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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12/09/2014 il Decreto Legge 12/09/2014 n.133 avente ad oggetto “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

 

Capo I - Misure per la riapertura dei cantieri

Art. 1 - Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale

Art. 2 - Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione

Art. 3 - Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia

Art. 4 - Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali

 


Articolo 1 - Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale
CAPO I - MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI
(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale)

1. L’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A e’ nominato, per la durata di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l’attivita’ di Commissario. L’incarico e’ rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell’intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all’approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell’opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i progetti anche gia’ approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario puo’ bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall’approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d’urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del
mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all’espletamento di ogni attivita’ amministrativa, tecnica ed
operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all’uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all’avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all’asse ferroviario Napoli - Bari puo’ essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.
3. Gli interventi da praticarsi sull’area di sedime della tratta ferroviaria Napoli - Bari, nonche’ quelli strettamente connessi alla realizzazione dell’opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita’.
4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati e’ convocata entro quindici giorni dall’approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, la questione, in deroga all’articolo 14-quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni e’ rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra piu’ amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu’ enti locali. Se l’intesa non e’ raggiunta entro sette giorni, la decisione del Commissario puo’ essere comunque adottata.
5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
6. Con apposita convenzione a firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Commissario puo’ avvalersi a titolo gratuito dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa ai fini dei rapporti con il territorio interessato per il miglior risultato nella realizzazione dell’opera.
7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari e’ eseguita a valere sulle risorse previste nell’ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il Commissario provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli - Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell’asse ferroviario AV/AC Palermo - Catania - Messina.
10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza e’ scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, e’ approvato il Contratto di Programma 2012 - 2016 parte Investimenti stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014. Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI e’ finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali.
11. Per consentire l’avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all’articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita’ urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

 

Articolo 2 - Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione
CAPO I - MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI
(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 174, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:“ 4-ter. Il bando di gara, puo’ altresi’ prevedere, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi piu’ complessi di successive articolazioni per fasi, l’integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilita’ in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilita’ economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.”.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 174”.
4. Al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’ultimo periodo: “ne’ agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state gia’ dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto” e’ soppresso.

 

 

Articolo 3 - Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia
CAPO I - MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI
(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia)

1. Per consentire nell’anno 2014 la continuita’ dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e’ incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l’anno 2013, 26 milioni per l’anno 2014, 231 milioni per l’anno 2015, 159 milioni per l’anno 2016, 1.073 milioni per l’anno 2017, 2.066 milioni per l’anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
2. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonche’ entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui al comma 1:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n.69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014:
Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
Completamento sistema idrico Basento - Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste - Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria,
individuati, con priorita’ per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo - Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco - Bergamo;
Messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo - Ventimiglia;
Completamento e ottimizzazione della Torino - Milano con la viabilita’ locale mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Continuita’ interventi Nuovo Tunnel del Brennero;
Quadrilatero Umbria - Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell’articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n.147, relativo al superamento delle criticita’ sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno - Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello; Adeguamento della strada statale n.372 “Telesina” tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della “Tremezzina” sulla strada statale internazionale 340 “Regina”; Collegamento stradale Masserano
Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR; Asse viario Gamberale - Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell’art.18, comma 9, del decreto-legge n.69 del 2013.
3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1 e’ destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:
a) quanto a 39 milioni per l’anno 2013 mediante utilizzo delle disponibilita’ iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) quanto a 11 milioni per l’anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilita’ derivanti dalle revoche disposte dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) quanto a 15 milioni per l’anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l’anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l’anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
d) quanto a 94,8 milioni per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) quanto a 79,8 milioni per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
f) quanto a 51,200 milioni per l’anno 2015, a 155,8 milioni per l’anno 2016, a 925 milioni per l’anno 2017 e a 1.918 milioni per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a),
b) e c), per l’appaltabilita’ e la cantierabilita’ delle opere determinano la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.
6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e sono attribuite prioritariamente:
a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto - Notarbartolo;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l’hinterland.
7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalita’ di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.
8. Per consentire la continuita’ dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano
Venezia secondo lotto Rho - Monza, di cui alla delibera CIPE 60 del 2013; nonche’ sono definitivamente assegnate all’Anas S.P.A. per il completamento dell’intervento “Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400”, le somme di cui alla tabella “Integrazioni e completamenti di lavori in corso” del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all’anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012.
9. Le opere elencate nell’XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 - 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al capoverso precedente, confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e confermato Autorita’ Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto gia’ previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 2007 ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. E’ abrogato il comma 11-ter dell’articolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
12. Dopo l’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, e’ aggiunto il seguente comma:
“2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita’ speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze a uno o piu’ capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell’ambito del decreto di cui al comma 2.”.

 

 

Articolo 4 - Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali
CAPO I - MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI
(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali)

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, e’ data facolta’ di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche’ gia’ definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell’opera. Ove l’Ente abbia necessita’ di definire il procedimento in tempi celeri, i termini di cui all’articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla meta’. Resta ferma la facolta’, da parte del Comune o dell’unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla meta’.
2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficolta’ amministrative, e’ data facolta’ di avvalimento a scopo consulenziale - acceleratorio dell’apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l’anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilita’ interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche;
b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l’immediato avvio dei lavori da parte dell’ente locale richiedente;
c) i pagamenti per i quali viene richiesta l’esclusione del patto di stabilita’ devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.
4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell’istruttoria di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilita’ interno e l’importo dei pagamenti da escludere.
5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita’ interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L’esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all’anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all’anno 2015.
I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013; c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita’ entro la medesima data.
Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanita’.
6. Per l’anno 2014, l’esclusione di cui al secondo periodo del comma 5 e’ destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall’applicazione dell’articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell’esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sito web «https://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita’ interno rispettivamente nel 2014 e 2015.
7. Al comma 9-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole “i pagamenti in conto capitale sostenuti” sono inserite “nel primo semestre”;
b) al terzo periodo, le parole “derivanti dal periodo” sono sostituite da “derivanti dall’esclusione di cui al periodo” e le parole “nel primo semestre dell’anno” sono sostituite da “entro l’anno”.
8. Al fine di consentire la prosecuzione dell’emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’ rifinanziata di 250 milioni per l’anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede:
a) quanto a 29 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l’anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni per l’anno 2014, 180 milioni per l’anno 2015, 100 milioni per l’anno 2016 e 70 milioni per l’anno 2017, si provvede: a) quanto a 29 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l’anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
c) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2014, 180 milioni per l’anno 2015, 100 milioni per l’anno 2016 e 70 milioni per l’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;
d) quanto a 50 milioni per l’anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.