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I principi dello Statuto dei diritti del contribuente e la loro applicazione agli Enti locali.

5. Il garante del contribuente

La figura del Garante è prevista dall'art. 13 della L. 212/2000, lo stesso interviene su sollecitazione di un contribuente o di un qualsiasi interessato che "lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria", inoltre rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti; attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente; rivolge raccomandazioni agli uffici per migliorarne i servizi.

Proprio il riferimento alla “Amministrazione Finanziaria" ed agli uffici con i quali lo stesso deve intrattenere rapporti quali il Ministro delle Finanze, la Direzione regionale, il Comando di zona della Guardia di finanza e con i relativi titolari delle funzioni esercitate da tali uffici, lascia intendere che le sue attribuzioni sono circoscritte al campo dei tributi erariali.

Pertanto lo stesso non ha competenze in materia di tributi locali, atteso che la norma non fa riferimento ai rapporti fra il Garante, le Regioni, le Province e i Comuni ed in considerazione dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti locali, riconosciuta dagli articoli 5 e 119 della Costituzione.

Pertanto i poteri del Garante del contribuente riguardano atti, prassi e comportamenti dell'Amministrazione Finanziaria, per tali dovendosi chiaramente intendere l'Amministrazione finanziaria statale, secondo quanto è dato arguire dall'art. 13, c. 6 della L. 212/2000[31].

A livello locale, gli Enti potrebbero riconoscere nell’ambito della propria autonomia impositiva che le attività del Garante siano svolte dal difensore civico, che per il ruolo di terzietà rispetto all’Amministrazione è l’organo più idoneo allo svolgimento. Infatti il Garante svolge un potere meramente sollecitatorio, cui non consegue per l’ufficio il dovere di annullare o ridurre la pretesa tributaria[32].  Non a caso, infatti, il generale potere di autotutela delle Regioni e degli Enti locali è previsto dall'art. 27, c. 1-ter, L. 18 febbraio 1999, n. 28, che sancisce per detti Enti, la previsione nei loro ordinamenti di appositi organi deputati all'esercizio del potere di revoca, annullamento e sospensione di atti concernenti i tributi di loro competenza.

[31] TAR Puglia 25 novembre 2004 n. 5477, che ha annullato la deliberazione del Garante del contribuente per la Puglia con la quale si avviava un procedimento in autotutela relativamente agli avvisi di accertamento in materia di canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) emanati da un Comune della Regione.

[32] Cfr. Circ. Min. Fin.  n. 59/E del 18 giugno 2001.