FAL – Fondo anticipazione liquidità
l’Ente, nel bilancio di previsione deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 52, co.1-bis, D.l.n.73/2021, conv. nella L. n. 106/2021, per il ripiano delle quote dell'eventuale disavanzo derivante dal riappostamento del FAL
l’Entedeve rispettare nel bilancio di previsione le disposizioni di cui all’art.52, co.1-ter, D.l.n.73/2021, conv. nella L. 106/2021, in relazione alle modalità di contabilizzazione del FAL e stanziare nel titolo 4 di spesa l’importo della rate di ammortamento del FAL;
-l’Ente nell’entrata del bilancio dece iscrivere le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL nell’apposita voce denominata "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" (che consente anche agli enti in disavanzo di poter applicare queste somme, in deroga ai cc. 897-898 della legge n. 145/2018);
La Nota integrativa allegata al bilancio di previsione deve dare evidenza delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell’anticipazione (che non possono essere finanziate dalla quota di avanzo accantonato “utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità” e/o dal Fondo anticipazioni liquidità stesso)
Riparto, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità.
L'art. 52 c. 1 quater stabilisce che a seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi))
ENTI IN DISSESTO E FAL
L’art.1 comma 663 della Legge di bilancio 2026 inserisce all’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter, il seguente: «1-quater. L'ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui
all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compreso il fondo anticipazione di liquidità, con deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. L' eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».
La disposizione prevede, pertanto, che gli enti in dissesto, nel rideterminare il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente alla presentazione del bilancio riequilibrato, oltre ad escludere i debiti e crediti trasferiti all’Organismo straordinario di liquidazione, iscrivano il fondo anticipazione di liquidità (FAL).
Il disavanzo eventualmente risultante per effetto di tale iscrizione potrà essere ripianato in 10 anni, con quote annuali costanti, a partire dall’anno in cui si presenta il bilancio riequilibrato.