art. 190 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 rubricato "Baratto amministrativo"
1. Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purche' individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale.
I contratti possono riguardare:
- la pulizia,
- la manutenzione,
- l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade,
- ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalita' di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.
In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attivita' svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunita' di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.
art. 24 del DL 133/2014 rubricato "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita' locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio"
I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purche' individuati in relazione al territorio da riqualificare.
Gli interventi possono riguardare:
- la pulizia,
- la manutenzione,
- l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade
- ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalita' di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati,
- e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attivita' posta in essere.
L'esenzione e' concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attivita' individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attivita' posta in essere.
Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunita' di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute
Art. 189 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Interventi di sussidiarieta' orizzontale)
1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attivita' collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parita' di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprieta' della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.
2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilita', nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, ((indicandone i costi ed i mezzi)) di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, ((enti ed uffici interessati, fornendo)) prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attivita' ed i processi di cui al presente comma.
3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale puo', con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresi' le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.
5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non puo' in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente. 6. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbanec. 660. LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). TARI
Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.
La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.
art. 6 c. 4 L DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.
Sono escluse
- le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e;
- gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della formazione
- le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
- gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
- le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
- le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche'
- le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.