Con l’entrata in vigore del canone, avvenuta nel 2021, sono stati abrogati la Tosap, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i relativi canoni e tutti gli altri canoni ricognitori o concessori previsti dalle norme di legge e dai regolamenti comunali, eccetto quelli legati all’erogazione di servizi.
Invarianza di gettito
Il comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019 ha stabilito il principio dell’”invarianza di gettito”, in base al quale la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti dal canone. La norma, tuttavia, ha fatto salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Legge di bilancio 2025 che, con l’articolo 1, comma 757, ha modificato il comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, precisando che la variazione delle tariffe fosse possibile secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
Il Tar Sicilia, con la sentenza n. 313/2025, ha evidenziato che: “al fine di evitare possibili contrarietà con l’articolo 23 della Costituzione, conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell'"invarianza di gettito" quale limite "bidirezionale" per le determinazioni comunali: l'Ente, infatti, ha il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla. Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione "in aumento" del canone da parte dei Comuni”.
A Telefisco 2025, il MEF ha chiarito che le modifiche della Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024) sul Canone Unico Patrimoniale (CUP) non consentono aumenti di tariffe che superino il gettito complessivo previsto dalla normativa istitutiva (Legge 160/2019), negando la rivalutazione automatica ISTAT generalizzata. Le modifiche mirano solo a graduare le tariffe in base a criteri ambientali/urbanistici
Il DL 95/2025 (convertito in L. 118/2025) ha introdotto, all'art. 19-bis, la possibilità per i Comuni di rivalutare annualmente le tariffe del Canone Unico Patrimoniale (CUP) in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. La norma modifica il comma 817 della legge 160/2019, consentendo di adeguare i canoni al costo della vita e superando precedenti incertezze interpretative
La norma introduce la mera possibilità per i Comuni di rivalutare le tariffe del canone in base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Quindi non una rivalutazione automatica .
A differenza di quanto accade per le tariffe del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità, di cui al comma 831 e per quelle dei servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui al comma 831-bis, rivalutate invece per legge annualmente in base alla variazione dell’indice Istat.
La rivalutazione del canone dovrebbe consentire ai Comuni di superare il limite di gettito anzidetto, in misura pari a quello generato dalla predetta rivalutazione. Di fatto confermando implicitamente la sussistenza del limite massimo stabilito dalla giurisprudenza.
INTRODUZIONE ESENZIONI
Il comma 821 della L. 160/2019, completando (e facendo salvo) quanto disposto dal precedente comma 817 in punto di invarianza di gettito, rimette a un regolamento (di competenza del consiglio, da adottare ai sensi e nei termini di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) la disciplina specifica del canone patrimoniale, prevedendo, espressamente, fra gli altri (lett. f)), che il ridetto regolamento possa individuare “ulteriori esenzioni o riduzioni” rispetto a quelle disciplinate direttamente dalla legge (in particolare, nel comma 833). Per quanto sopra un’eventuale esenzione deve trovare il proprio riferimento nella normativa regolamentare, rendendosi necessaria una preventiva ponderazione da parte del competente organo dell’Ente dell'interessse pubblico
Esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per le targhe dei cantieri
L’articolo 8 interviene sull’art. 1, comma 833, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) che disciplina le esenzioni dal canone, modificandone la lettera l). La lett. l) attualmente vigente prevede che siano esenti dal canone le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, relative all’esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che indicano la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono. Con la modifica in esame, si prevede che siano esenti dal canone non solo le insegne, ma anche le targhe che contraddistinguono non solo la sede ma anche il cantiere, ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva a massimo 5 metri quadra
Un ente locale, nell’esercizio della propria autonomia tributaria e regolamentare, può azzerare la tariffa del Canone Unico Patrimoniale per i passi carrabili, purché ciò non alteri gli equilibri di bilancio e nel rispetto del gettito complessivo (Corte dei Conti Lazio nella delibera 11/2025/PAR)
L’ente può prevedere l’azzeramento del Canone Unico Patrimoniale per i passi carrabili, a condizione che:
- venga rispettato il principio di invarianza del gettito: l'eventuale minore entrata deve essere compensata con altre entrate;
- gli equilibri di bilancio siano garantiti e certificati dagli organi di controllo;
- l'agevolazione sia motivata da un interesse pubblico e rientri nelle prerogative regolamentari dell’ente.
Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (Deliberazione n. 216/2024 Corte dei Conti Lombardi)
“i comuni, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare attribuita dalla legge statale, e nei limiti da quest’ultima stabiliti (tesi, in particolare, a garantire 8 invarianza di gettito ed equilibri di bilancio), possono prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, riduzioni o esenzioni, per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo del suolo pubblico, fermi restando l’interesse pubblico e gli altri principi generali che devono conformare le scelte discrezionali”. (conforme Sezione regionale per il controllo della Liguria (n. 162/2024/PAR))
Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilita,
831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
Classificazione dei comuni Tariffa
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Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
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Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1
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In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non puo' essere inferiore a euro 800. Il canone e' comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e' comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
Operatori che forniscono i servizi di pubblica utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831
831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non e' applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
ANNO 2022 OCCUPAZIONE PERMANENTE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dal 1 gennaio 2022 (Rivalutazione ISTAT Dicembre 2020-Dicembre 2021 +3,8%)
Tipologia di occupazione
Tariffa
Occupazioni con cavi e condutture, per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (Art. 1, comma 831, L. 160/2019 e Art. 48 del Regolamento).
Tariffa forfetaria € 1,56/utenza risultante al 31 dicembre dell’anno precedente
Canone unico minimo € 830,40Occupazioni per le reti e infrastrutture di comunicazione elettronica effettuate sul demanio comunale o realizzate sul patrimonio indisponibile del Comune, (Art. 1, comma 831-bis L. 160/2019, inserito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108)
Canone unico € 830,40 euro per ogni impianto.
ANNO 2023 - OCCUPAZIONE PERMANENTE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dal 1 gennaio 2023 (Rivalutazione ISTAT Dicembre 2021-Dicembre 2022 + 11,30%)
Tariffa forfetaria € 1,74/utenza risultante al 31 dicembre dell’anno precedente
Canone unico minimo € 924,24Occupazioni per le reti e infrastrutture di comunicazione elettronica effettuate sul demanio comunale o realizzate sul patrimonio indisponibile del Comune, (Art. 1, comma 831-bis L. 160/2019, inserito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108)
Canone unico € 924,24 euro per ogni impianto.
ANNO 2024
OCCUPAZIONE PERMANENTE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀDal 1 gennaio 2024 (Rivalutazione ISTAT Dicembre 2022-Dicembre 2023 + 0,6%)
Occupazioni con cavi e condutture, per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (Art. 1, comma 831, L. 160/2019 e Art. 48 del Regolamento).
Tariffa forfetaria € 1,75/utenza risultante al 31 dicembre dell’anno precedente
Canone unico minimo € 929,79Occupazioni per le reti e infrastrutture di comunicazione elettronica effettuate sul demanio comunale o realizzate sul patrimonio indisponibile del Comune, (Art. 1, comma 831-bis L. 160/2019, inserito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108)
Canone unico € 929,79 euro per ogni impianto.
ANNO 2025 - OCCUPAZIONE PERMANENTE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀDal 1 gennaio 2025 (Rivalutazione ISTAT Dicembre 2023-Dicembre 2024 + 1,1%)
Occupazioni con cavi e condutture, per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (Art. 1, comma 831, L. 160/2019 e Art. 48 del Regolamento).
Tariffa forfetaria € 1,77/utenza risultante al 31 dicembre dell’anno precedente
Canone unico minimo € 940,02Occupazioni per le reti e infrastrutture di comunicazione elettronica effettuate sul demanio comunale o realizzate sul patrimonio indisponibile del Comune, (Art. 1, comma 831-bis L. 160/2019, inserito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108)
Canone unico € 940,02 euro per ogni impianto.
ANNO 2026 -OCCUPAZIONE PERMANENTE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀDal 1 gennaio 2026 (Rivalutazione ISTAT Dicembre 2024-Dicembre 2025 + 1,1%)
Occupazioni con cavi e condutture, per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (Art. 1, comma 831, L. 160/2019 e Art. 48 del Regolamento).
Tariffa forfetaria € 1,79/utenza risultante al 31 dicembre dell’anno precedente
Canone unico minimo € 950,36Occupazioni per le reti e infrastrutture di comunicazione elettronica effettuate sul demanio comunale o realizzate sul patrimonio indisponibile del Comune, (Art. 1, comma 831-bis L. 160/2019, inserito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108)
Canone unico € 950,36 euro per ogni impianto.