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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12/09/2014 il Decreto Legge 12/09/2014 n.133 avente ad oggetto “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

Articolo 15 - Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese
CAPO IV - MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)

1. Il Governo promuove l’istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessita’ di adeguata patrimonializzazione.
2. La finalita’ del Fondo e’ il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l’altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L’intervento del Fondo sara’ costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.
3. Il Fondo sara’ sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. e la sua operativita’ e’ subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei “prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie”, quale risultante dall’ultima “Indagine sul credito bancario in Italia” effettuata da Banca d’Italia.
4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potra’ altresi’ investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.
5. La gestione del Fondo e’ affidata ad una societa’ di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verra’ gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla Banca d’Italia.
6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l’esclusione delle offerte che:
a) pur tenendo conto della tipologia d’investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo;
b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o piu’ sottoscrittori del Fondo;
c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento L’offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della societa’ di gestione del risparmio.
7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralita’, imparzialita’, indipendenza e terzieta’ rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell’economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse.
8. Il soggetto gestore e’ tenuto a presentare annualmente al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull’operativita’ del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell’intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalita’ organizzative del Fondo.