I soggetti

L’obbligazione è un vincolo giuridico disciplinato e tutelato in virtù del quale si instaura un rapporto tra soggetto attivo (creditore) e soggetto passivo (debitore) detto rapporto obbligatorio.
Questo rapporto è eminentemente personale anche quando si riferisce ad un bene di proprietà dell’uno o dell’altro soggetto. Il suo contenuto consiste nella pretesa di un soggetto alla prestazione di uno o più soggetti.

L’obbligazione è quel rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (detto debitore) è tenuto ad adottare in favore di un altro soggetto (detto creditore) un determinato comportamento (prestazione), che può consistere in un fare, in un non fare o in un dare. L’obbligazione è il paradigma del rapporto giuridico, inteso come relazione tra 2 soggetti istituita e governata da una regola del diritto. Tale regola attribuisce al creditore il diritto di credito, che consiste nella pretesa giuridicamente tutelata all’esecuzione della prestazione, e impone al debitore l’obbligo di porre in essere quella stessa prestazione. Il rapporto obbligatorio nel suo insieme viene definito obbligazione. Ciò rappresenta il retaggio di un’impostazione teorica che considerava la norma giuridica un imperativo e riconosceva la primazia logica del dovere sul diritto, ritenendo il diritto fosse un riflesso del dovere. Tale impostazione è stata superata: oggi la norma giuridica è considerata un giudizio ipotetico che lega la fattispecie ad una determinata conseguenza (l’effetto), secondo il noto schema logico <<se è A, allora deve essere B>>. Da ciò deriva che il diritto del creditore e l’obbligo del debitore sorgono simultaneamente per effetto della norma che individua in una fattispecie la fonte di un’obbligazione. L’emancipazione del concetto di obbligazione moderna si deve a Savigny: tale emancipazione si sostanzia nel superamento dell’idea dello assoggettamento del debitore al creditore e nell’affermazione dell’assoggettamento del patrimonio del debitore al dominium del creditore.

Il diritto di credito è un diritto soggettivo appartenente alla categoria dei diritti relativi: mentre i diritti assoluti, come il diritto di proprietà, si caratterizzano per il fatto che il titolare soddisfa da sé l’interesse che l’ordinamento ha inteso riconoscere attribuendogli il diritto; nel caso del diritto relativo di credito il soddisfacimento dell’interesse del creditore è sempre mediato dalla prestazione del debitore, nel senso che la sua realizzazione necessita della cooperazione del debitore

 

il dovere di correttezza

 

Il comportamento di tali soggetti è disciplinato dagli articoli 1175 c.c. e 1176 del c.c.
Secondo l’articolo 1175 del c.c. il creditore e il debitore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, quindi non devono utilizzare scorrettamente le propria posizione.
Secondo l’articolo 1176 del c.c. il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, e quindi la stessa diligenza con cui cura gli interessi della propria famiglia (diligenza dell’uomo medio).
La diligenza è rapportata all’attività professionale che si svolge e la tolleranza viene ridotta al minimo nei confronti del professionista.

 

l'interesse

il motore del rapporto obbligatorio è l’interesse del creditore, in quanto la prestazione a cui è tenuto il debitore è preordinata alla realizzazione di tale interesse: ciò si evince dall’art. 1174 c.c. secondo cui << la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore>>. Tale articolo ha fatto sorgere un dibattito in dottrina: ci si è chiesti come mai l’obbligazione, pur potendo essere destinata al soddisfacimento di un interesse non patrimoniale, debba avere ad oggetto una prestazione patrimoniale, cioè suscettibile di valutazione economica.

Una cosa è l’interesse, necessario perché esista un diritto di credito, interesse che può essere anche non pecuniario (economico) come religioso, scientifico, ecc. Una cosa è la valutazione economica della prestazione che deve essere sempre possibile. Quindi la patrimonialità della prestazione non presuppone necessariamente un interesse pecuniario del creditore.

prestazione

L’articolo 1174 del c.c. stabilisce che la prestazione deve essere economicamente valutabile e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
La prestazione deve essere economicamente valutabile perché il debitore risponde dell’obbligazione con tutti i suoi beni che, possono essere aggrediti dal creditore se il debitore non esercita il proprio dovere.

Si è sostenuto che la patrimonialità della prestazione è imposta dalla disciplina dell’obbligazione, essendo necessario individuare un parametro per determinare la misura del risarcimento del danno in caso di inadempimento. Questa tesi non convince perché il danno risarcibile va commisurato al pregiudizio che la mancata esecuzione della prestazione ha arrecato all’interesse creditorio e non al valore economico della prestazione.
Secondo la tesi prevalente il requisito della patrimonialità della prestazione deve essere inteso non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, nel senso che tale requisito ricorre non solo quando il bene o il servizio è scambiato nel mercato (e quindi risulta un valore di mercato), ma anche quando le parti del rapporto, fissando un corrispettivo monetario, lo abbiano assunto quale oggetto di una prestazione patrimonialmente rilevante (ad es. obbligo contratto dal violinista nei confronti dei propri vicini di non suonare in determinate ore del giorno; se a fronte di questo impegno i vicini si obbligano a pagare un corrispettivo, la prestazione dedotta presenterà certamente carattere patrimoniale per le parti). La giurisprudenza ha ritenuto sussistente il requisito della patrimonialità ogniqualvolta una prestazione venisse dedotta in contratto a fronte di una controprestazione di sicura natura patrimoniale (Cassazione 1971).

 

Altri requisiti della prestazione

Una prestazione perché possa essere tale da far sorgere un diritto di credito, oltre ad essere economicamente valutabile deve essere:

  • Possibile;
  • Lecita;
  • Determinata o determinabile.

A. La prestazione deve essere possibile, cioè realizzabile; quindi l’impossibilità della prestazione determina la nullità dell’obbligazione.
L’impossibilità può essere:

  • Assoluta o relativa.

L’impossibilità è assoluta e oggettiva quando la prestazione non può essere in nessun modo adempiuta qualunque sia il soggetto obbligato.
L’impossibilità è relativa quando riguarda solo il debitore o la sua capacità economica o le sue attitudini.

  • Fisica (materiale) o giuridica.

L’impossibilità fisica si ha quando la prestazione è impossibile materialmente , come sarebbe quella di un soggetto che si impegnasse a vendere un bene già distrutto.
L’impossibilità è giuridica quando la prestazione pur non consistendo di per sé in un illecito non è possibile per legge (Es. Vendita di un bene demaniale)

  • Originaria (iniziale) o sopravvenuta.

L’impossibilità è originaria quando la prestazione è impossibile già inizialmente e quindi l’obbligazione non sorge.
L’impossibilità è sopravvenuta quando la prestazione inizialmente possibile, fa sorgere l’obbligazione, ma con il tempo diventa impossibile.

Va comunque precisato che l’impossibilità temporanea non impedisce l’esistenza dell’obbligazione, quindi è valida l’obbligazione di prestare cose future. (Esempio: vendere un edificio non ancora costruito)
Se l’impossibilità di esecuzione è parziale, anche la nullità dell’obbligazione è parziale, quindi ciò che resta possibile da adempiere deve essere adempiuto.

B. La prestazione deve essere lecita e quindi conforme alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
Illecite, perché contrarie alle norme imperative sarebbero le obbligazioni relative alla stampa e al commercio di banconote false.
Illecite, perché contrarie all’ordine pubblico sarebbero le obbligazioni avente come contenuto prestazioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento;
Illecite, perché contrarie al buon costume sarebbero le obbligazioni avente come contenuto prestazioni contrarie alla morale sociale.

C. La prestazione infine deve essere determinata o determinabile perché l’oggetto della prestazione deve essere certo ed individuato (non può essere quindi troppo indefinito).
Ad esempio è valida l’obbligazione che abbia per contenuto la prestazione di 3 quintali di paglia, anche se l’obbligazione è generica, ma non è valida l’obbligazione di dover dare della paglia.

 

L’obbligazione in relazione alla prestazione e al suo oggetto

La prestazione si distingue in positiva e negativa.
La prestazione positiva ha per oggetto un dare o un fare.
La prestazione negativa ha per oggetto un non dare o un non fare.

obbligazione naturale

L’art. 2034 c.c. offre una riposta al problema della sorte delle attribuzioni patrimoniali poste in essere in esecuzione di un’obbligazione naturale, cioè di un dovere apprezzabile sul piano della morale sociale, ma estraneo all’ordinamento giuridico. Si pensi ad es. alle attribuzioni patrimoniali in favore del convivente more uxorio: in assenza di una disposizione normativa che le imponga, esse non potranno assimilarsi all’adempimento dell’obbligo giuridico di assistenza materiale posto dall’art. 143 a carico dei coniugi. Tuttavia, la giurisprudenza riconduce tali ipotesi alla categoria delle obbligazioni naturali, ritenendo che tra i conviventi vi sia un dovere morale di assistenza reciproca, a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio del solvens. Il fatto che i doveri in parola siano estranei all’ordinamento implica che essi non siano coercibili, nel senso che non vi è alcuna azione volta a farli osservare.
L’art. 2034 c.c. esclude la ripetibilità di quanto sia stato prestato in esecuzione dei doveri derivanti da un’obbligazione naturale: quindi, esclude che l’accipiens, ossia colui che ha beneficiato della prestazione, sia tenuto alla restituzione di quanto ricevuto dal tradens, cioè colui che ha eseguito la prestazione. Il dovere morale o sociale in esecuzione del quel viene compiuta l’attribuzione patrimoniale opera come fondamento giustificativo dell’attribuzione medesima: questa rinviene nell’obbligazione naturale la propria causa, in difetto della quale la prestazione risulterebbe indebita e, dunque, ripetibile.
L’art. 2034, 2° co. c.c. precisa che le obbligazioni naturali non producono altri effetti: ciò al fine di chiarire che esse non sono suscettibili di novazione, di compensazione.
La irriducibilità delle obbligazioni naturali allo schema delle obbligazioni civili spiega perché la prestazione del tradens non possa essere considerata un adempimento.
La disposizione in esame, inoltre, specifica che la prestazione è irripetibile solo ove questi abbia agito spontaneamente. Tale precisazione si comprende ove si rifletta sul fatto che l’attribuzione patrimoniale di cui si esclude la ripetibilità si concretizza in un negozio dispositivo a titolo gratuito al quale risulterà applicabile la disciplina dei vizi del consenso, per cui la volontà del tradens deve essere libera e consapevole. Al riguardo, occorre precisare che secondo un’opinione diffusa e accolta dalla giurisprudenza la soluti retentio non è esclusa ove la prestazione sia stata posta in essere con l’erroneo convincimento che essa fosse giuridicamente dovuta. Da ciò si evince che ai fini dell’irripetibilità di cui all’art. 2034 c.c. è necessaria sia la capacità d’agire, che la capacità naturale.
Le obbligazioni naturali oggetto di una disciplina legale tipica sono il pagamento dei debiti di gioco (art. 1933, 2° co.) e l’esecuzione della disposizione testamentaria fiduciaria (art. 627 c.c.).
Il pagamento del debito prescritto(art. 2940) non può essere ricondotto alle obbligazioni naturali, perché, non essendo rilevabile d’ufficio, l’obbligazione non si estingue ipso iure, ma solo qualora venga eccepita dal debitore. Ne deriva che il pagamento del debito prescritto non è ripetibile non perché all’obbligazione estinta sopravvive un dovere morale e sociale di pagare il debito, ma perché esso costituisce adempimento di un’obbligazione civile ancora in essere.
Tra le obbligazioni naturali atipiche individuate dalla giurisprudenza vengono in rilievo, oltre alle attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio, anche il pagamento di interessi ultralegali pur in difetto di una pattuizione scritta e l’esecuzione di una disposizione testamentaria nulla.


 

 

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