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Decreto Legge 12/09/2014 n.133 avente ad oggetto “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

Capo IX - Misure urgenti in materia di energia

Art. 36 - Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi

Art. 37 - Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale

Art. 38 - Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali

Art. 39 - Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive

Articolo 36 - Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi
CAPO IX - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)

1. All’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) e’ aggiunta la seguente:
“n-septies) per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attivita’ economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonche’ per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio di ciascuno anno, sulla base dell’ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall’applicazione dell’articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 rispetto all’anno 2013.”.
2. Con la legge di stabilita’ per il 2015 e’ definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilita’ interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all’articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

 

 

Articolo 37 - Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale
CAPO IX - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

(Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita’ a carattere nazionale e sono di pubblica utilita’, nonche’ indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327.
2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:
a) all’articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole “appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164,” sono inserite le parole: “per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero e le opere accessorie,” e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: “e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati”;
b) all’articolo 52 quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole “urbanistici ed edilizi” sono inserite le seguenti: “nonche’ paesaggistici”;
c) all’articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, il quinto periodo e’ sostituito dal seguente: “I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall’estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita’ di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita’ non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l’autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalita’ di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.”;
d) all’Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunte in fine le parole “nonche’ quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW”.
3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, in accordo alle previsioni, anche quantitative, contenute nelle disposizioni emanate in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, stabilisce meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.

 

 

Articolo 38 - Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali
CAPO IX - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attivita’ di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilita’, urgenti e indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
3. Al punto 7) dell’Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole “coltivazione di idrocarburi” sono inserite le seguenti: “sulla terraferma e”.
4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale e’ stato avviato il procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.
5. Le attivita’ di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o piu’ volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.
6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e’ accordato:
a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell’Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse d’intesa, per le attivita’ da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata;
b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e’ svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori;
c) a soggetti che dispongono di capacita’ tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea e, a condizioni di reciprocita’, a soggetti di altri Paesi.
Le attivita’ di perforazione e di realizzazione degli impianti di sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.
7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le modalita’ di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonche’ le modalita’ di esercizio delle relative attivita’.
8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso.
9. All’articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
“3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l’impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell’attivita’ mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all’articolo 4, comma 1.”.
10. All’articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimita’ delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivita’ di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l’utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell’attivita’ mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, puo’ autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un’analisi tecnico-scientifica che dimostri l’assenza di effetti di subsidenza dell’attivita’ sulla costa, sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attivita’ di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall’attivita’, il programma dei lavori e’ interrotto e l’autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validita’ dell’autorizzazione venga accertato che l’attivita’ e’ stata condotta senza effetti di subsidenza dell’attivita’ sulla costa, nonche’ sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione puo’ essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.
1-ter. Nel caso di attivita’ di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge n.239 del 2004 e successive modificazioni.” .
11. Al comma 82-sexies, dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole “compresa la perforazione”, sono aggiunte le parole “e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento”

 

 

Articolo 39 - Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive
CAPO IX - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), e’ sostituito dal seguente:
“c) per veicoli, di cui all’articolo 47,comma 1, lettere e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonche’ quelli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;”
b) all’articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: “anche in locazione finanziaria” e prima delle parole: “un veicolo” sono inserite le seguenti: “e immatricolano”, e le parole: “da almeno dodici mesi” sono soppresse;
2) al comma 1, lettera a), le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti “fino al 20 per cento”;
3) al comma 1, lettera b) le parole “15 per cento” sono sostituite dalle seguenti “fino al 15 per cento”;
4) al comma 1, lettera c) le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti “fino al 20 per cento”;
5) al comma 1, lettera d) le parole “15 per cento” sono sostituite dalle seguenti “fino al 15 per cento”;
6) al comma 1, lettera e) le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti “fino al 20 per cento”;
7) al comma 1, lettera f) le parole “15 per cento” sono sostituite dalle seguenti “fino al 15 per cento”;
8) al comma 2, l’alinea e’ sostituito dal seguente: “Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operativita’ della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:”;
9) al comma 2, lettera c), le parole “e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);” sono soppresse;
10) al comma 2, lettera d) le parole “da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b),” sono soppresse;
c) all’articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole “esclusivamente come beni strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa” sono sostituite dalle seguenti parole “come beni strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa o dati in uso promiscuo ai dipendenti”.