Il d.l. n. 174/2012 ha innovato il sistema dei controlli interni degli enti locali, già richiamato dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 286/1999.
Rappresenta un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali e si pone anche quale contrappeso ai maggiori poteri concessi ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione.
I controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l’efficacia e l’efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l’attendibilità del ciclo di gestione amministrativo e finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico), sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).
art. 147 del TUEL (Tipologia dei controlli interni)
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato ((nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni)), l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'entee) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
art. 148 del TUEL (controlli esterni)
Il referto annuale del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 148 Tuel)
Le Sezioni regionali della Corte verificano annualmente - tramite l’apposito referto ad esse inviato dall’ente locale - la regolarità della gestione e il funzionamento dei controlli interni al fine del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio.
La relazione del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni viene redatta con l’assistenza del direttore generale o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista tale figura.
La Corte svolge un controllo esterno incentrato sul funzionamento del sistema dei controlli, sulla loro adeguatezza ed efficacia.
La relazione è obbligatoria per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, i Sindaci delle Città metropolitane e i Presidenti delle Province.
In tale ambito le delibere, spesso assunte nelle forme del referto, sono contrassegnate da codice VSGC-verifiche sul funzionamento dei controlli interni e hanno contenuto prevalentemente collaborativo
Le relazioni vengono redatte sulla base di sulla base di apposite linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte
Ai sensi del comma 4 "in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. "
Pertanto, l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 148, comma 4, Tuel lascia impregiudicata la responsabilità amministrativa per danno erariale e sanzionatoria in caso di dissesto dell’ente (art. 248, commi 5 e 5 bis Tuel)