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I principi dello Statuto dei diritti del contribuente e la loro applicazione agli Enti locali.

2. Principi che vincolano il legislatore

Il potere legislativo in materia tributaria è vincolato dai seguenti principi della L. 212/2000:

-         la possibilità di adottare norme interpretative in materia tributaria soltanto in casi eccezionali e con legge  ordinaria,  qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica[6];

-         il divieto per le leggi che non hanno un oggetto tributario di contenere disposizioni di carattere tributario, a meno che non siano attinenti all'oggetto della legge stessa (art.2, c.2);

-         l’improrogabilità dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta (art.3). Con riferimento alle proroghe dei termini previsti dalle leggi finanziarie, la giurisprudenza  ha ritenuto che le stesse non siano leggi  speciali, bensì leggi generali che si occupano di  tutto  e  che  possono pertanto  disporre  legittimamente  la proroga di termini[7]. Il legislatore con l’art. 1 c. 162 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007- ha disposto di fatto la proroga dei termini per l’esercizio del potere di accertamento in materia di tributi locali, ancorché la norma incida sull’unificazione dei termini per l’esercizio del potere di accertamento. In merito, alle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza da parte dell’Amministrazione qualora venga constatato un evento di carattere eccezionale che impedisca il regolare rispetto dei termini (art.1 l. 592/1985) la Corte costituzionale con sentenza 27 febbraio 2009 n. 56 ne ha ribadito la legittimità[8];

-         il divieto di disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi o la previsione dell'applicazione di tributi  esistenti  ad  altre  categorie  di soggetti (art. 4).

[6] Corte Cost. 13 luglio 1995 n. 376; Corte Cost. 15 novembre 2000 n. 525 per la quale è possibile l’emanazione di disposizioni di interpretazione autentica anche in presenza di un diverso indirizzo omogeneo della Cassazione. Inoltre, per l’emanazione di disposizioni di interpretazione autentica, è sufficiente che l’interpretazione accolta rientri tra le possibili varianti interpretative del testo originale.  Per la Cass. SS.UU. 28 settembre 2006 n. 25506 “l’emanazione di norme interpretative che incidono su procedimenti in corso, nei quali l’Amministrazione finanziaria è parte in causa, può essere in contrasto con l’art.111 della Costituzione”.

[7] CTR  Perugia 17 aprile 2003  n. 24.

[8] La Corte Costituzionale gia con sentenza n. 177 del 1992 ed ordinanza n. 459 del 1992 ha affermato i seguenti principi: a) «la circostanza che al riscontro del presupposto di fatto da cui discende la proroga dei termini sia preposta  una  delle  parti del rapporto tributario (e cioè l’amministrazione finanziaria)  non  vulnera il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione sia  perché si   tratta   di    attività    accertativa,    sia    perché    l’interesse dell’Amministrazione al regolare accertamento e riscossione delle imposte ha carattere di specialità e natura di valore primario, in quanto  connesso  al generale  dovere  di  solidarietà  dei  singoli  di  concorrere  alle  spese pubbliche (art. 53 della Costituzione)»; b) la previsione di un tale  potere di  proroga  «non  determina  uno  sbilanciamento  della  norma  in   favore dell’amministrazione finanziaria, atteso che la proroga riguarda non solo  i termini   afferenti   all’azione   di   accertamento   o   di    riscossione dell’Amministrazione medesima, ma  anche  i  termini  di  adempimento  delle obbligazioni tributarie dei contribuenti e di altre prescrizioni a carattere formale  poste  a  carico  degli  stessi»;  c)   qualora   l’amministrazione finanziaria facesse, comunque, cattivo esercizio  del  potere  di  cui  agli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 498 del 1961,  il  decreto  emesso  sarebbe «affetto da vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa» e, perciò, incidentalmente  sindacabile  dal  giudice  ordinario  o   tributario,   con possibile disapplicazione dell’atto medesimo. Contra Cass. sez. trib. 2 luglio 2009 n. 15528 che interpretando restrittivamente  la nozione di “eventi eccezionali”, ha ritenuto illegittima la proroga disposta dall’Amministrazione finanziaria, ritenendo la stessa conseguenza di inerzia o negligenza dell’Amministrazione.