Il D.Lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno del 2015, ha riscritto la normativa del lavoro a tempo parziale apportando modifiche alla disciplina previgente.

Rispetto alla disciplina previgente, non e` stata riproposta l’ulteriore ripartizione del contratto di lavoro a tempo parziale in base alle modalita` di distribuzione dell’orario di lavoro: orizzontale, verticale e misto.

Nel contratto a tempo parziale il rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, puo` essere stipulato con orario ridotto rispetto al normale orario di lavoro previsto dall’art. 3, D.Lgs. n. 66/2003, che puo` essere pari a 40 ore o al minor orario stabilito dai contratti collettivi, anche con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova, indicando in modo puntuale la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Rispetto a quanto previsto in precedenza la norma stabilisce che quando l’organizzazione del lavoro e` articolata in turni, l’indicazione della collocazione dell’orario di lavoro puo` avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento e ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno. Il suo trattamento economico e normativo deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entita` della prestazione lavorativa. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rap- portato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unita` intere di orario a tempo pien

Sono da considerarsi come prestazioni supplementari tutte quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti a livello individuale nel contratto di lavoro, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. Il lavoro straordinario, definito con un rimando all’art. 1, c. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 66/2003, e` quello prestato oltre l’orario normale di lavoro previsto per legge o da contratto collettivo.

In precedenza il lavoro supplementare era applicabile al c.d. «part-time orizzontale» e si poteva ipotizzare come possibile nel c.d. «contratto a tempo parziale verticale o misto» solo quando la prestazione pattuita fosse inferiore all’orario normale settimanale, inoltre si con- siderava possibile il lavoro straordinario nella modalita` verticale o mista del rapporto a tempo parziale. Questa suddivisione presupponeva una definizione di orario giornaliero che non era pero` prevista dalla norma.

Se non disciplinato diversamente dal contratto collettivo, il lavoro supplementare e` retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro part-time possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.

In tal caso il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonche ́ a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi. Le modifiche dell’orario comportano il diritto per il lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.