SBLOCCATI I RIMBORSI Imu di competenza statale, maggiorazione Tares ed imposte immobiliari delle Province autonome di Bolzano e Trento (conferenza Stato-città e autonomie locali del 18 giugno 2015).
In data 18 giugno 2015 la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole allo schema del decreto ministeriale che dispone le modalità per l'effettuazione dei rimborsi Imu di competenza statale, dopo quattro anni di applicazione dell'imposta. La bozza del decreto precisa che la disciplina dettata si applica a tutti i tributi locali, dando però prioritariamente attuazione ai rimborsi relativi all'Imu, alla maggiorazione Tares e alle imposte immobiliari delle Province autonome di Bolzano e Trento.

 

Nel caso di versamenti effettuati a Comuni incompetenti è previsto che l'ente locale che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche su comunicazione del contribuente, proceda al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite entro 180 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Per i versamenti in eccesso, compresi quelli di spettanza statale, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012, il contribuente deve presentare un'istanza di rimborso al Comune. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento complessivo corretto, e quindi non vi sia nulla da restituire, ma abbia versato allo Stato una quota di competenza comunale, e viceversa, occorre invece presentare una semplice comunicazione. Questi ultimi importi possono emergere non solo dalle comunicazioni presentate dai contribuenti ma anche dalle ordinarie attività di controllo del tributo

Nel caso in cui spetti il rimborso o comunque venga accertata l'avvenuta compensazione annuale tra quota statale e quota comunale, il Comune deve comunicare al ministero dell'Economia l'importo totale, la quota da rimborsare a proprio carico e quella a carico dello Stato.

Il decreto dà la possibilità (e non l'obbligo) ai Comuni di rimborsare subito la quota statale e poi di chiederne la restituzione allo Stato. Coerentemente, è prevista la restituzione per quei Comuni che in attesa dell'emanazione del decreto hanno già provveduto a effettuare anche il rimborso della quota statale. Nel caso di somme erroneamente versate al Comune ma di competenza statale, il Comune deve provvedere al riversamento a favore dello Stato.

schema del decreto

conferenza unificata del 18 giugno 2015

 

 

 

DOTTRINA

 

 

GIURISPRUDENZA

PRASSI


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