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RIFORMA PENSIONI. Dal 1 gennaio 2011 per coloro che matureranno i requisiti per la pensione, la decorrenza è postecipata di un anno. Mentre dal 2015 i tempi di maturazione  dei requisiti saranno aggiornati in relazione alla speranza di vita.

Interventi normativi in materia di pensioni che si sono succeduti nel corso degli anni :

RIFORMA AMATO - (D.Lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992 avente per oggetto "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421") ha apportato le seguenti novità:

a) tipizzazione dele pensioni in: pensioni di vecchiaia, pensioni di anzianità e pensioni di invalidità;

b) modifica ai requisiti per i pensionamenti di vecchiaia. L'età pensionabile viene elevata da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 anni per le donne. La contribuzione minima per la pensione di vecchiaia viene elevata da 15 a 20 anni di contributi.;

c) modifica alla determinazione della retribuzione pensionabile. Il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile è relativo alla media degli ultimi dieci anni di retribuzione antecedenti la decorrenza della pensione e non più all'ultima retribuzione come ad esempio accedeva nel pubblico impiego;

d) indicizzazione delle pensioni all'indice dei prezzi al consumofornito dall'Istat e non più alla dinamica salariale. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL

 

RIFORMA DINI - (L. n. 335 del 17 agosto 1995 ad oggetto "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare") il cui obiettivo è quello di definire i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione.

a) Il sistema di calcolo previdenziale passa dal criterio retributivo (media delle retribuzioni negli ultimi 10 anni di lavoro) al sistema contributivo, quest'ultimo basato sull'effettivo ammontare di contributi versati dal lavoratore durante la propria vita lavorativa. Ha previsto tre sistemi di liquidazione della pensione: I) il sistema retributivo in cui sono inseriti i lavoratori con 18 anni di di anzianità contributiva al 31.12.1995, II) il sistema contributivo in cui sono inseriti i lavoratori che inziano a maturare l'anzianità contributiva dal 01.01.1996 e coloro che hanno la popssibilità di optare in quanto al 31 dicembre 2005 hanno meno di 15 anni di anzianità complessiva di cui 5 nel sistema contributivo, III) il sistema misto in cui sono inseriti i lavoratori con meno di 18 anni di di anzianità contributiva al 31.12.1995. La pensione si calcola tenendo conto di due quote: con il sistema retributivo fino al 31.12.2005 e con il sistema contributivo dal 01.01.2006;

b) viene introdotta la pensione integrativa privata mediante la previdenza complementare a mezzo fondi pensione

RIFORMA PRODI - (L. n. 449 del 27 dicembre 1997 ad oggetto "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") che ha modificato le condizioni per accedere al trattamento pensionistico di anzianità, innalzando il requisito dell'età. Dispone l'art. 59 che per la pensione di vecchiaia, superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi il diritto per l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella seguente tabella per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive

 

 

 

Anno

Età e Anzianità

Anzianità

 

 

 

 

 

 

1998

54 e 35

36

1999

55 e 35

37

2000

55 e 35

37

2001

56 e 35

37

2002

57 e 35

37

2003

57 e 35

37

2004

57 e 35

38

2005

57 e 35

38

2006

57 e 35

39

2007

57 e 35

39

2008

57 e 35

40

 

 

 

 

Per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella seguente tabella:

 

 

 

 

 

Anno

Età e Anzianità

Anzianità

 

 

 

 

 

 

1998

53 e 35

36

1999

53 e 35

37

2000

54 e 35

37

2001

55 e 35

37

2002

55 e 35

37

2003

56 e 35

37

2004

57 e 35

38

2005

57 e 35

38

2006

57 e 35

39

2007

57 e 35

39

2008

57 e 35

40

 

 

 


 

 

RIFORMA MARONI - L. 243/04 che ha innalzato l'età di pensionamento

L DAMIANO PRODI - L. 247/07 che ha previsto una serie di scalini per la pensione di anzianità.

Il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, che reca "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

 

Tipologie di pensionamento:

Pensioni di vecchiaia sono richiesti sia il requisito del lite di età (che è di 65 anni) sia il requisito contributivo.

Pensioni di anzianità (contributiva) sono richiesti i requisiti contributivi e di età sufficienti al raggiungimento delle quota

 

Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 ha apportato modifiche alle finestre di uscite per il pensionando (per vecchiaia e per anzianità contributiva) e modifiche ai criteri di computo della buona uscita.


Coloro che matureranno i requisiti per la pensione di anzianità (contributiva) a decorrere dal 01 gennaio del 2011, dovranno attendere 12 mesi che decorreranno dalla maturazione degli stessi, in base alle disposizioni di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 12.
Quest'ultima disposizione stabilisce, infatti, che chi conseguirà il diritto alla pensione di vecchiaia o di anticipata anzianità entro il 2010 potrà accedere al collocamento a riposo secondo le vecchie finestre programmate dall'art. 1 della legge n. 247/2007, invece chi maturerà il diritto al pensionamento di vecchiaia con la maturazione anche dei requisiti contributivi o di anticipata anzianità (secondo il sistema quote) a decorrere dal 01 gennaio 2011, si vedrà posticipato il collocamento a riposo di ben 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Dalla normativa in esame è escluso il personale del comparto della scuola che continuerà ad andare in pensione ai sensi del comma 9 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 che prevede il collocamento a riposo con l'unica finestra di settembre per chi matura i requisiti di età e di contribuzione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

In sintesi:

Decorrenza accesso al pensionamento dal
Requisiti
(età anagrafica/anni di contribuzione)
Quota
(somma età e contribuzione)
1° gennaio 2011 60 + 36
61 + 35
96
1° gennaio 2012 60 + 36
61 + 35
96
1° gennaio 2013 61 + 36
62 + 35
97


Pertanto, non saranno più applicabili le vecchie finestre di uscita, che erano le seguenti:

Decorrenza accesso al pensionamento dal
Requisiti
(età anagrafica/anni di contribuzione)
Quota
(somma età e contribuzione)
1° gennaio 2010 59 + 36
60 + 35
95

 

 

Requisiti maturati nel trimestre Decorrenza della pensione (finestra di uscita)
31 marzo 2010 1 gennaio 2011
30 giugno 2010 1 gennaio 2011
30 settembre 2010 1 luglio 2011
31 dicembre 2010 1 luglio 2011


Coloro che maturano il diritto pensionistico per anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, dal 1 gennaio 2011 dovranno attendere 12 mese dall'avvenuta maturazione, e pertanto non saranno più applicabili le vecchie finestre di uscita, che erano le seguenti:

Requisiti maturati nel trimestre Decorrenza della pensione
31 marzo 2010 1 luglio 2010
30 giugno 2010
1 ottobre 2010
30 settembre 2010 1 gennaio 2011
31 dicembre 2010 1 aprile 2011



Coloro che maturano il diritto al pensionamento per raggiunti limiti di età anagrafica (c.d. pensione di vecchiaia) dovranno attendere dodici mesi dalla maturazione del diritto per essere collocati a riposo, così cme previsto per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato.

Per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica liquidate secondo il sistema retributivo e misto bisogna anche aver maturato il minimo di 20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni di contribuzione per coloro che erano in servizio al 31 dicembre 1992, (secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 503/92).
Pertanto, non saranno più applicabili le vecchie finestre di uscita, per la pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 comma 5 lettera b) della legge n. 247/07, che erano le seguenti:

Requisiti di età anagrafica e
contributi maturati nel trimestre
Decorrenza della pensione

31 marzo 2010
1 luglio dello stesso anno
30 giugno 2010 1 ottobre dello stesso anno
30 settembre 2010 1 gennaio dell'anno successivo
31 dicembre 2010
1 aprile dell'anno successivo