LA CORTE CONTI PUGLIA Deliberazione n. 149/2016/PAR
in merito ad un quesito posto da un comune circa la obbligatorietà e possibilità di procedere nel corso dell’anno ad una variazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale con conseguente variazione del bilancio 2016-2018 ed aggiornamento del DUP 2016-2018,

ha osservato che

l’attività di programmazione triennale del fabbisogno di personale costituisce un precipuo obbligo a carico degli enti locali e deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, in osservanza al dettato dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il testo unico degli enti locali.

Ritiene, inoltre, il Collegio che i quesiti proposti dall’Ente in tale materia devono trovare soluzione alla luce della novella normativa in materia di armonizzazione contabile introdotta dal D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, come emendato dal D. Lgs. 10/08/2014 n. 126.

Infatti, tra gli strumenti della programmazione degli enti locali, il punto 4.2 dell’allegato n. 4/1 al citato D. Lgs. n. 118/2011, contempla il Documento unico di programmazione (DUP), da presentare, ai sensi dell’art. 170 del Tuel, al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno e l'eventuale nota di aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno.

Tale documento programmatorio si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il legislatore riserva, dunque, nella predisposizione del DUP da parte degli enti locali, particolare attenzione alla programmazione del personale sia nella sezione strategica che in quella operativa.
In particolare, nell’ambito della sezione strategica, volta a definire i principali contenuti della programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato, al punto 8.1 dell’allegato 4.1 al D. Lgs. n. 118/2011, è inserita anche l’analisi della disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni ed alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. Parimenti il successivo punto 8.2 lett. j) prescrive espressamente, nella redazione della sezione operativa, l’indicazione della programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale ed annuale.

Ad avviso del Collegio, quindi, i principi di programmazione del fabbisogno di personale, già previsti dall’art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 e richiamati dall’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 91 del Tuel, appaiono maggiormente rafforzati dalle indicazioni imposte agli enti locali con l’elaborazione del documento unico di programmazione.

Trattasi di principi che assumono particolare rilevanza nell’ambito della gestione programmatoria degli enti posto che, ai sensi dell’ultimo comma del su richiamato art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, la mancata adozione di una programmazione triennale del fabbisogno di personale impedisce di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
Secondo il disposto del punto 8 dell’allegato 4.1 al citato D. Lgs. n. 118/2011, il DUP costituisce, “nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”, ritiene che sia compatibile con eventuali nuove attività o esigenze finanziarie sorte in corso di esercizio l’eventuale aggiornamento del DUP da predisporsi, nel rispetto della normativa vigente, mediante il ricorso alla nota di aggiornamento che deve essere presentata al Consiglio entro il termine del 15 novembre dell’esercizio in corso.

L’eventuale procedura di aggiornamento del DUP si inserisce, quindi, nell’ambito del nuovo ciclo programmatorio delineato dal legislatore con l’introduzione della nuova normativa in materia di armonizzazione contabile poiché, secondo il disposto dell’art. 174 del Tuel, sempre entro la data del 15 novembre di ogni anno, la Giunta è chiamata ad approvare lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo e da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

 

 

 


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