (IMU e TASI rispetto alla TARI).

 

Irrilevanza al fine di escludere la tassazione dell’art. 16 dei Patti lateranensi e della L. 137/2016

Le chiese ed i fabbricati di proprietà della parrocchia non rientrano nella categoria prevista dall’art. 15 dei Patti Laterani, ossia ”....e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri”

L’art. 6 della L. 7 luglio 2016, n. 137, pubblicata sulla G.U. n. 170 del 22 luglio 2016, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo scambio di note verbali del 20 luglio 2007” stabilisce che In attuazione dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano, sottoscritto l'11 febbraio 1929, gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato stesso non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilita', se non previo accordo con la Santa Sede, e sono esenti da tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessita' di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione“
La ratio dell’art. 6 è quella di dare attuazione all’art. 16 dei Patti lateranensi, in quanto il godimento delle garanzie indicate nell'articolo 16, comma 1, del Trattato del Laterano è stato messo in questione per effetto della decisione resa dalla Cassazione, sezione V, 14 marzo 2012, n. 4027, che, in un caso concernente l'imposta comunale sui rifiuti (in passato denominata TARI o TARES) relativo alla sede della Pontificia università gregoriana ha ritenuto la disposizione pattizia come meramente programmatica e, in relazione al tributo de quo (a differenza di altri tributi, ad esempio ICI e IMU) ancora carente della necessaria attuazione.

In mertio si osserva che

  • l'articolo 16 del Trattato del Laterano stabilisce alcune garanzie specifiche in favore di alcuni edifici, tassativamente indicati negli articoli da 13 a 16 dello stesso Trattato e situati (quasi tutti, a eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 16, comma 1) nelle zone cosiddette extraterritoriali, ovvero beneficiarie «delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri» (articolo 15, comma 1, del Trattato del Laterano).
  • l’ art. 15 dei Patti Lateranensi (richiamato dal contribuente per dedurre la non tassazione della parrocchia e dei locali), si riferisce ad immobili (tra i quali gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri ) che godono delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri (e che, pertanto, non sono le parrocchie ed i relativi locali di proprietà delle stesse);
  • l’art. 6 della L. 7 luglio 2016, n. 137, che dà attuazione all’art. 16 dei Patti lateranensi, non si riferisce tout court ai luoghi di culto e pertinenze, bensì riguarda esclusivamente gli immobili elencati agli art. dal 13 al 16 dei Patti Lateranensi. Né tantomeno il legislatore avrebbe potuto introdurre (con la citata disposizione) l’esenzione dai tributi soltanto per i luoghi di culto “cattolici” (ulteriori rispetto a quelli individuati nei Patti Lateranesi - che appunto hanno valore pattizio -), pena la violazione dell’art. 3, 8,19 e 20 della Costituzione.

 

Irrilevanza  dell' art. 7 c. 1 e c.2 della L. 121 del 1985 che dipsone che “1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione...... 3 Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime”

 

Le citate disposizioni non lascano intendere che gli immobili ecclesiastici destinati al culto o ad attività di culto sono esenti da qualsiasi imposta o tributo ma trattasi di riferimenti assorbenti in quanto:

  • la normativa sulla tassa sui rifiuti non prevede alcuna esenzione per gli enti di beneficenza o di istruzione. Infatti, anche le istituzioni scolastiche statali sono assoggettate al tributo, seppur a decorrere dall’anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provveda a corrispondere direttamente ai Comuni un importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • i meccanismi di esenzione dovranno riguardare anche le attività “diverse” (quella di utilità sociale) degli enti ecclesiastici in quanto una diversa soluzione comporterebbe le forme di discriminazione espressamente vietate dal combinato disposto degli art. 20,23 e 53 Cost.

Irrilevanza del comunicato della Commissione europea del 19.12.2012 con il quale l’istituzione europea ha riscontrato che “l’IMU è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di stato, in quanto limita chiaramente l’esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche...”

 

La decisione della Commissione Ue del 2012 (confermata dal Tribunale UE con sentenza del 15.09.2016) riguarda il regime di esenzioni ICI ed il regime IMU relativo agli immobili in cui vengono esercitate attività non economiche da parte di enti non commerciali (disciplinato normativamente con il “decreto liberalizzazioni” emanato il 24 gennaio 2012 e convertito in legge n. 27/2012 - articolo 91-bis –).
La fattispecie normativa esaminata e novellata in materia di ICI riguarda gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali ....... delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (ossia attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana).

CONCLUSIONI

E’ necessario distinguere ai fini della tassazione:

  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze”;
  • i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810

In materia di esenzioni ai fini IMU e TASI la vigente normativa prevede l’esenzione sia per la categoria sub a) che per la categoria sub b).

Con riferimento alla TARI la normativa che disciplina il tributo, non prevede l’esenzione nè per la categoria sub a) e né per la categoria sub b). Per quest’ultima categoria l’esenzione dal tributo è disposta dall’art. 6 della L. 7 luglio 2016, n. 137 ma soltanto per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato.

Il regolamento comunale potrebbe prevedere esenzioni ai sensi del 660 art. 1 L 147/2013, in base al quale il Comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso.

 

 

 

 

 

 

 

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