Split payment

 

Con la Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa,

ha fornito i primi chiarimenti in materia di split payment, di cui al comma 629, lett. b), dell’art. 1 della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”) e di cui al Decreto attuativo del Mef 23 gennaio 2015, in merito all’individuazione del perimetro applicativo dello split payment (devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale, nonché sulle modalità di correzione (senza applicazione di sanzioni) per le eventuali violazioni commesse »»»»»»»»»

 

Split payment: modalità e termini per il versamento dell’IVA da parte della PA


La legge di Stabilità 2015 ha introdotto l’art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
In base a tale meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l’IVA addebitata loro dai fornitori.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2014 è stato pubblicato il D.M. 23 gennaio 2015, con cui vengono disciplinate le modalità attuative del c.d. split payment.

SOGGETTI PASSIVI

L’art. 2 del decreto stabilisce che i soggetti passivi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto IVA, apponendo su di essa l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto ma non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale). Tale imposta, infatti, deve essere versata dall’amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa.


La circolare identifica le seguenti amministrazioni pubbliche come destinatarie, in presenza degli altri requisiti previsti, della disciplina in oggetto:
- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 TUEL, nonché gli altri enti locali indicati dall’art. 2, D.Lgs. n. 267/2000 (Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni);
- Camere di Commercio e istituti universitari;
- ASL ed enti ospedalieri (ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera);
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS);
- enti pubblici di assistenza e beneficienza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

Soggetti esclusi


Per le stesse ragioni, la circolare ritiene che il meccanismo dello split payment non è applicabile per le operazioni effettuate nei confronti degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività.
Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quali, ad esempio, l’AGCOM), l’ARBA, l’ACI, l’ARAN, l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’INAIL e l’IPSO.

Per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina https://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php

L'articolo 3 dispone che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura. Tuttavia, a fini di semplificazione, si consente all’amministrazione acquirente di optare un’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.

L’art. 4 del decreto disciplina le modalità che devono essere seguite per il versamento dell’IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente; il versamento potrà essere effettuato, alternativamente:
a) con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Il pagamento all’Erario deve avvenire, senza che possa beneficiarsi della compensazione orizzontale con crediti di altre imposte, utilizzando un apposito codice tributo:
- per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, mediante modello “F24 Enti pubblici”;
- mediante versamento unificato ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, per i soggetti che non sono titolari di conti presso la Banca d’Italia, ma sono autorizzati a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane;
- direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203, per gli altri soggetti.

La nuova misura, nelle more del rilascio, ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione Europea, trova comunque applicazione, come ha precisato il Mef tramite il Comunicato stampa citato, con riferimento alle le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.

CONTABILIZZAZIONE PER IL FORNITORE. Ai fini contabili il fornitore dovrà emettere fattura con rivalsa dell’Iva, indicando che l’imposta non sarà mai incassata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. L’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente ed andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura oppure per il tramite di una apposita scrittura relativa al credito totale acceso nei confronti dell’ente pubblico.

CONTABILIZZAZIONE PER la PA. Quanto invece alla gestione contabile dell’ente pubblico debitore dell’Iva, in merito anzitutto all’esigibilità dell’imposta, si prevede che, per le operazioni soggette al meccanismo dello “split payment”, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura (cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015).

CASI DI NON APPLICAZIONE. Lo “split payment” non trova applicazione nei seguenti casi:
a) quando il cessionario o committente già assume la veste del debitore dell’Iva, ad esempio nel caso di operazioni soggette al regime di inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. n. 633/1972 o di acquisti intracomunitari;
b) quando trattasi di compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

 

 

PRASSI

  • Con la Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, ha fornito i primi chiarimenti in materia di split payment, di cui al comma 629, lett. b), dell’art. 1 della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”) e di cui al Decreto attuativo del Mef 23 gennaio 2015, in merito all’individuazione del perimetro applicativo dello split payment, nonché sulle modalità di correzione (senza applicazione di sanzioni) per le eventuali violazioni commesse »»»»»»»»»

     

    L’Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) ha avviato una raccolta firme contro la norma contenuta nella legge di stabilità che obbliga la pubblica amministrazione a non corrispondere più l’IVA alle imprese, riversandola direttamente all’erario (c.d. split payment) »»» La disposizione - si legge in una nota dell’ANCE - si inserisce in un contesto in cui l’Unione europea già tiene l’Italia sotto osservazione per i ritardi nei rimborsi dei crediti IVA, che superano i 2 anni, e dei pagamenti dellaPA, che vanno oltre i 6 mesi di ritardo, si legge nella petizione
  • Fatturazione elettronica e split payment
    Lo split payment impone adeguamenti dell fatturazione elettronica. La norma, che andrà a regime dal prossimo 31 marzo, interessa anche le procedure informatiche relative alla fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche amministrazioni. Fatturapa.it ha immediatamente adeguato il proprio sistema per permettere l’assolvimento del nuovo obbligo. Il 2 febbraio 2015 è stato pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it il nuovo formato (versione 1.1) per la redazione delle fatture.

GIURISPRUDENZA