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L'indennità di risultata prevista dall'art. 42 c.2 del CCNL dei segretari comunali 1998 -2011, puo' essere inferiore al 10% del monte salari anche qualora la valutazione sia "di ottimo" in quanto prevale la capacità di spesa dell'Etnte e la disponibilià di risorse finanziarie aggiuntive destinate a tal fine, ben potendo essere graduato in base alle risorse disponibili anche nella misura del 1,5% del monte salari . Nel caso esaminato, la Corte d'appello confermando il dispositivo del tribunale di Avellino riteneva legittimo l'operato dell'Ente che riconosceva al segretario comunale l'indennità di risultato pari al 1,5% del monte salari anzichè del 10% pur avendo ottenuto tale segreatario la valutazione di ottimo.

La norma contrattuale è chiara in quanto prevede che "Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa".

Il principio giurisprudenziale è estensibile alla maggiorazione dell'indennità di posizione. Ai sensi dell'art.1 del contratto integrativo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 22/12/2003 gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento al Segretario comunale secondo le indicazioni, i criteri ed i parametri come di seguito definiti:
 condizioni oggettive: complessità organizzativa, complessità funzionale e disagio ambientale;
 condizioni soggettive: affidamento al Segretario comunale di attività gestionali, incarichi speciali e progetti speciali;
 criteri: vanno intesi come le "politiche" di contrattazione per la delineazione delle condizioni e dei parametri;
 parametri: sono gli strumenti per la determinazione monetaria della maggiorazione della retribuzione di posizione ;
L'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'Ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario e detta maggiorazione non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento;