La Cassazione Penale, Sez. IV, con sentenza n. 13865 del 1 aprile 2015 ha confermato la decisione assunta dai giudici del merito sulla condanna del datore di lavoro, a causa di una caduta al suolo di un operaio, per aver omesso di valutare il rischio lavorativo di caduta dall'alto (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 96, comma 1, lett. g)), e per non aver adottato le opere provvisionali idonee ad eliminare il pericolo di detta caduta (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 122).

Il fatto
Un operaio, che si stava occupando di imbiancare la parete di un capannone, ponendosi sopra due tavole sistemate a 2,6 metri di altezza sui muri di un bagno, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo; in seguito all'accaduto, lo stesso riportava un trauma cranico e diverse fratture, tali da renderlo incapace di svolgere le sue mansioni per un periodo superiore ai 40 giorni.
In primo grado, il Tribunale di Milano, condannava il legale rappresentante dell'impresa edile per il reato di lesioni colpose, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nello specifico, l'accusa gli contestava l'omessa valutazione del rischio lavorativo di caduta dall'alto (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 96, comma 1, lett. g)), e la mancata adozione delle opere provvisionali idonee ad eliminare il pericolo di detta caduta (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 122).
Il datore di lavoro decideva di ricorrere in appello, e la corte territoriale riformava la sentenza di primo grado, soltanto nella parte in cui concedeva di non menzionare la condanna nel certificato penale.
Pertanto, l'imputato proponeva il ricorso per Cassazione.

Secondo la Cassazione Penale
Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso del datore di lavoro, il quale aveva sollevato censure sull'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il collegio ha ritenuto la prima censura priva di rilievo, in virtù del fatto che la prova della responsabilità dell'imputato fosse stata raggiunta attraverso la valutazione sia delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sia degli elementi di prova estranei a quelle dichiarazioni.
Pertanto, i giudici di merito hanno correttamente ricostruito gli eventi e le circostanze attraverso le dichiarazioni testimoniali.
Quanto al secondo motivo di ricorso, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la corte ha rilevato che non ci fosse alcuna insufficienza o incongruità nello sviluppo logico della motivazione dettata nella sentenza impugnata.
Difatti, per giurisprudenza consolidata, la sussistenza delle circostanze attenuanti (art. 62 bis c.p.), può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e non può essere sindacata in Cassazione.
In particolare, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio.
Sulla base di queste osservazioni, gli ermellini hanno ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente deciso sulla questione in esame, dato che non c'era nessun elemento positivamente apprezzabile che facesse propendere la decisione per la concessione della attenuanti generiche, dato che il lavoratore infortunato non era stato regolarmente assunto e, in corso di giudizio, il datore di lavoro aveva negato che lo stesso lavorasse alle sue dipendenze e in seguito non aveva provveduto al risarcimento del danno.
Per tali ragioni, la Cassazione Penale ha ritenuto il ricorso infondato.

 

»»»»»»»»»»»»

Fatto

1. Con sentenza resa in data 19/6/2013, il Tribunale di Milano ha condannato A.L. alla pena di quattro mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di M.O., in Milano, il 19/7/2010.
All'imputato, in qualità di legale rappresentante dell'impresa edile L. (e datore di lavoro della persona offesa) era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica indicate nel capo d'imputazione, in conseguenza della quale l'O., intento all'esecuzione di operazioni di imbiancatura della parete di un capannone situata al di sopra dei bagni ad un'altezza di m. 2,6 dal suolo, ponendosi sopra due tavole da ponte sistemate sui muri del bagno, perdeva l'equilibrio a causa del piegamento del manico di plastica del rullo (fornitogli dal L.) con il quale stava eseguendo l'imbiancatura, rovinando al suolo (dopo aver sfondato i controsoffitti dei bagni sottostanti) procurandosi lesioni consistite in un trauma cranico non commotivo, frattura piramidale nasale e frattura bilaterale di polso, comportanti un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni.
In particolare, all'imputato era stata contestata, in termini di colpa specifica, l'omessa valutazione del rischio lavorativo di caduta dall'alto (art. 96, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 81/08) nonché la mancata adozione delle opere provvisionali idonee ad eliminare il pericolo di detta caduta (art. 122 d.lgs. n. 81/08).
Con sentenza resa in data 29/4/2014, la corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale, confermando, nel resto, la decisione del primo giudice.
2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, censurando la decisione della corte milanese per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo quest'ultima confermato la responsabilità dell'imputato sulla base di un'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, per lo più fondate sulle interessate dichiarazioni della persona offesa non adeguatamente riscontrate dalla documentazione richiamata dai giudici del merito.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per avere ingiustificatamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato.

Diritto

3. Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio come debba ritenersi priva di rilievo la censura sollevata dal ricorrente con riguardo al preteso difetto di riscontri probatori in ordine alle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dalla persona offesa.
Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, sulla scorta dell'esame dello sviluppo motivazionale seguito in entrambe le decisioni di merito (che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo: cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906 e segg. conformi), è emerso come la prova della responsabilità dell'imputato sia stata raggiunta attraverso la congiunta valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa unitamente a una molteplicità di elementi di prova tratti da fonti del tutto estranee a quelle dichiarazioni, avendo i giudici del merito ricostruito, tanto la circostanza dello svolgimento della propria attività lavorativa, da parte dell'O., alle dipendenze dell'impresa dell'imputato, quanto le effettive modalità di provocazione delle lesioni sofferte dal lavoratore, avvalendosi delle dichiarazioni rese dal teste A., oltre che del riscontro di natura fattuale e logica costituito dall'eventuale inspiegabilità della presenza del lavoratore nel luogo dell'infortunio se non in correlazione all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione affidati in appalto proprio all'impresa dell'imputato.
Deve pertanto ritenersi che i giudici del merito abbiano ricostruito gli eventi e le circostanze poste a fondamento della riconosciuta responsabilità dell'imputato sulla base di un'adeguata e corretta conferma probatoria delle coerenti dichiarazioni testimoniali accusatorie rese dalla persona offesa.
4. Quanto alle restanti censure illustrate in ricorso, rileva la corte come le doglianze avanzate dal ricorrente, con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non individuino alcuna insufficienza o incongruità nello sviluppo logico della motivazione dettata nella sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni di mero fatto o apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede.
In thema, con riferimento al contestato diniego delle attenuanti generiche, è appena il caso di richiamare il consolidato (e qui condiviso) indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).
Quanto all'onere di motivazione sul punto imposto al giudice del merito, è stato altresì precisato come quest'ultimo non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (in tal senso, ex multis, v. Cass. Sez. 1, n. 3772/1994, Rv. 196880).
In particolare, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così Cass., Sez. 2, n. 3609/2011, Rv. 249163).
Nel caso in esame, la corte territoriale ha correttamente negato il ricorso di circostanze attenuanti generiche, correlando tale decisione (sulla scia delle considerazioni sul punto espresse dal giudice di primo grado) all'inesistenza di alcun concreto elemento positivamente apprezzabile in favore dell'imputato e alla circostanza che lo stesso, dopo aver assunto irregolarmente ("in nero") il lavoratore infortunato, ha negato in giudizio l'esistenza del rapporto di lavoro, senza risarcire neppure parzialmente il danno, in tal modo non mostrando alcuna resipiscenza rispetto alla condotta contestatagli (cfr. pag. 7 della sentenza d'appello, là dove richiama la sentenza di primo grado, pag. 4), così radicando, il conclusivo giudizio espresso sul trattamento sanzionatorio, al ricorso di specifici presupposti di fatto, sulla base di una motivazione in sé dotata di intrinseca coerenza e logica linearità.
5. Il complesso delle considerazioni che precede, nell'attestare la radicale infondatezza di tutti motivi d'impugnazione proposti in questa sede dall'imputato, impone il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2015.