Invalidità e inefficacia


Il codice disciplina due ipotesi di invalidità :nullità ed annullabilità.

Il negozio nullo è del tutto inefficacie.

Il negozio annullabile produce effetti che possono essere rimossi con sentenza costitutiva avente tra le parti efficacia ex tunc.

Può dunque dirsi che l'invalidità è collegata alla inefficacia in senso lato , se si considera che la sanzione che colpisce il negozio invalido è la mancata produzione di effetti o la possibilità di rimuoverli. L'inefficacia in senso lato non è però autonoma categoria, è cioè un modo di essere del contratto quando non si producono effetti negoziali .

E'invece autonoma la categoria dell'inefficacia in senso stretto , che deve essere distinta dalla invalidità.
Infatti il negozio inefficace è pur sempre un negozio valido e dotato di una propria rilevanza di fronte al diritto. L'inefficacia per questo non può identificarsi nemmeno con l'irrilevanza.

Dunque l'inefficacia del contratto è distinta in due categorie:

a) l'inefficacia in senso ampio, che invece, riguarda tutti i casi in cui la mancanza di effetti deriva da un fattore intrinseco come un vizio, che a sua volta può derivare dal fatto che il negozio pur essendo giuridicamente esistente, è manchevole o viziato nei suoi elementi o requisiti essenziali: in tal caso si ha la figura dell'invalidità.
b) l'inefficacia in senso stretto, che comprende tutte le ipotesi in cui la mancanza degli effetti derivi da un fattore estrinseco, ovvero quando si verifica un'inettitudine transitoria del contratto a produrre i suoi effetti (es. un contratto valido non produce i suoi effetti giacché è sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi) → il negozio è valido ma per un fatto esterno non produce i suoi effetti.

Il collegamento tra la fattispecie ed il fatto ulteriore che determina l'inefficacia, può essere:
a) collegamento strutturale:qui il fatto ulteriore è meramente impeditivo → si parla in tal caso di inefficacia originaria del negozio, essendo gli effetti impediti fin dall'inizio
Il collegamento può essere:
– necessario: quando la fattispecie non è intrinsecamente idonea alla produzione degli effetti (esempio è oggetto determinabile o indicato genericamenteo rimesso all'arbitrio del terzo)

– accidentale: quando la fattispecie è intrinsecamente idonea alla produzione degli effetti, come nel caso del negozio condizionato sospensivamente.

b) collegamento funzionale: quando il fatto è sopravvenuto e non è meramente impeditivo perché trae con sé conseguenze giuridiche proprie, che eliminano quelle già prodotte dalla fattispecie (non si tratta di un fatto meramente impeditivo) → in tal caso l'inefficacia è successiva
Anche il collegamento funzionale può essere necessario (es. risoluzione, rescissione, revoca dell'atto di disposizione) o accidentale (es. condizione risolutiva o termine finale).

Diversa è l'inesigibilità che si configura quando il creditore non può efficacemente pretendere l'adempimento di un'obbligazione anche se nata da un contratto valido ed efficace. L'inesigibilità si atteggia alla stessa stregua della prescrizione.

NULLITA'


Nel codice civile manca una definizione ma il libro IV prevede il regime ad essa applicabile.
L'atto nullo è improduttivo di effetti per un vizio strutturale. Si discute se questa regola tolleri eccezioni.
In caso di risposta positiva si parla di qualificazione negativa,in caso di risposta negativa si parla di inqualificazione perché non c'è nulla di giuridicamente rilevante.

ANNULLABILITA'

Al contrario della nullità, l'annullabilità è prevista al fine di tutelare interessi individuali .

La sanzione dell'annullabilità indica una valutazione normativa di minore gravità della nullità che rende opportuno lasciare dipendere la sorte del contratto da un apprezzamento discrezionale del portatore dell'interesse leso.
Risponde a tale ratio l'art. 1426 che affermi che il contratto non è annullabile qualora il minore abbia con raggiro occultato la propria età. Infatti se l'Art. 1425 (che prevede l'annullabilità del contratto nel caso in cui una delle parti sia incapace legalmente di contrarre) fosse posta a tutela di interessi superindividuali non sarebbe ammissibile nessuna eccezione tantomeno l'art.1426 .
L'annullabilità può essere domandata solo dalla parte interessata all'eliminazione degli effetti del contratto prodottisi (legittimazione relativa che è la regola ). Il giudice non può intervenire ex officio.

Vi sono ipotesi normative di legittimazione assoluta con l'attribuzione del potere di impugnare l'atto a chiunque abbia interesse. Ad esempio l'interdizione legale (Art. 1441 comma 2),che non è un istituto posto a tutela dell'incapace ma è una sanzione prevista dall'ordinamento che perciò allarga la legittimazione parlando così di annullabilità assoluta.

Può il destinatario di una dichiarazione annullabile respingerla per impedire che si producano i suoi effetti?
Es. Si pensi alla situazione i cui si trova il proponente che è venuto a conoscenza che l'oblato ha subito violenza da parte di un terzo , e non ha avuto il tempo di revocare la proposta prima dell'arrivo della accettazione.
1) Chi propende per la soluzione positiva ritiene sia inevitabile, perché se non rifiuta il destinatario dovrà subire l'attesa dell'azione di annullamento.
2) Chi invece propende per la soluzione negativa ritiene che, essendo il giudice ad esercitare il potere di annullamento con sentenza costitutiva, il destinatario non può eliminare la dichiarazione. Il destinatario non può neanche ridurre il periodo di incertezza con una interpellatio al dichiarante, ossia con la richiesta all'oblato consapevole dell'annullabilità dell'atto, e considerando il suo silenzio come causa della perdita dell'azione di annullamento ,perché la perdita dell'azione può derivare solo da convalida (che può essere espressa o per fatti concludenti ma mai con silenzio) .Tuttavia taluni ritengono che il potere di interpello potrebbe creare una situazione di apparenza e di affidamento che legittima, in caso di esercizio successivo dell'azione, una eccezione basata sull'abuso del diritto.

 

 

Differenza tra  risoluzione, nullità ed annullamento del contratto.


La risoluzione presuppone che vi sia un contratto concluso validamente, dal quale scaturisce un rapporto giuridico che presenta un rilevante squilibrio nel suo svolgimento, a causa di fatti successivi alla conclusione del contratto. Al contrario, la nullità e l’annullabilità si hanno in presenza di un contratto concluso invalidamente.
In altri termini, uno squilibrio rilevante del sinallagma genetico dà luogo all’invalidità del contratto (nelle due forme della nullità e dell’annullabilità); uno squilibrio rilevante del sinallagma funzionale dà luogo al rimedio della risoluzione, cioè dello scioglimento del rapporto derivante dal contratto, sorto validamente.

 

 

 

 

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