Computo dell’Irap in sede di determinazione dei compensi incentivanti professionali spettanti agli avvocati e ai tecnici dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Mentre sul piano dell’obbligazione giuridica, rimane chiarito che l’Irap grava sull’amministrazione, su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico. Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione.

L'IRAP a carico dell'Ente sulle somme erogate al personale interno grava sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, individuata nel quadro economico degli interventi.

Quindi l'IRAP viene imputata e decurata dal fondo (Corte Conti SSRR 33/2010 e Corte Conti Puglia 114/2014).

Pertanto, nella determinanzione della quota da ripartire deve tenersi conto oltre che degli oneri previdenziali ed assistenziali anche dell'IRAP e, conseguentemnte le disponibilità di bilancio da destinare ai fondi da ripartire, andranno computate al netto delle somme detraibili, a coprire gli oneri che gravano sull'amministrazione a titolo di IRAP (Cconti Piemonte delibera 16/2012).

 

Corte Conti Puglia 114/2014

REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
                                                             in
Sezione regionale di controllo per la Puglia
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Nella Camera di consiglio del 28 maggio 2014 composta dai magistrati:
Consigliere                          Luca Fazio, Presidente f.f. relatore
Consigliere                          Stefania Petrucci
Referendario               Rossana De Corato
Referendario               Cosmo Sciancalepore
Referendario               Carmelina Addesso
ha adottato la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n. 3149 in data 17 aprile 2014 formulata dal Sindaco del comune di Lequile (LE), registrata al n. 1646 di protocollo in data 28 aprile 2014.
Vista l’ordinanza n. 25/2014 del 13 maggio 2014, con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 28 maggio 2014;
Udito il relatore Consigliere Luca Fazio;
Ritenuto in
FATTO
Il Sindaco del comune di Lequile, con la nota sopra indicata, ha richiesto il parere di questa Sezione in merito alla possibilità di riconoscere al personale dipendente gli incentivi di cui all’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per talune attività.
A tal proposito, il Sindaco riferisce che:
- il responsabile del settore lavori pubblici di quel Comune, oltre alle normali attività di ufficio, per incarico di quell’Amministrazione, svolge ulteriori attività quali
a) progettazione, redazione dei piani di sicurezza, direzione lavori, contabilità, collaudo (nei limiti delle competenze professionali e di quelle previste dalla legislazione vigente relative all’importanza e agli importi dei lavori);
b) coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione;
c) validazione di progetti di opere pubbliche di competenza comunale redatti da professionisti esterni;
- il suddetto dipendente ha richiesto la liquidazione delle competenze professionali svolte, distinguendo, nella richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui alla lett. a) da quelle di cui alle lettere b) e c) non previste nell’elenco delle prestazioni incentivanti dall’art. 92 del D.Lgs. 163/2006. La liquidazione è stata richiesta dal dipendente, in base ad importi forfetari contenuti, comunque, nelle somme appositamente previste ed approvate nei quadri economici di progetto, abbattuti dell’80/90% rispetto alle tariffe professionali;
- l’Amministrazione comunale trae notevole vantaggio economico dalle prestazioni del personale interno alla medesima, raggiungendo l’obiettivo di conformarsi alla disciplina di cui al DL 78/2010 art. 9, c. 2-bis, sul risparmio della spesa;
- gli incarichi di cui alle lett. b) (coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione) e c) (validazione di progetti di opere pubbliche), secondo l’interpretazione del dipendente, non rientrerebbero nelle attività incentivanti di cui all’art. 92 del D.Lgs 163/2006, tuttavia, comportano un suo particolare impegno, con assunzione di specifiche responsabilità, essendo anche effettuate in giorni e orari diversi da quelli d’ufficio per cui potrebbe valere il principio della retribuzione commisurata al lavoro effettivamente prestato.
DIRITTO
1. Sull’ammissibilità del quesito.
In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.
1.1. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, in quanto posta dal Sindaco e quindi dall’organo che, ai sensi dell’art. 50 del TUEL, ha la rappresentanza legale del Comune.
1.2. Sotto il profilo oggettivo, occorre verificare se la questione in esame concerne la materia della contabilità pubblica, se non riguarda attività già svolte in passato (dal momento che i pareri non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati) se ha per oggetto un quesito di portata generale (che non incide direttamente su scelte gestionali di esclusiva competenza degli amministratori degli enti), se non interferisce con giudizi in corso ovvero con altre funzioni intestate alla Corte dei Conti.
La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione Autonomie ha definito gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo.
L’ambito applicativo di tale nozione va circoscritto ad attività contabili in senso stretto (quali la gestione dei bilanci e dei rendiconti, l’acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, la disciplina sulla gestione del patrimonio dell’Ente, l’indebitamento ed i controlli su tali attività), senza che si possa allargare la funzione consultiva intestata alla Corte ad ogni attività degli enti dotata comunque di riflessi di natura finanziaria-patrimoniale.
L’ambito di operatività dell’azione consultiva della Corte dei Conti è stato, peraltro, ulteriormente delineato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 54/2010 del 17 novembre 2010, estendendolo a quesiti “che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.
La richiesta di parere, per i profili sovra esposti, si palesa oggettivamente ammissibile, in quanto riguarda l’interpretazione di norme che impongono agli enti locali il contenimento delle spese di personale.
Inoltre, non riguarda attività svolte in passato, ha per oggetto quesiti di portata generale e non interferisce con giudizi in corso.
In definitiva la richiesta di parere è ammissibile.
2. Nel merito.
La norma dell’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 (che ha le sue origini nella precedente norma dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 della Legge Merloni) prevede un incentivo al personale dipendente dell’ente impegnato in attività collegate ad un appalto di opere, in via di eccezione rispetto al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici (cfr. artt. 2, 24, 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, nonché Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, sentenze nn. 464, 475 e 487 del 2010).
L’eccezionalità della previsione richiede particolare rigore nella disciplina di dettaglio in quanto la corresponsione è subordinata ai seguenti limiti, presupposti e modalità, peraltro oggetto di diffusa interpretazione anche da parte delle varie articolazioni della Corte dei conti:
a. LIMITE PERCENTUALE MASSIMO COMPLESSIVO E COMPUTO NEL QUADRO ECONOMICO. L’importo complessivo destinato ad incentivare il personale non può essere superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro (quindi sono escluse dalla base di calcolo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, IVA, mentre sono inclusi, tra l’altro, gli oneri per la sicurezza pur se non sono assoggettabili a ribasso). La percentuale comprende anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione (l’IRAP viene imputata – e decurtata - al fondo come chiarito dalle SSRR con la deliberazione n. 33/CONTR/2010 del 30 giugno 2010) e grava direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. Essa va individuata, quindi, nel quadro economico dell’intervento, transitando nel c.d. fondo salario accessorio;
b. DIVIETO DI ESTENSIONE DELL’INCENTIVO AGLI APPALTI DI FORNITURA E SERVIZI. In disparte la questione sulle coordinate applicative dell’incentivo per gli atti di pianificazione di cui all’art. 92, comma 6, del Codice dei contratti, la norma del comma 5, ponendo riferimento espresso ai concetti di “opera” e “lavoro”, esclude la possibilità di corrispondere l’incentivo agli appalti pubblici diversi da quelli di lavori, i cui connotati sono definiti a livello normativo dall’art. 3, commi 7 e 8, del Codice dei contratti pubblici;
c. RILEVANZA TECNICA DEI LAVORI E DELLE OPERE. Il regolamento comunale dovrebbe fissare una soglia minima di complessità tecnica (in termini di entità dell’importo e/o di complessità dei lavori e delle opere), come per esempio nel caso di taluni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al di sotto della quale non è prevista la corresponsione di alcun incentivo in quanto non è richiesta un’attività di progettazione, quale richiamata negli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs 163/2006 (così Sezione regionale di controllo per la Lombardia parere 72/2013/PAR del 6 marzo 2013);
d. NECESSARIO RAGGIUNGIMENTO DELLA FASE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA O DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI. La norma, nello stabilire il limite percentuale massimo dell’incentivo in funzione dell’importo posto a base di gara, se da una parte non intende subordinare la spettanza dell’incentivo per le attività espletate nella fase di progettazione all’esito della fase di affidamento o di esecuzione dell’appalto, dall’altra richiede da parte dell’amministrazione che sia stata almeno avviata la procedura di ricerca del contraente. Non influirebbero nella spettanza dell’incentivo eventuali interruzioni del procedimento di appalto, salvo il caso che l’interruzione del procedimento dipenda da errori nell’espletamento delle attività incentivate;
e. NECESSARIA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO. Modalità e criteri di ripartizione devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’Amministrazione, ovvero, per gli enti locali, della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. In assenza del regolamento (e della precedente contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale;
f. CRITERI DI (PRE)DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE EFFETTIVA COMPLESSIVA. La percentuale complessiva effettiva (inferiore a quella massima) delle somme destinate all’incentivo è predeterminata in sede regolamentare in rapporto all’entità e complessità dell’opera da realizzare. Perciò il regolamento deve consentire il calcolo della percentuale effettiva attraverso una congrua e proporzionale gradazione di valori/punteggi da attribuire ai due coefficienti. La predeterminazione di un incentivo sproporzionato rispetto ad entità e complessità dell’opera è potenzialmente foriero di danno erariale alle casse comunali, per cui si impone una ponderazione adeguata e oggettiva dei valori;
g. CRITERI DI (PRE)DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE EFFETTIVA INDIVIDUALE. Le quote dell’incentivo, calcolato secondo i criteri fissati nella lettera precedente, destinate alle figure professionali impegnate nelle attività, devono essere predeterminate in sede regolamentare in rapporto alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La predeterminazione deve avere ad oggetto la ripartizione (del 100% dell’incentivo effettivo complessivo) tra le figure professionali indicate nella lettera successiva, in funzione delle responsabilità connesse anche alla fase endo-procedimentale raggiunta. Per esempio, per il responsabile del procedimento, per gli incaricati della redazione del progetto e per i loro collaboratori occorre suddividere e graduare l’incentivo in funzione delle fasi o delle parti di esse nelle quali potrebbero svolgere le proprie incombenze (progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, affidamento, esecuzione dei lavori), e solo a seguito della conclusione della fase o in relazione al suo stato di avanzamento può essere erogato l’emolumento. La carenza ordinaria di risorse umane idonee allo svolgimento di uno degli incarichi remunerabili con l’incentivo, come frequentemente avviene per gli enti di piccole dimensioni, non può indurre alla predeterminazione di percentuali sproporzionate a favore (ma anche a detrimento) di quelle, in concreto, presenti nell’organico, in quanto l’unico criterio che il legislatore prevede è quello del confronto teorico tra responsabilità esistenti in capo a tutte le figure professionali potenzialmente coinvolte nell’intero procedimento di appalto. Per tale motivo è stata ritenuta del tutto incongrua la devoluzione dell’intero incentivo al responsabile del procedimento quando parte delle prestazioni professionali erano svolte da tecnici esterni (A.V.LLPP Del. n. 31 del 17 febbraio 2004);
h. TASSATIVITA’ DELL’ELENCO DEI POSSIBILI BENEFICIARI. La corresponsione dell’incentivo può essere disposta solo a favore dei seguenti soggetti in organico all’amministrazione:
- responsabile del procedimento
- incaricati della redazione del progetto
- incaricati della redazione del piano della sicurezza
- incaricati della direzione dei lavori
- incaricati del collaudo
- collaboratori dei soggetti predetti.
i. TETTO QUANTITATIVO INDIVIDUALE. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 1, comma 10-quater, del Dl. 23 ottobre 2008, n. 162 convertito nella legge 22 dicembre 2008, n. 201, al fine di porre un temperamento ad effetti illimitatamente espansivi della spesa pubblica.
Con riferimento specifico al quesito del Comune, per “trattamento economico complessivo annuo lordo” la norma, riferendosi implicitamente all’art. 45 del DLgs 165/2001, intende il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, indennità di comparto) e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile (escluso quello derivante da altri incentivi per la progettazione).
Il limite, essendo rapportato ad un’annualità, è apposto non solo alla misura dell’incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell’anno. Non rileva in tal senso la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto all’emolumento che avviene con l’esecuzione della prestazione (nello stesso senso Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 427/2001/PAR del 30 giugno 2011).
Così il chiaro riferimento alle attività di progettazione indica che trattasi delle sole attività elencate nell’allegato tecnico XXI di cui all’art. 164 del D.Lgs 163/2006 (in tal senso anche Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 604/2009/PAR del 14 settembre 2009).
L’eventuale eccedenza dell’incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell’ente e non redistribuibile al personale destinatario dell’incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di personale nell’anno successivo a quello di esecuzione dell’incarico;
l. PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLE ATTIVITA’ INCENTIVATE. L’incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del dirigente della struttura competente del buon esito della specifica attività effettivamente svolta del dipendente e della sua stretta attinenza all’incarico per il quale la norma prevede l’incentivo. Ciò corrisponde anche al principio fissato dall’art. 7, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 secondo il qualele amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese;
m. DIVIETO DI REDISTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVO NON RIPARTITE A CAUSA DELL’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO ALL’ORGANICO O ALL’ASSENZA DI ATTIVITA’ CONNESSE ALL’APPALTO DA PARTE DEI SOGGETTI DESTINATARI. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive dell’accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati costituiscono economie. Pertanto, non potranno essere reimpiegate a favore del personale interno destinatario dell’incentivo.
Per quanto concerne lo specifico quesito, il comune di Lequile chiede se il dipendente che svolge le attività di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione, nonché quelle di validazione di progetti di opere pubbliche di competenza comunale redatti da professionisti esterni possa essere destinatario di una quota (non definita dall’ente) dell’incentivo.
Come già illustrato la disciplina vigente prevede che il corrispettivo sia destinato a figure determinate che, si ribadisce, sono quelle di responsabile del procedimento, incaricato della redazione del progetto, incaricato della redazione del piano della sicurezza, incaricato della direzione dei lavori, incaricato del collaudo, nonchè di collaboratore dei soggetti predetti.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (anche detto “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera” o “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”) è contemplato dall’art. 89, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (c.d. Testo unico sulla sicurezza), che lo definisce quale soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92.
L’art. 89 stabilisce, peraltro, un regime di incompatibilità per cui egli non può essere datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), a meno che non vi sia coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
L’art. 92 nel disciplinare le funzioni, prevede che il coordinatore, durante la realizzazione dell’opera:
a) verifica l’applicazione da parte delle imprese e lavoratori autonomi dell’applicazione delle disposizioni del Piano di sicurezza e coordinamento
b) verifica l’idoneità del Piano operativo di sicurezza e della continua coerenza con il Piano di sicurezza e coordinamento e con il fascicolo di cui all’art.91, c. 1, lett. b)
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 (obblighi dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro e dei preposti, misure generali di tutela e obblighi per la sicurezza dei datori di lavoro dell’impresa affidataria), e alle prescrizioni del piano di sicurezza, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da’ comunicazione dell'inadempienza all’AUSL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
g) in taluni casi, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art. 91, c. 1, lettere a) e b).
Secondo quanto prescrive l’art. 90,comma 4, del predetto Testo unico, la sua nomina è obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea.
L’art. 98 prescrive specifici requisiti di formazione (laurea conseguita in determinate classi e corso specifico di formazione) e tirocinio (espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per periodi variabili da uno a tre anni a seconda del titolo di studio posseduto).
L’art. 151 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, inoltre, prevede che le funzioni possano (rectius debbano) essere svolte dal direttore dei lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa o, in caso negativo, da almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Sull’oggetto del quesito si è già espressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti nell’atto AG41-08 del 21 gennaio 2009, rilevando che l’omessa indicazione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione tra i destinatari dell’incentivo deve farsi risalire alla lett. h), comma 2, art.125 del DPR 554/1999, la quale pone l’attività di tale figura professionale in capo al direttore operativo dei lavori o, se non designato, al direttore dei lavori.
Da ciò deriverebbe che, ai fini dell’incentivo, l’attività del personale interno all’ente adibito a tale mansione deve trovare copertura all’interno dell’aliquota attribuita all’ufficio del direttore dei lavori.
L’incarico in argomento non trova espressa previsione nel Codice dei contratti, a differenza dell’omologa figura dell’incaricato della sicurezza per la fase di progettazione, per cui sembrerebbe prevalere il principio dell’onnicomprensività del trattamento economico.
Purtuttavia, si condivide l’orientamento assunto dall’Authority di settore (sulla scorta di altro precedente dato dalla Determinazione n. 43/2000 del 25 settembre 2000), in quanto effettivamente l’incarico è considerato dalla normativa speciale quale incarico complementare a quello di direttore dei lavori o di direttore operativo, cioè da soggetti che a diverso titolo (per espressa designazione o perché rientranti nel novero dei collaboratori) sono già destinatari di quota dell’incentivo.
Tale interpretazione è coerente con l’intento della norma dell’art. 92, comma 5, del Codice dei contratti, che è quello di privilegiare l’apporto delle professionalità interne incentivandone l’utilizzo qualunque sia la fase dei lavori nella quale esse operino, dalla progettazione al collaudo
Sarà, pertanto, cura del regolamento dell’ente prevedere una maggiorazione della quota dell’incentivo spettante per tale incarico quale specifica responsabilità professionale connessa alle specifiche prestazioni da svolgere.
Per quanto concerne la seconda parte del quesito, l’attività di validazione dei progetti è contemplata dall’art. 112, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (già art. 30, commi 6 e 6-bis, della legge 109/1994).
Secondo detta disposizione, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, che
- gli elaborati progettuali rispondano alle prescrizioni richieste in materia di progettazione dall’art. 93 del Codice dei contratti;
- che siano conformi alla normativa vigente;
- che vi sia l’unità progettuale tra progetto esecutivo e definitivo e tra definitivo e preliminare.
Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.
Il regolamento, giusta anche il rinvio ad esso ad opera dell’art. 93, comma 6, del Codice dei contratti, disciplina le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
Il regolamento detta disposizioni di dettaglio dagli artt. 44 a 59.
L’art. 47 obbliga la stazione appaltante a ricorrere alle strutture e al personale tecnico proprio o di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’art. 33, comma 3, del codice.
Per i lavori di importo inferiore ai 20 milioni di euro l’attività di verifica può essere svolta da:
- l’unità tecnica accreditata ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;
- gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti se il progetto è stato redatto da progettisti esterni;
- gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti dotate di un sistema di controllo di qualità se il progetto è stato redatto da progettisti interni.
Per opere puntuali di importo inferiore a un milione di euro e per opere a rete sotto soglia comunitaria (€ 5.278.000), l’attività di verifica può essere effettuata dal Responsabile del procedimento, se non ha svolto le funzioni di progettista, o dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.
Anche in tal caso l’attività dell’incaricato della verifica del progetto, pur se non espressamente contemplata dall’art. 92, comma 5, del D.Lgs 163/2006, viene ricondotta alla figura del Responsabile del procedimento o dei suoi collaboratori. Perciò, alla luce di quanto dispone il terzo periodo di detta norma, tale attività deve essere valorizzata in termini di spettanza di una maggior quota dell’incentivo, in quanto incrementa la responsabilità professionale dell’incaricato. Si rammenta in ogni caso che la corresponsione di tale maggiorazione deve essere preceduta da un’intesa in sede di contrattazione decentrata e dalla conseguente modifica del regolamento comunale che disciplina la materia.
PQM
Nei termini sovra esposti è il parere della Sezione.
Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio di supporto, al Sindaco del comune di Lequile (Le).
Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 28 maggio 2014.
F.to Il Presidente f.f.
Luca Fazio

 

Depositata in Segreteria il 28 maggio 2014
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo

 

DOTTRINA

 

 

GIURISPRUDENZA

PRASSI


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