. fonte contrattuale - ART. 2 C. 2. L 165/01.


I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto ((, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo)). Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia espressamente previsto dalla legge .

eccezione: personale in regime di diritto pubblico

Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile

- art 40 L 165/01

 

Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva:
- le materie attinenti all'organizzazione degli uffici;
- quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9,;
- quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17,
- la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita' e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

FUNZIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

1) La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. (art. 40 c.1 )

2) Il trattamento economico fondamentale ed accessorio ((fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,)) (art. 45)

3) utilizzodelle risorse destinate a premiare il merito e migliorare le performance

 

 

 

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