Fondo di riserva (Art. 166 - 176)

 

Art. 166 - Fondo di riserva (missione 20, programma 1, titolo 1, macro aggregato 10 )

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio»;

 

Art 166 c 2-quater - Fondo di riserva di cassa (missione 20, programma 1)

la consistenza del fondo di riserva di cassa deve rientrare nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Art. 176 - Prelevamenti dal fondo di riserva

1. I prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno

 

PRELEVAMENTO IN ESERCIZIO PROVVISORIO

 

punto 8.12 dell’Allegato 4/2 – Principio contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria del Decreto Legislativo 118/2011, “Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare:

- obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi,
- da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente)
- e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza,

il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.

A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio”

Il bilancio di previsione deve tener conto delle risultanze della variazione avvenuta in esercizio provvisorio, al fine di soddisfare il limite minimo/massimo delle percentuali definite dall’articolo 166 comma uno del TUEL

FAQ ARCONET  del 14/3/2106 sulle possibili modalità di gestione delle spese per il referendum:

  1. Variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all’interno della missione 1/programma 07 (come previsto dal principio applicato 8.13): è possibile quindi “effettuare variazioni compensative all’interno della missione 1/programma 07 (agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno del programma 07, e ai capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli) al fine di stornare le risorse disponibili della missione 1/programma 07 a favore dei capitoli di spesa concernenti lo svolgimento delle consultazioni popolari”.
  2. Utilizzo del fondo di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione (come previsto dal principio applicato 8.12): “se le risorse stornate ai capitoli concernenti il referendum non sono sufficienti […] è consentito anche l’utilizzo del fondo di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione”.
  3. Variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione: “considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4 […] A tal fine, i comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell’Interno e tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per i referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l’articolo 175, comma 4 e 5, del TUEL”.

 

NON è necessario Il parere del revisore per le delibere con cui la giunta dispone prelevamenti dal fondo di riserva sia perché trattasi di atti di competenza della giunta e sia perché in tali casi si configura un prelievo dal fondo ma non una vera e propria variazione di bilancio.

 

 


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