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DISCIPLINA GENRALE DELL'ORARIO DI LAVORO PER GLI ENTI LOCALI

La disciplina generale relativa all'orario di lavoro per gli enti locali è prevista dall'17 del CCNL del 06/07/1995, in base al quale:

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti.

2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario, è determinata previo esame con le Organizzazioni Sindacali, dai dirigenti responsabili, nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142 al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
-ottimizzazione delle risorse umane
-miglioramento della qualità delle prestazioni
-ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza
-miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
-rispetto dei carichi di lavoro.

4. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:

      orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;

      orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;

      turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario secondo quanto previsto dall' art. 13 del DPR n. 268 del 1987;

      utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro;

      priorità nell'impiego flessibile, purchè compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266;

    5. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico.

 

L'orario di lavoro rientra tra le materie regolamentate dalla contrattazione collettiva decentrata per quanto riguarda:

1) i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro (art. 4, c.2 lett. m) CCNL 1.4.1999)

2) La articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro (art. 22, c.3 CCNL 1.4.1999)

L'orario di lavoro rientra tra le materie per le quali i soggetti sindacali possono attivare la procedura della concertazione (art. 8, c.1 lett. a) CCNL 1.4.1999).

In base alla'rt. 7 del citatao cpntratto CNL (informativa)

     L’ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.

     Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l’informazione  deve essere preventiva.

Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dall’art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998.

     Nei casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 è prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione è altresì effettuata nelle materie in cui essa è prevista dal D.Lgs. 29/93.

In base alla'rt. 8 del citatao cpntratto CNL (concertazione)

1.      Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.7, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL. stipulato il  31.3.1999  e per le seguenti materie:

a)   articolazione dell'orario di servizio;

b)  calendari  delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;

c)   criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale;

d)  andamento dei processi occupazionali;

e)   criteri generali per la mobilità interna;

f)   definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute ai sensi dell’art.6, comma 6, del D.Lgs.n.29/1993.

La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla  data diricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale ri­sultino le posizioni delle parti.

Dott. Forgione Gianluca